Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 49 - Spese 1

Rosaria Giordano

Spese1

Le disposizioni del presente capo, eccettuate quelle previste alla sezione 4, si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

La norma in commento precisa che le disposizioni dettate dal Capo III del Regolamento in esame in ordine al riconoscimento automatico ed all'esecuzione delle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, adite in conformità degli artt. 3 e ss., trovano applicazione anche per i capi delle relative pronunce in tema di spese di lite, con l'unica eccezione delle previsioni sull'efficacia esecutiva automatica in base alla certificazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine del titolo.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle spese

Il principio del riconoscimento automatico e dell'esecuzione “ordinaria” ai sensi degli artt. 28 e ss. riguarda anche i capi delle pronunce sulle spese di lite.

L'unica eccezione è costituita dalle previsioni della sezione IV sull'efficacia esecutiva automatica, limitata, allo stato, alle decisioni sul diritto di visita ed a quelle sul ritorno del minore oggetto di un illecita sottrazione.

Detta esclusione potrebbe, pertanto, far ritenere che le statuizioni delle autorità giudiziarie italiane sulle spese del procedimento, anche ove accedano a pronunce che non abbiano natura di condanna, bensì costitutiva o dichiarativa, possano essere automaticamente eseguite in altri Stati membri a fronte della certificazione redatta dall'autorità dello Stato membro di origine.

Invero, nel nostro sistema processuale, vige il principio, ormai più volte ribadito dalla S.C., in omaggio al quale ai sensi dell'art. 282 c.p.c. la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669-septies, comma 3, c.p.c. la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura — se di condanna, costitutiva o di mero accertamento — e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede (v., tra le altre, Cass. III, n. 1283/2010).

Tuttavia, non dovrebbe esserci alcun impedimento con riguardo alla circolazione anche a fini esecutivi delle decisioni sulle spese rese con pronunce soggette ad impugnazione in base a quanto previsto a riguardo dagli artt. 28 e ss. sul procedimento di exequatur.

Bibliografia

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