Codice Civile art. 2259 - Revoca della facoltà di amministrare.Revoca della facoltà di amministrare. [I]. La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa [1723 2]. [II]. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato [1723 ss.]. [III]. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente [2409; 700 c.p.c.] da ciascun socio. InquadramentoL'istituto della revoca dell'amministratore della società di persone è regolato dall'art. 2259 c.c. (applicabile alla s.n.c. e alla s.a.s. in forza dei rinvii di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c.). Nella specie, si distingue tra una revoca stragiudiziale, che si esprime in un atto della collettività dei soci, ed una giudiziale che può essere richiesta da ciascun socio in presenza di una giusta causa, con la precisazione la richiesta può formularsi tanto per l'amministratore nominato con il contratto sociale che per l'amministratore nominato con atto separato (l'art. 2259, comma 3, c.c., infatti, utilizza l'espressione “in ogni caso”). Relativamente alla revoca stragiudiziale, il legislatore pone una disciplina differenziata a seconda che l'amministratore sia stato nominato nel contratto sociale o in atto separato (art. 2259, commi 1 e 2): nel primo caso (nomina nel contratto sociale) la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa; nel secondo caso (nomina in atto separato) la revoca è possibile secondo le norme sul mandato e, dunque, anche in assenza di giusta causa. Si ritiene comunemente che la revoca dell'amministratore nominato col contratto sociale, importando modifica di tale contratto, necessiti oltre che della sussistenza di una giusta causa, anche del consenso unanime dei soci richiesto dall'art. 2252 c.c. (Cass. I, n. 533/1959; Trib. Catania 19 aprile 1984). Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2252 e 2259 c.c., la revoca dell'amministratore di società di persone, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, postula l'esistenza congiunta dei presupposti dell'unanimità dei consensi e della giusta causa, mentre questi possono sussistere in via alternativa, ove la nomina sia avvenuta con atto separato. Ma non è richiesto il consenso del socio-amministratore al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2373 c.c., del quale costituisce applicazione anche l'art. 2287 c.c., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l'esclusione (Cass. I, n. 13761/2009).
Nello stesso senso è autorevole dottrina (Campobasso, 95; contra tuttavia, Graziani, Diritto delle società, Napoli 1963, 123, per il quale la revoca, ricorrendo la giusta causa, potrebbe essere disposta a maggioranza).
Il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi dell'art. 2259 c.c., ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento; dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.Sono stati, ad esempio, individuati gli estremi della giusta causa nelle seguenti condotte - redazione del rendiconto prescritto dall'art. 2261 c.c. senza il rispetto dei criteri di verità, precisione e chiarezza propri di ogni bilancio di esercizio (Cass. I, n. 6524/1994); - delega a terzi del potere di gestione (Trib. Torino, 16 gennaio 2017); - stabilire presso la propria residenza il recapito telefonico di altra società concorrente (Trib. Bologna, 5 febbraio 1994) - compimento di un atto gestorio senza il consenso dell'altro amministratore nel caso in cui sia prevista l'amministrazione congiuntiva (App. Salerno, 29 agosto 2013, Trib. Ancona, 11 novembre 2009); - illegittima appropriazione degli utili (Cass., 30 gennaio 1980, n. 710); - comportamenti poco trasparenti con riferimento ad operazioni commerciali rilevanti (Trib. Pavia 16 maggio 2022 n. 294); - omessa riscossione di un credito della società e mancata distribuzione degli utili, violazione del diritto del socio accomandante di consultazione della documentazione sociale (Trib. Busto Arsizio, 28 maggio 2024). Nel rispetto dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, la prova della giusta causa,posta a base della revoca di un socio preposto all'amministrazione di una società personale, compete alla società. La norma in commento, dettata con riferimento alla società semplice è applicabile anche alle s.n.c. nonché alla s.a.s. in forza della clausola di compatibilità presente all'art. 2315 c.c. Revoca giudiziale: a) ambito di applicazione.Se ricorre una «giusta causa» di revoca ciascun socio può chiedere «in ogni caso» la revoca giudiziale dell'amministratore (art. 2259, comma 3, c.c.). L'istituto e può riguardare anche un amministratore nominato con il contratto sociale, anche se la società è composta da due soli soci ed anche se l'investitura del socio nella carica di amministratore riposa direttamente sulla norma suppletiva dell'art. 