Codice Civile art. 2323 - Cause di scioglimento.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Cause di scioglimento.

[I]. La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308 [2322], quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

[II]. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario [2458].

Inquadramento

L'art. 2323, 1° comma, c.c. prevede che lo scioglimento della società in accomandita semplice si verifichi - non soltanto quando la compagine sociale sia ridotta ad un solo socio stante la regola generale di cui all'art. 2272, n. 4, c.c. - ma anche nei casi in cui sia venuta a mancare una delle due categorie di soci, ossia l'elemento essenziale di tale tipo di società. Il 2° comma della previsione in esame contiene, inoltre, un rimedio a tutela della continuazione dell'attività di impresa: qualora sia la categoria dei soci accomandatari a venire meno, i soci accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio, i cui poteri sono limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

La norma conferma, dunque, la caratteristica tipologica della società la cui compagine deve mantenere l'essenziale ripartizione nelle due categorie di soci, accomandanti e accomandatari, per tutta la sua durata. Decorso il termine di sei mesi senza la ricostituzione della categoria di soci mancanti la società si scioglie. Si ritiene, però, che lo scioglimento operi ex nunc allo scadere del termine semestrale con la conseguenza che le operazioni compiute medio tempore saranno valide ed efficaci tanto nei confronti della società che dei terzi. In alternativa, i soci superstiti potrebbero deliberare la trasformazione in società in nome collettivo. La dottrina ritiene che tale trasformazione operi automaticamente in caso in cui, in costanza della categoria dei soci accomandatari e sempre che detti soci siano almeno due, la gestione societaria prosegua oltre il termine semestrale. Qualora la ricostituzione della categoria avvenga dopo i sei mesi, si determina una reviviscenza della società per la quale è necessaria l'unanimità dei consensi e, avendo lo scioglimento già prodotto i suoi effetti, è necessario che non vi sia opposizione da parte dei creditori particolare del socio, non potendo il diritto alla quota di liquidazione di cui all'art. 2270 c.c., nelle more consolidatosi, essere compresso senza la loro volontà. Dal comma 1 si ricava che la duplice categoria di soci che caratterizza la società in accomandita semplice deve persistere per tutta la durata della società (Ferri 688; Campobasso, 589).

La ricostituzione della categoria dei soci mancanti opera retroattivamente e deve perciò considerarsi avvenuta nel momento in cui è venuta a mancare: pertanto essa impedisce l'operare della causa di scioglimento e determina (non la creazione di una nuova società ma) la continuazione della società già esistente, sia pure modificata nella sua struttura (Trib. Roma 26 gennaio 1972, Giust. civ. 1972, I, 1672).

Nello stesso senso, in dottrina, Ferri, 654.

 

Sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari  e nomina dell’amministratore provvisorio

Secondo la Cassazione la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari non determina alcuna investitura ope legis in favore dell'accomandante superstite. La S.C. ha, infatti, affermato che, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320, non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società (Cass. I, n. 15067/2011).

La giurisprudenza ritiene che, ai sensi del secondo comma dell'art. 2323 cc, può essere nominato amministratore provvisorio anche il socio accomandante. L'articolo in esame è, infatti, preordinato a garantire la prosecuzione della amministrazione della società nell'ipotesi in cui a venire meno sia la categoria degli accomandatari e tale finalità è soddisfatta attraverso la nomina di un amministratore provvisorio senza, però, che a detta nomina si ricolleghi l'assunzione della qualità di socio accomandatario e la relativa illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali (Trib. Roma, Ufficio del Registro 13 febbraio 2020 laddove si evidenzia che non vi è ragione per la quale una società personalistica, ove l'intuitus personae assume primario rilievo, debba essere «costretta» a nominare un terzo ad essa esterna qualeamministratore provvisorio e che, al contrario, proprio l'eccezionalità della norma di cui all'art. 2323 secondo comma c.c. e le limitazioni ivi previste consentono di ravvisare una compatibilità con il sistema della nomina del socio accomandante ad amministratore provvisorio).

Secondo una giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento 2 aprile 2015, in Giur. comm., 2016, II, 377), peraltro, la domanda diretta ad ottenere la nomina dell'amministratore provvisorio ex art. 2323 c.c. è inammissibile, in quanto non espressamente prevista dall'ordinamento.

Anche in  dottrina si ammette che possa essere nominato amministratore provvisorio non solo un estraneo (Graziani, Diritto delle società, Napoli 1962, 157), ma anche il socio accomandante (Ferri, 654; Campobasso, 588).

