Codice Civile art. 2304 - Responsabilità dei soci.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Responsabilità dei soci.

[I]. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale [2268, 2461 1].

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 2291 c.c. nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Stante il principio statuito dall'art. 2304 c.c., tuttavia, la previsione dell'art. 2291 comma 1 è contemperata dal principio del beneficium excussionis, che qualifica come sussidiaria la responsabilità dei singoli soci rispetto a quella della società.

Nella specie, nelle società (s.n.c. o s.a.s.) regolari, spetta al creditore sociale l'onere di provare di aver esperito la “preventiva escussione” del patrimonio sociale, mentre il socio eventualmente compulsato per il pagamento potrà limitarsi a sollevare l'eccezione, invocando puramente e semplicemente il beneficium excussionis, non dovendo anche dare la prova della capienza del patrimonio sociale, né, tanto meno, dovendo indicare i beni sociali su cui la soddisfazione sia “agevole”

  È pacifico  in giurisprudenza che nelle società di persone il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, di cui godono i soci illimitatamente responsabili, opera solo in sede esecutiva e non preclude ai creditori sociali la possibilità di agire, in sede cognitiva, nei confronti anche dei soci ai fini di accertamento e condanna (Cass. I 2020 n. 22629¸Cass. I, n. 49/2014).

Nello stesso senso, in dottrina, Marcheselli, 549.

Peraltro, secondo la Suprema Corte, il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell'art. 1310, per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società (Cass. I, n. 22093/2013).

La Cassazione ha inoltre ritenuto valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936, non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso beneficium excussionis, di cui all'art. 2304, posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società (Cass. I, n. 4528/2014).

Ritiene la Cassazione che l'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304, si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (Cass. I, n. 23749/2011).

La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria (Cass.S.U., n. 3022/2015).

 Detto beneficio opera esclusivamente in sede esecutiva e comporta che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, prima di iniziare l'azione esecutiva verso la società (Cass. I, n. 15700/2002) o per provocarne l'adempimento diretto, con rinunzia al beneficio di cui all'art. 2304 c.c., ovvero per garantirsi il titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e della esecuzione contro il socio in caso di inadempimento della società (Cass. I, n. 8011/1992).

 Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società (Cass. I, 7139/2018). 

I debiti assunti da una società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili, essendo riconducibili esclusivamente alla società, nei confronti dei quali i soci illimitatamente responsabili assumono piuttosto la posizione e il trattamento di garanti ex lege, come è dimostrato dalla possibilità che i soci prestino fideiussione per le obbligazioni della società ai sensi dell'art. 1936 c.c. (Cass. I, 6650/2018).

Peraltro, in caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima (Cass. III 2025 n. 27367).Infine, da un punto di vista processuale, il beneficio della preventiva escussione della società rappresenta una eccezione in senso stretto atteso che, non attenendo alla legittimazione ad agire, non può essere rilevato dal giudice ex officio, ne', ove non sia stato prospettato nel giudizio di merito, può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di Cassazione (Cass. I 1987 n. 5106).

Crediti erariali

La Cassazione ha puntualizzato che il regime della responsabilità illimitata e solidale dei soci comporta che questi ultimi ben possono ricevere la notificazione del solo avviso di mora senza che debba preliminarmente notificarsi loro l'avviso di accertamento sul quale si fonda la pretesa erariale, osservando che tali soggetti, ancorché privi della qualità di obbligati, restano sottoposti all'esazione dei tributi secondo il disposto dell'art. 2304 c.c. (Cass. I, n. 10584/2007).

In materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l'art. 2304 c.c. che disciplina il beneficium  excussionis relativamente alla sola fase esecutiva (Cass. V, n. 15966/2016).

Sul punto, inoltre, la Cassazione, a Sezioni Unite, ha precisato che, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa` sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andra` respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andra` accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario (Cass. S.U. 2020 n. 28709).

La preventiva escussione del patrimonio sociale

Secondo la Suprema Corte la responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell' articolo 2304 del codice civile - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile e impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata (Cass. I 2023 n. 33176).

 La Cassazione ha in più di un'occasione chiarito che la preventiva «escussione» del patrimonio sociale richiesta dalla norma in esame non comporta, infatti, la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito (Cass. I, n. 4606/1983, in Giur. comm. 1984, II, 580).

Peraltro è stato chiarito che l'ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo non costituisce, di per sé, prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti del socio che ha eccepito il beneficium excussionis, essendo necessario che sia offerta la prova dell'impossibilità del soddisfacimento sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale (Cass. I n. 998/2022).

