Codice Civile art. 71 - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza. [I]. Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533 ss.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o della usucapione [1158 ss.]. [II]. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [821, 1219]. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 73 c.c. |