Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 25 - Divergenze fra le leggi 1Divergenze fra le leggi1 Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoLa disposizione in commento stabilisce che il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti la separazione, il divorzio o l'annullamento del matrimonio. Con specifico riguardo all'ordinamento italiano, ad esempio, la norma implica che non possa essere considerato ostativo al riconoscimento della decisione straniera di divorzio, per contrarietà all'ordine pubblico, l'assenza di un periodo di separazione prima della proposizione della domanda di divorzi. Divergenza tra leggiLa norma in esame chiarisce che il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti la separazione, il divorzio o l'annullamento del matrimonio. La disposizione si riconnetteva all'originaria assenza di un'uniformità di disciplina negli Stati membri quanto alle cause, ai presupposti ed ai procedimenti di separazione, divorzio ed annullamento del matrimonio (ad es. in Inghilterra anche se esiste la separazione, la stessa non costituisce presupposto dello scioglimento del matrimonio). Peraltro, è stato in seguito emanato il Regolamento UE n. 1259/2010, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale Con più diretto riguardo all'ordinamento italiano, ad esempio, la norma implica che non possa essere considerato ostativo al riconoscimento della decisione straniera di divorzio, per contrarietà all'ordine pubblico, l'assenza di un periodo di separazione prima della proposizione della domanda di divorzio. In dottrina, a riguardo, si è evidenziato che poiché l'art. 3 stabilisce che, nell'ipotesi di domanda congiunta, siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all'annullamento del matrimonio anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale uno dei coniugi abbia la residenza abituale, è facilmente eludibile il termine previsto nel sistema italiano di separazione attraverso un forum shopping idoneo a condurre all'immediato scioglimento del matrimonio (Bonomi, 305; Calò, 522 s.; fortemente critico verso un sistema che, prescindendo dal superiore valore della famiglia e disconoscendo il ricorso alla mediazione, esprime un favor per il ritorno allo stato libero, appare Baratta, 2002, spec. 583-587). Sarà infatti sufficiente che il coniuge interessato o anche i coniugi di comune accordo radichino, anche facilitati dall'alternatività dei criteri di competenza enucleati dall'art. 3, la causa in uno Stato i cui giudici, applicando le leggi di conflitto vigenti nello stesso, applichino una legge particolarmente favorevole al divorzio. La domanda presentata in quello Stato precluderà, invero, grazie alla norma sulla litispendenza, la possibilità di instaurare, magari ad istanza del coniuge che preferirebbe rinviare il momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, procedimenti paralleli in altri Stati membri. La decisione resa sarà poi automaticamente riconosciuta nello Stato richiesto che non potrà, ex art. 25, opporre motivi ostativi al riconoscimento fondati sulla diversità della legge nazionale (in arg. Bonomi, 305). Peraltro, anche l'interesse per queste pratiche diforum runningè significativamente diminuito dopo che l'art. 1 della l. n. 55/2015, intervenendo sull'art. 3 della legge sul divorzio, prevede che la domanda di scioglimento del vincolo coniugale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta decorsi dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in caso di separazione giudiziale e sei mesi da tale comparizione nell'ipotesi di separazione consensuale (ovvero qualora la separazione giudiziale si converta in consensuale) (Giordano, 605 ss.). 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