Nella specie, secondo la Suprema Corte, l'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del beneficium excussionis ex art. 2304 (Cass. I, n. 5136/2011)

Nello stesso senso nella giurisprudenza di merito si è affermato che, ai fini dell'operatività del beneficio della preventiva escussione di cui all' art. 2304 c.c., non è sufficiente dimostrare il mero esito negativo del pignoramento presso terzi eseguito in danno del debitore, posto che questi può disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (sulla base del suesposto principio il tribunale non ha ritenuto assolto l'onere da parte del creditore il quale si era limitato alla sola notifica - infruttuosa - dell'atto di precetto al debitore, senza ulteriori elementi di prova quali, ad esempio, visure di note presso l'Agenzia delle Entrate, visure immobiliari storiche della società, visure del PRA, eventuali infruttuosi tentativi di pignoramento (Trib. Terni 2021 n.601).

Ancora in via esemplificativa Trib. Pordenone 30/01/2020 ha reputato insufficiente la previa escussione del patrimonio sociale effettuata esclusivamente tramite un pignoramento mobiliare con esito negativo, a fronte del fatto che l'esecutato aveva documentato che la società debitrice era proprietaria di un bene immobile non oggetto di iscrizioni ipotecarie il quale, per quanto di modesta appetibilità, presentava un valore verosimilmente idoneo al soddisfacimento del credito per cui si procedeva.  Nello stesso senso la prevalente dottrina: Cottino, 639; G. Ferri, 387; Galgano, 368; Di Sabato, 185; Menarini, 423.

Sul tema la dottrina ha evidenziato che, a ben vedere, la contrapposizione tra gli artt. 2268 e 2304 c.c. sarebbe, in fin dei conti, di portata assai inferiore a quella apparente. Infatti, essendo impossibile che il creditore possa dare prova piena e certa dell'insufficienza del patrimonio sociale alla soddisfazione del suo credito e potendo quindi fornire solo un “principio di prova” (ad esempio, tramite pignoramenti negativi presso la sede sociale e presso banche operanti nelle piazze bancarie su cui la sede sociale gravita), rimarrebbe in capo al socio compulsato il diritto di invocare il beneficio di escussione, ma allora inevitabilmente dovendo indicare i beni sociali sfuggiti all'esecuzione (con avvicinamento, in pratica, al sistema di cui all'art. 2268 c.c.). (BUSSOLETTI-FAZZUTTI, 287 ss.)

Rivalsa del singolo socio

Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale ed illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può rivalersi nei confronti della società in forza della surrogazione al creditore soddisfatto prevista dall'art. 1203 n. 3, oppure nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso ai sensi dell'art. 1299 (Cass. I, n. 5947/1978), la quale ha aggiunto che, in questa seconda ipotesi, il consocio non può opporre lo stato di liquidazione della società, trattandosi di situazione del tutto estranea al vincolo di solidarietà fra i soci come conseguenza della loro corresponsabilità con la società per i debiti sociali.

Inoltre, secondo la Cassazione, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione della società dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli artt. 2291 e 1299, di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva (Cass. I, n. 4380/2013).

Con riguardo al caso del socio datore di garanzie reali la Suprema Corte ha chiarito che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale (nella specie pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l'effetto di neutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex art. 2304 c.c. ), a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia, ha diritto di regresso verso la società (con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell' art. 2263 c.c. ) o gli altri soci ( Cass. I n. 7184 /2022 ).

Sentenze pronunciate nei confronti della società

La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (Cass. I, n. 613/2003; nonché Cass. sez. lav., n. 30441/2017; Cass. I, n. 1040/2009; Cass. III, n. 19946/2004).

Bibliografia

Balena, Sentenza contro società di persone ed effetti per il socio, in Giusto processo civ. 2009, 35; Bussoletti-Fazzutti, Società in nome collettivo, in Dig. disc. priv., sez. comm., XIV, Torino, 1997, 287 ss.; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Cottino, Due recenti pronunce in tema di scioglimento del vincolo sociale e liquidazione della quota: con qualche annotazione a margine, in Giur. it. 2009, 639; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Galgano, Le società in genere, le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2015; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963; Menarini, Sul beneficio di escussione a favore del socio (artt. 2304 e 2315 c.c.), in Giur. comm. 1984 II, 423; Marcheselli, Beneficio di preventiva escussione della società di persone, debiti tributari e diritto di difesa del socio, in Corr. trib. 2014, 549; Tota, Sull'efficacia contro il socio illimitatamente responsabile della condanna emessa nei confronti della società, in Riv. dir. proc. 2005, 1098.

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