Codice Civile art. 2330 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società 1 .Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società 1. [I]. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 23292. [II]. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. [III]. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. [IV]. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
[1] Articolo sostituito dall' art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, e successivamente dall'art. 32 della l. 24 novembre 2000, n. 340, recitava: «l notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. - Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299». [2] Comma modificato dall'art. 3, comma 1-quinquies, del d.l 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con modif., nella l. 11 febbraio 2019, n.12, in vigore dal 15 dicembre 2018, che ha sostituito le parole «entro dieci giorni» alle seguenti «entro venti giorni». Ai sensi del medesimo comma, la presente disposizione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 12, cit. InquadramentoL'articolo in commento è stato significativamente inciso dalla l. 24 novembre 2000, n. 340 che ha soppresso il giudizio di omologazione del tribunale in sede di costituzione (che permane, sia pure in via residuale, sulle modifiche dell'atto costitutivo), attribuendo il controllo di legalità formale e sostanziale, in via esclusiva, al notaio richiesto di redigere l'atto. Al contrario, la riforma del diritto societario ha modificato la norma per aspetti marginali, quali la riduzione del termine entro il quale il notaio deve provvedere al deposito dell'atto presso il registro delle imprese e la abolizione della facoltà dei soci di ottenere la condanna degli amministratori ad eseguire il deposito in caso di inerzia del notaio (e degli stessi amministratori). Il procedimento descritto nell'art. 2330 si articola in tre fasi: il controllo notarile, il deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese e l'iscrizione della società (Corvese, 661). Il controllo del notaio.La maggioranza degli autori ritiene che il controllo notarile coincida integralmente con quello già eseguito dal tribunale antecedentemente al 2000: in tale prospettiva si evidenzia come il legislatore è intervenuto solo per semplificare e rendere più rapide le procedure attribuendo al notaio un ruolo più incisivo, ma senza modificare l'intensità dei controlli necessari (Ibba, 323, Morera, 21, Laurini, 107). Secondo altra parte della dottrina, invece, il controllo del notaio avrebbe un perimetro più ristretto di quello del tribunale in sede di omologa non attenendo alla verifica dell'adempimento delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società (Sciuto, 1227; Salafia, 8, il quale afferma che il notaio garantirebbe solo la legittimità dell'atto costitutivo, senza però esercitare un controllo di legalità sostanziale sul medesimo: egli non è un controllore del proprio atto, ma un garante della sua legittimità). Il controllo del notaio ha ad oggetto la validità dell'atto e la sussistenza dei suoi presupposti nonché il rispetto dei requisiti per l'iscrivibilità dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (Capo, 28, Torino, 383). Al notaio, dunque, è attribuito un controllo sulla legalità formale e sostanziale dell'atto: egli dovrà rifiutarsi di ricevere atti costitutivi e statuti contenenti clausole contrastanti con l'ordine pubblico, il buon costume e con norme imperative della disciplina della società (Campobasso, 163). Infatti, secondo l'orientamento che appare preferibile, il notaio, al pari di quanto faceva il tribunale, compie un controllo di legalità non solo formale, ma anche sostanziale in ordine all'osservanza delle norme imperative che regolano la costituzione e l'ordinamento statutario della società e, più in generale, la conformità con il modello legale, con esclusione, però, di ogni indagine di merito sui fini che la società persegue e sull'opportunità dei mezzi adottati per raggiungerli (Abriani, 67; Viggiani, 230). Secondo un certo orientamento, il controllo del notaio sarebbe circoscritto soltanto alle cause di nullità dell'atto (in quanto tali rilevabili d'ufficio), mentre non sarebbe suo compito la rilevazione e l'accertamento di cause di annullabilità del medesimo. In senso contrario, però, si è affermato che il compito del notaio non è quello di accertare se l'atto costitutivo è valido o invalido, ma di verificare se il complessivo assetto organizzativo della società è o meno conforme alla legge (Campobasso, 170; Abriani, 67; Viggiani, 232, secondo il quale il controllo notarile deve assicurare la piena conformità degli atti e delle delibere al modello legale, escludendo così al riguardo che possano assumere rilevanza concetti come la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e l'inesistenza, purché non vengano però alterati i limiti del controllo medesimo, portandolo oltre la tutela degli interessi generali al fine di presidiare anche quelli particolare dei soci o dei terzi). E, infatti, il controllo del notaio non tende ad esprimere soltanto un giudizio di validità del contratto, quanto a verificare la legittimità delle sue clausole, verifica che può andare oltre la disciplina dei vizi invalidanti e che non combacia con essa (Abriani, 68). Volendo seguire autorevole dottrina proponendo una classificazione, può dirsi che il notaio chiamato a rogare l'atto deve rifiutarsi di riceverlo: 1) in presenza di una delle cause di nullità indicate dall'art. 2332; 2) in difetto di una delle condizioni per la costituzione evocate dall'art. 2329; 3) in presenza di altri profili di incompatibilità con norme imperative ovvero di clausole incompatibili con il modello organizzativo tipico prefigurato