Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 12 - Proroga della competenza 1Proroga della competenza1 1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se2: a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio; e b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore. 2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena: a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato; o b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato; o c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione. 3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore. 4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoPer l'ipotesi in cui il minore abbia la propria residenza abituale in un altro Stato membro, la competenza del giudice che conosce della causa relativa allo scioglimento del matrimonio si estende all'eventuale domanda accessoria relativa alla responsabilità genitoriale qualora concorrano due condizioni, ovvero almeno uno dei coniugi abbia la responsabilità genitoriale sul minore e la competenza del giudice adito per la controversia matrimoniale sia stata accettata dagli stessi coniugi e purché, naturalmente, ciò sia conforme all'interesse superiore del minore (Magrone, 356). Per alcuni, la competenza del giudice può essere estesa alle questioni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale solo ove sia strettamente connessa al medesimo procedimento relativo alla crisi coniugale (Baratta, 2004, 173 — 174). Per un'altra parte della dottrina, invece, la nozione di collegamento tra domanda relativa alla responsabilità genitoriale e causa matrimoniale deve essere intesa in modo estensivo, sicché, pur non essendo sufficiente la mera occasionale proposizione contestuale delle due domande, tuttavia tale collegamento sussisterebbe ogniqualvolta con la domanda di scioglimento del matrimonio si andasse ad incidere sulle relazioni familiari riguardanti il minore (Biagioni, 1013 ss.). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che la competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell'art. 12, § 3, regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio a favore di un giudice di uno Stato membro investito del procedimento di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale, viene meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale procedimento (CGUE II, 1 ottobre 2014, n. 436). La proroga della giurisdizione-competenza, ai sensi dell'art. 12, § 3, del Regolamento, può inoltre operare a favore dei giudici di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, purché tutte le parti del procedimento abbiano accettato tale competenza e la stessa sia confacente all'interesse superiore del minore. Il § quarto della norma in esame stabilisce, infine, che qualora il minore abbia la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sull'art. 12 stesso sianell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paeseterzo interessato. Giurisdizione dell'autorità adita con la domanda di separazione o di scioglimento del vincolo matrimonialeIn virtù della disposizione in commento, qualora il minore abbia la propria residenza abituale in un altro Stato membro, la competenza del giudice che conosce della causa relativa allo scioglimento del matrimonio si estende all'eventuale domanda accessoria relativa alla responsabilità genitoriale qualora concorrano due condizioni, ovvero almeno uno dei coniugi sia responsabile del minore e la competenza del giudice adito per la controversia matrimoniale sia stata accettata dagli stessi coniugi e purché, naturalmente, ciò sia conforme all'interesse superiore del minore (Magrone, 356). Si individua quindi un foro ulteriore rispetto a quello generale per consentire ai coniugi coinvolti in una controversia matrimoniale di fare decidere anche le questioni relative ai figli alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essa è in corso (Magrone, 357). Tuttavia, come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’accettazione della giurisdizione italiana nell’ ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l'affidamento di figli minori, sia perché quest’ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall’art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l’omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus”, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell’ interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da comportare l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione (Cass., S.U., n. 13912/2017). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che l'art. 12 §. 3 lett. b), dello stesso deve essere interpretato nel senso che non può ritenersi che la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, in base al solo rilievo che il mandatarioad litemrappresentante della controparte citata in giudizio, nominato d'ufficio dal giudice stesso a fronte dell'impossibilità di notificare alla controparte medesima l'atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione di detto giudice (CGUE IV, 21 ottobre 2015, n. 215). Sulla questione, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento (Ce) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003. Si è infatti sottolineato che tale criterio, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una tale pregnanza, da condurre ad escludere che il consenso del genitore alla proroga della giurisdizione quanto alle domande concernenti i minori — pur ammessa dall'art. 12 del citato regolamento, in presenza del consenso di entrambi i coniugi — sia ravvisabile dalla mancata contestazione giurisdizione da parte di un coniuge con riguardo alla domanda di separazione (Cass.S.U., n. 30646/2011). Per alcuni, la competenza del giudice può essere estesa