Codice Civile art. 2403 bis - Poteri del collegio sindacale 1 .

Enrico Quaranta

Poteri del collegio sindacale 1.

[I]. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

[II]. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies.

[III]. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

 

[1] Articolo sostituto dall'art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente era il seguente: "Poteri del collegio sindacale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5). Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate." V. nota al Capo V.

Inquadramento

L'art. 2403-bis oggi conserva, rispetto al vecchio testo ante riforma di cui al d.lgs. n. 47/2026, solo quando occorre per  disciplinare i poteri del collegio sindacale e dei suoi singoli componenti nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

Il comma 1, pertanto, disciplina i poteri anche individuali dei sindaci, quanto agli atti di ispezione e controllo.

I commi 2 e 3 sono la ripetizione del disposto prima contenuto nei commi quarto e quinto dell’art. 2403-bis, con riguardo ai dipendenti ed ausiliari dei sindaci.

Il commento ai poteri del collegio sindacale va, quindi, necessariamente integrato con quello svolto sub art. 2396-sexies.

I poteri di ispezione e di informazione

La norma in commento prevede i poteri attribuiti ai sindaci o all'organo collegiale nel suo complesso, strumentali alla funzione di vigilanza demandata dalla legge.

Il primo comma stabilisce, in particolare, che sia i singoli componenti che il collegio nella sua integralità, possono compiere visite ed ispezioni, senza incontrare limiti ed in ogni momento ritenuto utile.

Si versa, quindi, in ipotesi di attribuzioni integranti prerogative spettante ai sindaci anche uti singuli, senza che per il loro esercizio sia necessaria l'adozione di una deliberazione collegiale.

Nel secondo comma, si tratta invece di attribuzioni proprie dell'organo collegiale, onde si ritiene possano essere esercitate solo a seguito di formale deliberazione.

In ogni caso, anche l'esercizio dei poteri individuali deve portare a riferire all'intero collegio, come può evincersi dalla previsione per cui degli accertamenti debba farsi annotazione sul libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Delle attività che intendono svolgere e dei risultati raggiunti, comunque, i sindaci non devono dare informazione – neanche preventiva – agli amministratori.

Per altro verso, non è pacifico che i singoli sindaci, piuttosto che il collegio nella sua interezza, possano invocare chiarimenti e precisazioni dagli amministratori, riguardo atti e fatti acquisiti in sede d'ispezione.

A fronte della posizione favorevole assunta, al riguardo, da parte della dottrina (Cavalli, 108 s.), si sostiene a contrario, ove il legislatore ha inteso consentire tale possibilità, lo ha fatto espressamente.

Il riferimento è al TUF, dove è appunto previsto che i singoli sindaci possano acquisire le informazioni che assumono necessarie (Magnani, 219).

Ad ogni modo, gli elementi acquisiti individualmente dai sindaci – di seguito al primo esame delle informazioni, da parte di coloro che le hanno raccolte – devono essere riportati al collegio, il quale solo può adottare provvedimenti (Cavalli, 107; Magnani, 219).

Gli ultimi due commi dell'art. 2403-bis ante riforma del 2026 sono stati traslati nel secondo e nel terzo comma dell’articolo in commento. Essi riguardano la facoltà dei componenti l'organo di controllo di avvalersi di collaboratori.

Essi non dovranno trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c., ora art. 2396-septies c.c.

Il riferimento della disposizione ai poteri indicati dal primo comma e la circostanza che essa parli di sindaci e non di collegio induce a sostenerne l'applicabilità anche a favore dei singoli componenti dell'organo (Magnani, 225).

La possibilità di utilizzare i collaboratori, cui l'amministratore può opporre rifiuto di fornire informazioni riservate, non può integrare una – non consentita – delega generale delle funzioni ispettive (Magnani, 225).

Bibliografia

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