Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 29 - Giudici territorialmente competenti 1Giudici territorialmente competenti1 1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68. 2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce. Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 32. |