2257 c.c. (Cass. I, n. 879/1975; Trib. Catania 19 aprile 1984). In tale ultimo senso, in dottrina, Ferri, 136; Cottino, 171; Galgano, 218; Cagnasso, 154; Campobasso, 95). Con specifico riferimento alle s.a.s. la giurisprudenza ha precisato che il socio accomandante è legittimato a domandare la revoca giudiziale per giusta causa del socio accomandatario amministratore (Trib. Busto Arsizio, 28 maggio 2024). Segue: b) contraddittorioLa domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ha come unico contraddittore l'amministratore destinatario della domanda di revoca e non è quindi necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soci, vertendosi in tema di azioni spettanti al singolo socio nel rapporto con l'amministratore (Cass. I, n. 5479/1986; Trib. Milano 22 marzo 1990). Segue: c) provvedimento d'urgenzaAl fine di fronteggiare il pregiudizio arrecato dalla durata del processo ed evitare così le ripercussioni negative conseguenti alla permanenza nella carica dell'amministratore durante tutto il giudizio di merito, si ritiene ammissibile il ricorso allo strumento cautelare e, in particolare, non avendo il legislatore previsto per le società personali alcuna misura cautelare tipica, il ricorso allo strumento di cui all'art. 700 c.p.c. (Trib. Torino, 16 gennaio 2017, cit.; Trib. Padova, 13 luglio 2003). La tutela cautelare d'urgenza rappresenta, invero, uno strumento di reazione in presenza di una giusta causa rilevante, nella quale sono da ricomprendersi tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettano l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento ovvero le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dello stesso, non garantiscano una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi dei suoi soci. Se nella giurisprudenza di merito può reputarsi ferma, dunque, l'ammissibilità del menzionato strumento della tutela cautelare d'urgenza appare maggiormente problematica, nei singoli casi concreti, l'individuazione e la prova del necessario requisito – accanto al fumus boni iuris – del periculum in mora. Secondo Trib. Catania, 15 novembre 2024 (in IUS Societario, 15 luglio 2025, con nota critica di ROMANO), ad esempio, non configura il requisito del periculum in mora il pregiudizio di carattere pecuniario, che non integra gli estremi della irreparabilità, rilevando, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c., soltanto le posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto, che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela (nella specie, il Tribunale, pur ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris e, dunque, la sussistenza della giusta causa di revoca per avere l'amministratore prelevato l'intero importo presente sul conto corrente intestato alla società, ha rigettato il ricorso cautelare per assenza del requisito del periculum in mora, trattandosi di un danno meramente economico e, come tale, risarcibile all'esito del giudizio di merito).
Amministratore giudiziarioIn alcune decisioni meno recenti si afferma che il giudice, nel disporre la revoca, per giusta causa, dall'amministratore può nominare un amministratore giudiziario (Cass. I, n. 113/1963, secondo cui la possibilità concessa dall'art. 1105 c.c. ai comunisti di chiedere la nomina di un amministratore giudiziario sarebbe estensibile in via analogica alle società di persone; App. Napoli 31 marzo 1987). Ma la prevalente giurisprudenza è contraria (Trib. Napoli 4 febbraio 2005, in Foro it., 2006, I, 305; Trib. Torre Annunziata 21 ottobre 2003, in Dir. e giur., 2005, 112; Trib. Milano 14 febbraio 2004, in Giur. it., 2004, 1210 e 1° luglio 2002, in Giur. it., 2002, 2330). Da ultimo . Trib. Milano, 29 luglio 2020, (nell'ambito di un procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 cpc) ha escluso l'ammissibilità della nomina dell'amministratore giudiziario per le società di persone trattandosi di provvedimento atipico non corrispondente ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa e rispetto al quale difetta dunque ogni nesso di strumentalità rispetto ad azione di merito, nonchè destinato a integrare -al di fuori di ogni previsione normativa- la volontà contrattuale delle parti come espressa nei patti sociali. In senso favorevole alla nomina di un amministrazione giudiziario (Vittoria, 697).In dottrina è, invece, certamente prevalente la tesi che sostiene l'inapplicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società di persone, trattandosi di misura eccezionale insuscettibile di applicazione analogica cfr. Capelli, 182. Si ritiene, infatti, che, proprio la possibilità in capo al singolo socio di società di persone di chiedere la revoca giudiziale, sia ostativa ad una estensione dell'operatività dell'art. 2409 c.c.. Sebbene