Codice Civile art. 402 - Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza. [I]. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [348], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 3541. [II]. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio2.
[1] Comma così modificato dall'art. 146 l. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente dall'art. 62, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». [2] Comma così modificato dall'art. 146 l. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente dall'art. 62, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». InquadramentoPer il commento v. sub art. 403 c.c. |