Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 58 - Riunioni 1

Rosaria Giordano

Riunioni1

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.

2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

L'art. 53 del Regolamento in esame stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione dello stesso regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Si tratta di organi amministrativi che hanno il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati per realizzare gli obiettivi del Regolamento.

Funzione e attività delle autorità centrali

L'art. 53 del Regolamento in esame stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione dello stesso regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali.

L'autorità centrale designata dall'Italia è il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, già competente per le altre Convenzioni internazionali a tutela dei minori.

Invero, tutti gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1980 nominano le rispettive autorità centrali che, nel contesto in esame come in quello della predetta Convenzione, sono organi amministrativi che hanno il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati.

Detto coordinamento, nell'ambito dell'esperienza della Convenzione dell'Aja, è volto ad assicurare l'immediato ritorno dei minori sottratti illecitamente ed, in sostanza, le autorità centrali svolgono una funzione di raccordo tra il soggetto che richiede il ritorno del minore sottratto e le autorità dello Stato in cui il minore è stato portato. In particolare, le autorità centrali devono, direttamente o tramite altri organi del loro Stato, mettere in atto tutto il possibile per: localizzare il minore sottratto; assicurare la consegna volontaria del minore o agevolare la composizione amichevole della controversia; scambiarsi le informazioni relative alla situazione del minore; fornire informazioni generali sulla legislazione del proprio Stato in relazione all'applicazione della Convenzione; avviare o agevolare l'instaurazione della procedura giudiziaria o amministrativa per ottenere il ritorno del minore sottratto; concedere o agevolare l'ottenimento dell'assistenza legale; assicurarsi che siano adottate, a livello amministrativo, le misure necessarie per garantire, quando richiesto dalle circostanze, il ritorno del minore in condizioni di sicurezza.

Tale ruolo è svolto anche ai fini dell'applicazione del Regolamento in esame ove il trasferimento illecito del minore rientri nella giurisdizione di uno Stato membro ai sensi degli artt. 8 e ss. del Regolamento.

Peraltro, le disposizioni in commento, attribuiscono funzioni ulteriori alle autorità centrali che, in particolare, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del Regolamento, ad esempio raccogliendo e scambiandosi le informazioni rilevanti sulla situazione del minore e fornendo informazioni ed assistenza, a titolo gratuito, come specificato dall'art. 57, ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore.

L'art. 56 del Regolamento in esame prevede, inoltre, che ove l'autorità giurisdizionale competente a decidere la controversia sulla responsabilità genitoriale intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, è tenuta a consultare preventivamente l'autorità centrale dello Stato membro richiesto se nell'ambito dello stesso è previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori. In detta ipotesi, la decisione sul collocamento potrà essere assunta nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha a riguardo precisato che l'approvazione indicata all'art. 56, § 2, del Regolamento n. 2201/2003 deve essere rilasciata, anteriormente all'adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un'autorità competente di diritto pubblico. L'approvazione da parte dell'istituto nel quale il minore deve essere accolto non è sufficiente. In circostanze come quelle del procedimento principale, ove l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha disposto la collocazione non sia certa che l'approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l'autorità competente in detto ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell'approvazione sancito all'art. 56 del regolamento n. 2201/2003 (CGUE, 26 aprile 2012, n. 92).

Se la collocazione è stata approvata a norma dell'art. 56, § 2, del regolamento n. 2201/2003 solo per un periodo determinato, detta approvazione non opera con riguardo alle decisioni che dispongano la proroga della durata della collocazione. In tal caso, deve essere richiesta una nuova approvazione. Una decisione che dispone la collocazione, adottata all'interno di uno Stato membro e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, può essere eseguita all'interno di quest'ultimo Stato membro solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione (CGUE, 26 aprile 2012, n. 92).

Bibliografia

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