Codice Civile art. 2340 - Limiti dei benefici riservati ai promotori (1).Limiti dei benefici riservati ai promotori (1). [I]. I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. [II]. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. (1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. InquadramentoI promotori possono riservarsi unicamente, quale beneficio, una speciale partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio non complessivamente superiore al decimo degli stessi e non eccedente la durata del quinquennio. Si deve ritenere che l'attribuzione di una partecipazione maggiore (per entità o per durata) sia efficace solo nei limiti previsti dall'articolo in commento (Ferrara, Corsi, 374). Secondo la dottrina, la norma esprime un principio di ordine pubblico (Lo Cascio, 128) in quanto è finalizzata ad impedire ci promotori di sfruttare la loro posizione per conseguire vantaggi sproporzionati (Campobasso, 161). Tali benefici costituiscono, infatti, la retribuzione globale per l'attività prestata dai promotori (Bertone, 313). Atteso il carattere imperativo della norma di cui al secondo comma, è nullo il patto con il quale si prevedano ulteriori vantaggi a favore dei promotori, ancorché non connessi all'organizzazione societaria (Bertone, 316). Si ritiene che sia vietata anche l'attribuzione del diritto di opzione sulle azioni di futura emissione (Galgano, 196; Ferrara, Corsi, 374; contraFrè, Sbisà, 134 secondo i quali tale attribuzione in sé ammissibile sarebbe soggetta alle limitazioni di cui al primo comma). BibliografiaBertone, Sub artt. 2337-2341, Promotori e soci fondatori, in Costituzione, Conferimenti, a cura di Notari, in Commentario alla riforma della società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2007, 313; Castellano, Sub art. 2340, in Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, I, Napoli, 2004; Gerbo, Sub art. 2337-2341, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di D. Santosuosso, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Torino, 2015; Lo Cascio, La riforma del diritto societario, Milano, 2003. |