Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 43 - Domanda di rettifica 1

Rosaria Giordano

Domanda di rettifica1

1. Il diritto dello Stato membro di origine è applicabile a qualsiasi rettifica del certificato.

2. Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 42, paragrafo 1, non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

Il certificato regolarmente rilasciato non è suscettibile di impugnazione nello Stato membro di esecuzione bensì soltanto di rettifica in conformità alla legge dello Stato membro di origine.

Ogni forma di controllo sul titolo o sulla certificazione può essere esperita solamente presso il giudice dello Stato membro che ha emesso il certificato (v., in sede applicativa, Trib. La Spezia, ord. 7 febbraio 2008, in Foro it. 2009, I, 935, con nota di Caponi).

È ammessa, tuttavia, la rettifica del certificato in conformità al diritto dello Stato membro nel quale il titolo si è formato: non essendo previsto a tal fine nel nostro sistema giudiziario alcuno specifico procedimento, per alcuni dovrebbe operare la normativa dettata per la correzione degli errori materiali e di calcolo delle decisioni giudiziarie da parte degli artt. 287 e ss. c.p.c. (cfr., tra gli altri, SICILIANO, 39).

Intangibilità del titolo esecutivo europeo

Il certificato regolarmente rilasciato non è suscettibile di impugnazione nello Stato membro di esecuzione bensì soltanto di rettifica in conformità alla legge dello Stato membro di origine.

Il certificato, non potendo essere oggetto di gravame, è quindi dotato di una particolare resistenza (Magrone, 369), che è stata autorevolmente definita «intangibilità del titolo esecutivo europeo» nello Stato membro di esecuzione (Carratta, 11).

Ogni forma di controllo sul titolo o sulla certificazione può essere esperita solamente presso il giudice dello Stato membro di origine (v., in sede applicativa, Trib. La Spezia, ord. 7 febbraio 2008, in Foro it., 2009, I, 935, con nota di Caponi).

Il § 1 della norma in esame, tuttavia, fa salva la rettifica del certificato in conformità al diritto dello Stato membro nel quale il titolo si è formato, alla legge del quale deve pertanto a tal fine farsi riferimento.

Nel nostro sistema processuale non è prevista una disciplina specifica per la rettifica del certificato o, più in generale, dei titoli esecutivi. Secondo alcuni dovrebbe operare la normativa dettata per la correzione degli errori materiali e di calcolo delle decisioni giudiziarie da parte degli artt. 287 e ss. c.p.c. (cfr., tra gli altri, SICILIANO, 39, pur con specifico riferimento al Regolamento CE n. 805 del 2004 che individua nell'errore materiale il presupposto per la rettifica del titolo esecutivo europeo).

Bibliografia

Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Caponi, Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi, in Foro it. 2009, I, 935; Consolo, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano 2002; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed il regolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz.priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int.Comp. Law Quaterly 2004, 503; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985;

Siciliano, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati: presupposti e rimedi, in Riv. esec. forz. 2015, n. 1, 31.

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