Società di due soci

Se la società in accomandita semplice è composta da un unico accomandante e da un unico accomandatario la morte di quest'ultimo rende applicabile la disciplina prevista dall'art. 2323 integrata da quella prevista dall'art. 2284. Conseguentemente, l'accomandante deve liquidare la quota agli eredi dell'accomandatario, sempre che non preferisca sciogliere la società o continuarla con gli eredi consenzienti. All'accomandante superstite non spetta, comunque, il diritto alla liquidazione della quota nei confronti degli eredi ma, soltanto in caso di scioglimento, la quota di liquidazione attivabile con la nomina di un liquidatore che compete allo stesso socio superstite (Trib. Milano 28 dicembre 1989, in Soc. 1990, 640).

Revoca dell'unico accomandatario dalla carica di amministratore

In giurisprudenza è controverso l'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 2323 c.c.. Infatti, mentre l'operatività dell'istituto dell'amministratore provvisorio appare pacifica nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale, più incerta risulta l'ipotesi in cui l'unico socio accomandatario sia giudizialmente revocato e dunque privato del potere di amministrare, senza tuttavia al contempo essere escluso dalla società, e così perdurando la sua qualità di socio a responsabilità illimitata.

Nell'esaminare un caso in cui l'unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice era stato privato giudizialmente della facoltà di amministrare, la Cassazione ha escluso che in detta ipotesi possa applicarsi analogicamente l'art. 2323, comma 2 (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), in quanto si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario (Cass. I, n. 12732/1992).

Per l'opposta opinione v., Trib. Torino 16 gennaio 2017 (Giur. it., 2017, 1624) e Trib. Milano, 1 febbraio 2016 (Soc., 2016, 823), secondo cui alla revoca dei poteri gestori unico socio accomandatario non consegue immediatamente lo scioglimento della società e risulta applicabile la disciplina ex art. 2323, comma 2, c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina medio tempore di un amministratore provvisorio.

Tale ultima decisione ha, altresì, precisato che, in caso di revoca dei poteri gestori dell'unico socio accomandatario amministratore, il termine semestrale ex art. 2323 c.c. decorre dal momento in cui, revocata in via cautelare la facoltà di amministrare del socio accomandatario, la s.a.s. viene a trovarsi priva di soggetto dotato di poteri di amministrazione e, dunque, in una situazione rilevante ex art. 2272, n. 2, c.c., in quanto comportante l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

Questo orientamento giurisprudenziale, facendo proprie le argomentazioni della dottrina favorevole, nega il carattere eccezionale della disposizione, evidenziando che la disciplina in materia di revoca dell'amministratore per giusta causa è finalizzata alla tutela dell'interesse alla conservazione della società, al proseguimento della sua attività di impresa e alla sua corretta amministrazione.

Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa 2025, n. 14392 ha, peraltro, precisato che, scaduto il termine dei sei mesi ex art. 2323 c.c. senza che i soci siano riusciti a modificare l'atto costitutivo inserendo in società altro socio accomandatario in grado di assumere la carica di amministratore, la società entra in fase di scioglimento per l'impossibilità di conseguire il suo oggetto sociale ex art. 2272 n. 2c.c. in quanto, la mancanza di un socio accomandatario idoneo ad assumere la carica di amministratore comporta per la sas l'impossibilità di compiere qualunque attività di impresa decorsi i sei mesi ex art. 2323 c.c.(in Giur. it. n. 8-9/2025 con nota di PALOMBO il quale evidenzia che l'applicazione analogica dell'art. 2323, 2° comma, c.c. anche al caso di revoca dell'amministratore accomandatario sembra riflettere maggiormente la ratio di conservazione dell'attività di impresa, le incertezze derivanti dal frammentato quadro giurisprudenziale rendono raccomandabile l'inserimento nel contratto sociale di clausole finalizzate a gestire gli eventi di revoca e prevenire le cause di scioglimento).

Acquisto di tutte le quote da parte di un unico socio

L'acquisto, da parte di un unico socio, di tutte le quote di una società in accomandita semplice non determina l'estinzione della società, ma in quanto fatto assimilabile, per analogia, alla situazione in cui nella società rimangono solo soci accomandatari o solo soci accomandanti (art. 2323 c.c.) o alla situazione in cui venga meno la pluralità dei soci (art. 2272 richiamato dall'art. 2323 c.c.), comporta soltanto scioglimento della società, con la conseguenza che questa continua ad esistere, e che, perciò, il socio unico risponde quale socio accomandatario di tutte le obbligazioni della società (nella specie: trattandosi della responsabilità per i debiti della società, la corte ha cassato con rinvio la sentenza del merito, che aveva ritenuto che un socio avesse acquistato la sola azienda della società, subentrando così nei soli debiti del cedente iscritti nei libri obbligatori, ai sensi dell'art. 2112 per l'accertamento del punto decisivo se il socio fosse divenuto, quale acquirente di tutte le quote, socio unico e quindi esclusivo responsabile di tutti i rapporti obbligatori della società) (Cass. I, n. 4985/1978).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Palombo, Revoca dell’unico accomandatario e trasformazione di S.a.s. in liquidazione in Giur. it. n. 8-9/2025 1816 ss.

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