alle questioni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale soltanto ove sia strettamente connessa al medesimo procedimento relativo alla crisi coniugale (Baratta, 2004, 173-174). In tale prospettiva, in sede applicativa si è evidenziato che la residenza abituale del minore, che per più tempo si radica nel territorio di uno Stato membro U.E., determina il sopravvenuto difetto di competenza del Giudice italiano, già correttamente adito per connessione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale con la domanda di divorzio, e ciò alla stregua del disposto normativo di cui al Reg. (Ce) n. 2201/2003 art. 12 § 2 lett. a) ed art. 8 § 1 (Trib.Benevento 12 marzo 2015, n. 587, in Il familiarista 26 novembre 2015). Per un'altra parte della dottrina invece la nozione di collegamento tra domanda relativa alla responsabilità genitoriale e causa matrimoniale deve essere intesa in modo estensivo, sicché, pur non essendo sufficiente la mera occasionale proposizione contestuale delle due domande, tuttavia tale collegamento sussisterebbe ogniqualvolta con la domanda di scioglimento del matrimonio si andasse ad incidere sulle relazioni familiari riguardanti il minore (Biagioni, 1013 ss.). In ogni caso tale competenza cessa al passaggio in giudicato della decisione sul vincolo matrimoniale ovvero, se successivo, a quello della pronuncia sulla responsabilità genitoriale o, ancora, quanto uno dei due procedimenti sia terminato per un'altra ragione (in arg. Magrone, 356). Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che la competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell'art. 12, § 3, regolamento (Ce) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n. 1347/2000, a favore di un giudice di uno Stato membro investito del procedimento di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale, viene meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale procedimento (CGUE II, 1° ottobre 2014, n. 436, in una fattispecie relativa alla controversia tra il padre, di nazionalità spagnola, e la madre, di nazionalità britannica, in merito alla competenza dei giudici del Regno Unito per quanto riguarda la determinazione del luogo di residenza abituale del loro figlio e il diritto di visita del padre). Per converso, escluso l'operare della proroga prevista dalla disposizione in esame, non può ritenersi che il giudice nazionale competente a conoscere della domanda sulla responsabilità genitoriale possa decidere anche quella, previamente proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, sullo scioglimento dell'unione coniugale, a ciò ostando l'applicazione del generale principio di prevenzione che impedisce lo spostamento di giurisdizione in favore del giudice davanti al quale pende un procedimento connesso instaurato successivamente ed in mancanza di qualsivoglia indice normativo in tale direzione (Cass.S.U., n. 17676/2016). Proroga della competenza in favore dell'autorità giudiziaria dello Stato con il quale il minore ha un legame sostanzialeLa proroga della competenza, ai sensi dell'art. 12, § 3, del Regolamento, può inoltre operare a favore dei giudici di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, purché tutte le parti del procedimento abbiano accettato tale competenza e la stessa sia confacente all'interesse superiore del minore. In particolare, tale legame sussiste ove uno dei titolari della responsabilità genitoriale risieda abitualmente nello Stato del foro o perché è cittadino di quello Stato e la competenza della Corte sia stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore. In dottrina si è evidenziato che si tratta di una forma di forum conveniens inedita per lo spazio europeo di giustizia ma i cui margini applicativi non sembrano troppo ampi, se non altro perché l'accettazione di tale competenza «prorogata» da parte di tutte le parti interessate si verifica di rado, fermo restando che la norma attribuisce una potere discrezionale al giudice che dovrà valutare l'appropriatezza della propria competenza alla luce del legame tra Stato e minore, in conformità all'interesse prevalente di quest'ultimo (Lupoi, in judicium.it, § 3). Sulla questione, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sancendo che in una situazione in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest'ultimo in uno Stato membro, hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un'eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che: 1) il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all'autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi; 2) un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L'opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell'autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a detta data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una siffatta opposizione, l'accordo di tale parte può considerarsi implicito e la condizione relativa all'accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta, e 3) la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell'asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all'interesse superiore del minore (CGUE II, 19 aprile 2018). Proroga della competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato dove pende la causa matrimonialeIl § 4 della norma in esame stabilisce, infine, che qualora il minore abbia la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sull'art. 12 stesso sianell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paeseterzo interessato. In dottrina si è evidenziato che in questa ipotesi ilforum conveniens assume connotazioni di forumnecessitatis (Lupoi, in judicium.it, § 3), ai fini di un'effettiva tutela dei diritti del minore. 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