dal legislatore per la società per azioni (Abriani, 69). È certo, comunque, che la verifica richiesta al notaio deve basarsi sulla documentazione ricevuta e sugli altri elementi procedimentali risultanti dall'atto sottoposto ad omologa o comunque rilevabili nel contatto con le parti (Abriani, 69). Il deposito presso il registro delle imprese. L'iscrizione della societàIl notaio, se poi ritiene sussistere le condizioni di legge, richiede, contestualmente al deposito dell'atto- da eseguirsi, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 1-quinquies, del d.l 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con modif., nella l. 11 febbraio 2019, n.12, in vigore dal 15 dicembre 2018, entro il termine di dieci giorni (e non più venti) - l' l'iscrizione nel registro delle imprese, il quale a sua volta, prima di procedere all'iscrizione, dovrà verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta. Sono, comunque, legittimati a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche gli amministratori e in via residuale i soci (Corvese, 665; Viggiani, 238). Il termine previsto dal primo comma per il deposito dell'atto decorre dal giorno della stipulazione dell'atto costitutivo ovvero, quando le autorizzazioni di cui all'art. 2329 debbano essere rilasciate successivamente alla stipulazione, dal momento in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio (art. 223-quater, comma 1, disp. att.). Il procedimento di costituzione della società si conclude con l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrizione che deve essere richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo (Corvese, 665). Il controllo esercitato dall'ufficio del registro delle imprese attiene alla regolarità formale della documentazione depositata costituita dall'atto costitutivo e dagli altri documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2329, alla legittimazione formale dei soggetti e non al contenuto della documentazione medesima (Bocchini, 244; Viggiani, 240). In questa prospettiva, l'ufficio del registro dovrebbe verificare: la stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico (art. 2328 comma 2); l'integrale sottoscrizione del capitale sociale (art. 2329 n. 1); il rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti (art. 2329 n. 2); la sussistenza delle autorizzazioni (art. 2329 n. 3) (Corvese, 665). Contro il rifiuto all'iscrizione dell'ufficio del registro è ammesso il ricorso al giudice del registro negli otto giorni successivi (art. 2189, comma 3); avverso il decreto del giudice del registro è ammesso reclamo al tribunale nel termine di quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento (art. 2192). In tali casi, l'ampiezza dei controlli devoluti al giudice del registro ed al tribunale coincide con quelli che competono all'ufficio del registro. L'istituzione di sedi secondarie.L'ultimo comma dell'art. in commento prevede l'applicazione dell'art. 2299 (v.) al caso di istituzione di sedi secondarie. Conseguentemente, un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime. La norma trova la sua ratio nella necessità di informare i terzi del vincolo tra società e sue ramificazioni (Frè, Sbisà, 85) e, pertanto, deve applicarsi anche al caso di soppressione della sede secondaria (Corvese, 666). Secondo un orientamento della prassi notarile (Consiglio notarili Triveneto, massima E.A.3), avente ad oggetto le c.d. «sedi atipiche», gli artt. 2328 e 2463 c.c., in relazione anche al disposto degli artt. 46 c.c. e 91 l. fall., impongono l'indicazione, nell'atto costitutivo, della sede della società, senza consentire in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale («amministrativa», «operativa» e simili) per cui la previsione di sedi non secondarie diverse da quella c.d. legale, in quanto suscettibile tra l'altro di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non è legittima e quindi non è iscrivibile nel registro imprese. BibliografiaAbriani, La costituzione della S.p.A., in Tr. Res., 16, IV, 2012; Bocchini, «Atti» e «fatti» nella teoria della pubblicità legale commerciale, in Giur. comm. 2004, I, 240; Capo, Sub art. 2330, in Codice commentato delle S.p.A., diretto da Fauceglia, Schiano di Pepe, Torino, 2007; Corvese, Sub art. 2330, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di D. Santosuosso, in Commentario del codice civile, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2015; Donativi, La riforma dell'omologazione: profili istruttori e procedimentali, in Riv. soc. 2001; Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e la società, Milano, 2011; Frè, Sbisà, Sub artt. 2325-2409, Della società per azioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 1997; Ibba, Il controllo sull'iscrivibilità degli atti d'impresa dopo la legge n. 340 del 2000, in Riv. not. 2001, I; Laurini, Verbalizzazione e controllo notarile di legalità, in Il controllo notarile sugli atti societari, a cura di Paciello, Milano, 2001; Morera, Dall'omologazione del tribunale all'omologazione del notaio. Prime riflessioni sull'articolo 32, l. n. 340/2000, in Il controllo notarile sugli atti societari, a cura di Paciello, Milano, 2001; Pavone La Rosa, Nigro, Il procedimento di costituzione della società per azioni, in Tr. Colombo-Portale, 1, Torino, 2004; Salafia, L'invalidità dei controlli sugli atti societari e il regime delle impugnazioni, in Soc. 2001, 1; Sciuto, Forma pubblica, controllo di legalità nella costituzione di società di capitali, in Riv. soc. 2001, 1227; Torino, Sub art. 2330, in Codice commentato delle società, a cura di Bonfante, Corap, De Angelis, Napoleoni, Rordorf, Salafia, Milano, 2011; Viggiani, Sub art. 2330, in Abbadessa, Portale, Società per azioni, Codice civile e norme complementari, Milano, 2016. |