Codice Civile art. 71 - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Luca Stanziola

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

[I]. Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533 ss.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o della usucapione [1158 ss.].

[II]. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [821, 1219].

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 73 c.c.

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