Codice Civile art. 2288 - Esclusione di diritto.Esclusione di diritto. [I]. E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata12. [II]. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270.
[2] Comma così sostituito dall'art. 382, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. V. anche l'art. 42 , comma 1, d.lgs. n. 147, cit., che così dispone: « Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40». Ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14, cit., come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147, e, da ultimo, sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, la presente disposizione entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto. Il testo del comma era il seguente: «È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito». InquadramentoStante il disposto dell'art. 2288, viene escluso, senza bisogno di una decisione degli altri, il socio nei cui confronti: (a) sia stata aperta o al quale venga estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata; oppure (b) (nei cui confronti) il creditore particolare abbia chiesto e ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270. Si discute in dottrina riguardo al momento a partire dal quale è efficace l'esclusione c.d. di diritto: una parte della dottrina ritiene che entrambe le ipotesi di esclusione ex art. 2288 operino quando la quota viene effettivamente liquidata (Patriarca, 438); altra parte della dottrina propone di considerare decorrenti gli effetti dell'esclusione, in caso di fallimento, dalla data della dichiarazione di fallimento e, nell'altro caso, dalla percezione da parte del creditore particolare della somma di denaro rappresentativa del valore della quota (Ghidini, 593). Il primo comma dell'art. 2288 c.c. è stato modificato, da ultimo, dal Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): la modifica apportata è giustificata da ragioni di ordine sistematico, allo scopo di adeguare dal punto di vista lessicale la norma di cui all'art. 2288 alla nuova disciplina della crisi d'impresa, sulla falsa riga degli altri ordinamenti europei (Corbi, Crepaldi, 48). Il termine «liquidazione giudiziale» sostituisce quella di «fallimento» e l'aurea di discredito che tradizionalmente si accompagna a detta parola (Di Bernardo, 344, nota 1). L'individuazione della ratio dell'istituto in un'esigenza di protezione della società in bonis non è priva di riscontri in dottrina (tra gli altri: Greco, 352; Ferrara F. jr.-Corsi F., 327; Ghidini, 591), ma non è da tutti condivisa. Non manca infatti chi afferma che la ragion d'essere dell'esclusione di diritto del socio fallito dovrebbe essere ricollegata piuttosto (o, quanto meno, anche) all'interesse dei suoi creditori particolari e, più in generale, del fallimento che lo coinvolge (Ferri, 605; Di Sabato, 190; Galgano, 344). L'art. 2288 c.c. prevede l'esclusione di diritto, non solo del socio nei cui confronti del quale sia stata aperta la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, ma altresì nell'ulteriore ipotesi in cui la liquidazione giudiziale o controllata del socio avvenga per “estensione”. La giurisprudenza ha, tuttavia, inteso circoscrivere tale seconda ipotesi chiarendo che l'esclusione di diritto del socio non si verifica quale estensione dell'assoggettamento alla liquidazione giudiziale o a quella controllata della società di cui l'escluso fa parte. E ciò perché l'esclusione di diritto è volta a preservare la società in bonis dagli effetti dell'insolvenza personale del socio (Cass. n. 17953/2008; Cass. n. 6771/2022 ). Anche secondo la dottrina la disposizione è inapplicabile nel caso in cui il fallimento del socio sia determinato da quello della società (Campobasso, 217. ) Si osserva, dunque, che l'estensione contemplata dalla norma di nuovo conio si riferirebbe all'ipotesi del socio di cui si sia accertata l'appartenenza, quale socio illimitatamente responsabile, a una formazione costituente una società di fatto od occulta o una super-società (occulta e) di fatto (De Filippis, 1955). Secondo la giurisprudenza, in caso di revoca del fallimento, non si ripristina la qualità di socio (escluso), ma la sua “reviviscenza”, di modo che in capo al socio escluso sarà ricostituito – ex tunc – il vincolo sociale con la conseguenza che esso sarà chiamato a rispondere dei debiti della società sorti durante il periodo in cui è stato assoggettato al fallimento poi revocato (Cass. I, n. 6734/2011). BibliografiaG.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Corbi, Crepaldi, Il nuovo diritto civile e penale della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Molfetta, 2019; De Filippis, Scioglimento parziale del rapporto sociale, in Trattato delle società diretto da Donativi, Utet, Tomo I, 2022, 1899 ss.; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011; Greco, Le società, Torino, 1959; Di Bernardo, Modifiche al codice civile (Parte II – articoli 375 – 384), in Giorgetti, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Pisa, 2019, 341; Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici, Ferri, Torino, 2016; Galgano, Le società in genere, le società di persone, in Trattato di Diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2015; Ghidini, Le società personali, Padova, 1972; Ferrara jr., Corsi, Imprenditori e società, Milano, 1999; Patriarca, sub art. 2288, in Patriarca-Capelli, Società semplice, in Comm. Scialoja Branca-Galgano, Bologna, 2021 |