le ragioni che hanno indotto il riformatore concorsuale ad estendere l'applicazione dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l., anche se priva dell'organo di controllo (art. 2477, comma 7, c.c.), possano ritenersi comuni anche alle società di persone secondo la dottrina l'esposizione ad insolvenza personale del singolo socio rappresenta incentivo sufficiente ad attivare il procedimento di revoca giudiziale. L'incentivo del singolo socio derivante dall'esposizione alla dichiarazione di insolvenza personale (incentivo ovviamente non sussistente per l'accomandante) pare, infatti, rappresentare il criterio discretivo della mancata estensione dell'art. 2409 c.c. alle società di persone (Murino, 1671 ss.). Non ritiene possibile procedere con il procedimento ex art. 2409 cc nell'ambito delle società di persone neppure la giurisprudenza di merito la quale evidenzia che, nonostante l'accentuazione di connotati personalistici nel disegno delle srl ad opera della riforma del 2003, a distinguere le S.r.l. dalle società di persone permane il dato fondamentale della responsabilità personale dei soci nelle seconde e non nelle prime ed in presenza della responsabilità personale dei soci appare incompatibile la individuazione dell'organo gestorio non da parte dei soci, comunque soggetti patrimonialmente agli esiti della attività di tale organo, ma da parte del Tribunale, con un provvedimento, inoltre, destinato a integrare -al di fuori di ogni previsione normativa- la volontà contrattuale delle parti come espressa nei patti sociali, nel caso di specie, poi, articolati in via peculiare quanto alla individuazione del soggetto titolare dei poteri gestori (Trib. Milano, 29 luglio 2020). Revoca dell'amministratore socio: esclusione dalla societàIl rapporto di amministrazione costituisce rapporto autonomo e distinto da quello sociale (Cass. I, n. 3236/1985; Campobasso, 97), e, appunto per questo, le irregolarità e gli eccessi dell'amministratore che non siano in contrasto con i fini della società non si ripercuotono necessariamente sulla sua posizione di socio e non comportano, di regola, l'esclusione ex art. 2286 c.c., ma soltanto la revoca della facoltà di amministrare Quindi l'esclusione del socio non costituisce una conseguenza automatica della revoca dello stesso dalla carica di amministratore ai sensi dell'art. 2259 (Trib. Milano 3 febbraio 1983; Trib. Bari 13 luglio 1976; Cass. I, n. 1204/1958). Se tuttavia, il socio-amministratore di una società di persone, il quale si appropri degli utili, compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili, allora, in tal caso, l'indicata condotta può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2286 (Cass. I, n. 710/1980). Detto principio è stato affermato anche con riferimento specifico alle società in accomandita semplice con riferimento alle quali la S. C. ha statuito che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determino, non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente.(Cass. I n. 26059/2022 v. altresì sub art. 2319 c.c.).Il socio nominato amministratore nel contratto sociale può essere escluso dalla società senza una preventiva revoca dalla carica di amministratore (Trib. Torino 13 novembre 1977). D'altro canto, l'esclusione del socio accomandatario ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica di amministratore, mentre non è predicabile il contrario, potendo sussistere soci accomandatari che non siano amministratori (Cass. I, n. 18844/2016). Sui rapporti fra esclusione e revoca del socio cfr. altresì sub art. 2287 c.c. Revoca e scioglimento della societàÈ pacifico che nel caso di amministrazione congiunta e solidale di tutti i soci, in una società di persone, la cessazione di uno degli amministratori per revoca giudiziale non è di per sé causa di scioglimento della società, essendosi a volte ritenuto che potrebbe essere nominato un amministratore giudiziario, col conseguente venir meno del disaccordo tra i soci (Trib. Catania 28 luglio 1980). DimissioniLa dichiarazione di dimissioni dell'amministratore di una società di persone nominato nell'atto costitutivo produce i suoi effetti dal momento in cui viene a conoscenza del destinatario, quale atto unilaterale ricettizio (Cass. I, n. 1602/2000). Clausole compromissorieNon sono compromettibili in arbitri le controversie relative all'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di una società di persone fondata sulla violazione di norme poste a tutela di interessi indisponibili (Cass. I, n. 1739/1988). Secondo la Cassazione infatti le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c., non facendo eccezione – come invocato nella specie – la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società (Cass. I, n. 18600/2011). Tale presa