Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 47
1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. 2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. 3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante1. [1] Articolo sostituito dall'articolo 27 della legge 28 marzo 2001, n. 149. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 55. |