Codice Civile art. 2324 - Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

[I]. Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione [2311].

Inquadramento

La fase di liquidazione della società in accomandita semplice segue la disciplina prevista per la società in nome collettivo: l'art. 2324 c.c., ultimo articolo del codice in tema di società di persone, puntualizza la portata della regola di cui all'art. 2313, nella parte in cui quest'ultima introduce il beneficio della responsabilità limitata, prevedendo che gli accomandanti rispondono nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti nei limiti della quota di liquidazione. Il fondamento della norma va ravvisato nella circostanza che gli accomandanti hanno ricevuto la quota di liquidazione in maniera indebita, non essendo stati estinti completamente i debiti nei confronti dei creditori sociali. Per converso, agli accomandanti non può essere chiesto un importo maggiore della quota di liquidazione perché essi sono limitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. È stato, però, precisato che i creditori sociali possono chiedere agli accomandanti anche i conferimenti che non fossero stati eseguiti (Ferri, 689; Campobasso, 536).

Qualora la quota di liquidazione inglobi una parte di utili, anche questi ultimi sarebbero soggetti alla pretesa dei creditori, in quanto la norma in esame derogherebbe sul punto alle previsioni di cui all'art. 2321 (Ferri, 689).

È stato chiarito (Cass. I, n. 23269/2016) che l'estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferite ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.

Nello stesso senso Cass II n. 24246/2023 in Giur. Comm. 4/2024 con nota critica di ROSAPEPE il quale ha evidenziato che la decisione del caso con il rinvio al sopra richiamato principio per il quale “l'estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferite ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese” non è pertinente al fine della decisione sottoposta all'esame della Cassazione, nella quale si discuteva di un credito fatto valere nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in corso di causa e non di un credito della società cancellata per il quale poteva discutersi della intervenuta rinuncia. Inoltre l'autore evidenzia che, nella predetta sentenza del 2023, la Cassazione non tiene nemmeno adeguatamente conto delle ragioni sia dei creditori sociali sia degli stessi soci, indubbiamente pregiudicate dalla qualificazione come rinuncia implicita del mancato inserimento del credito nel bilancio finale di liquidazione. Secondo questa posizione dottrinale, invero, in simili fattispecie, dovrebbe piuttosto tenersi presente un diverso orientamento della Cassazione per il quale l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. I n. 9464/2020).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Rosapepe, Ancora a proposito dei crediti non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società e della implicita rinuncia agli stessi in Giur. Comm. 4/2024,755 ss.

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