di posizione (che riflette un più generale orientamento favorevole ad escludere l'ammissibilità della devoluzione agli arbitri di controversie in materia societaria coinvolgenti interessi trascendenti quelli dei singoli soci: Cass. I, 10530/1998; in senso parzialmente diverso v., tuttavia, Cass. I, n. 3772/2005, secondo cui le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; a tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio) deve essere riconsiderata alla stregua della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla riforma del processo societario. L'art. 34 stabilisce, infatti, che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., «possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale», con la sola esclusione delle controversie «nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero»: il discrimine tra controversie arbitrabili e non arbitrabili è quindi posto nella natura (disponibile o indisponibile) del diritto fatto valere anziché della norma violata (F. Auletta, 330). E questo spiega perché lo stesso art. 34 ricomprenda nell'area della compromettibilità «le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti». E perché il successivo art. 36 consideri compromettibili anche le controversie riguardanti la validità delle delibere assembleari, sia pure con la precisazione che in tal caso gli arbitri sono tenuti a decidere «secondo diritto». È da notare, infine, che l'art. 36, in deroga a quanto previsto dall'art. 819 c.p.c., abilita gli arbitri a risolvere in via incidentale (sempre secondo diritto) questioni pregiudiziali «non compromettibili». Tali disposizioni sono ora state trasposte nel c.p.c. Più in generale, con specifico riferimento alle clausole c.d. binarie che devolvano determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, ed il terzo, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale, la Cassazione ha statuito che dette clausole possono trovare applicazione in una lite con pluralità di parti, e, quindi, possono configurare una deroga convenzionale alla competenza dell'autorità giudiziaria, solo quando, in base a valutazione da compiersia posteriori, risulti lo spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, cioè in due sole parti sostanziali, e sempreché tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di azione proposta in giudizio, in quanto, ove l'azione stessa, secondo la generale ed astratta previsione del legislatore, introduca un litisconsorzio necessariamente caratterizzato dalla presenza di più di due centri autonomi e distinti di interessi, non riconducibili nella suddetta situazione bipolare, resta irrilevante ogni eventuale anomalo affiancamento degli atteggiamenti difensivi di parti contrapposte, derivante da valutazioni peculiari estranee alla struttura ed alla regolamentazione normativa dell'azione medesima. E, muovendo da tale premessa, ne ha escluso l'operatività con riguardo alla controversia promossa da uno o più soci di una società di persone, a norma dell'art. 2259, comma 3, c.c. per conseguire la revoca dell'amministratore in relazione a fatti di cattiva gestione in pregiudizio della società, osservando che, rispetto a tale domanda, l'amministratore revocando e la società (ovvero, in difetto di vocatio della stessa, tutti gli altri soci), ancorché assumano in concreto un atteggiamento di comune difesa, costituiscono due parti necessariamente distinte, alla stregua della sopra indicata valutazione della natura intrinseca della domanda stessa, in quanto portatrici di interessi contrapposti, sicché la lite acquista una consistenza almeno tripolare, ostativa all'applicabilità del meccanismo binario di nomina degli arbitri (Cass. I, n. 2983/1988). BibliografiaF. Auletta, Dell’arbitrato, in La riforma delle società - Il processo, a cura di Sassani, Torino, 2003; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società,a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; CapellI, sub art. 2257, in Della società semplice, Comm. Scialoja-Branca-Galgano-De Nova, Bologna, 2021, 135 ss.; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1994; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Galgano, Le società in genere, le società di persone, in Trattato di Diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2015; Ghidini, Le società personali, Padova, 1972; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963; Murino, La revoca dell’amministratore, in Trattato delle società, diretto da Donativi, Tomo I, Utet, 2022, 1645 ss; Romano, Revoca cautelare di amministratore di società di persone e periculum in mora in IUS Societario,15 luglio 2025; Vittoria, Amministratore giudiziario e società di persone: trent’anni di dialogo tra dottrina e giurisprudenza, in Contr. impr. 1988, 697. |