Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 13 - Competenza fondata sulla presenza del minore 1

Rosaria Giordano

Competenza fondata sulla presenza del minore1

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

Si tratta di una norma di chiusura la quale, analogamente all'art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1996, fissa la competenza dello Stato in cui si trova il minore qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale dello stesso né operi la proroga della competenza di cui all'art. 12 (Magrone, 359).

Si stabilisce espressamente che il criterio di collegamento del luogo ove si trova il minore opera anche nell'ipotesi di minori rifugiati o sfollati a livello internazionale.

Giurisdizione fondata sulla presenza del minore

Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'art.12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

Tale criterio, stante il disposto del secondo paragrafo, trova applicazione anche rispetto ai minori rifugiati o sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei propri Paesi d'origine.

Secondo parte della dottrina la norma, essendo fondata sulla mera presenza del minore sul territorio dello Stato membro e non richiedendo alcuni legame ulteriore con l'ordinamento comunitario, opererebbe anche qualora la residenza abituale del minore non sia individuabile in alcuno Stato (Magrone, 359).

Bibliografia

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