Codice Civile art. 2374 - Rinvio dell'assemblea (1).

Renato Bernabai

Rinvio dell'assemblea (1).

[I]. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

[II]. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

Inquadramento

Con la riforma del 2003, l'art. 2374, ispirato alla tutela del diritto d'informazione del socio, ha subito solo due ritocchi marginali: l'uno, di natura sostanziale, nell'estensione a cinque giorni del termine massimo di rinvio, originariamente previsto in tre giorni; e l'altro, di mero carattere lessicale, nell'adozione della parola “assemblea” in luogo di “adunanza”, in chiusura del primo comma.

Requisiti della richiesta di rinvio

La richiesta di rinvio per insufficiente informazione deve provenire da un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea (e non dell'intero capitale sociale): il che esclude, “a contrario”, l'ammissibilità di una richiesta di rinvio proveniente da soci assenti, inclusi i votanti per corrispondenza, che del resto esercitano il loro diritto sul presupposto implicito di una compiuta informazione sul punto all'ordine del giorno (Laurini, 212). Essa va indirizzata al presidente e si configura come diritto potestativo, e non già come proposta di rinvio sulla quale l'assemblea sia chiamata ad esprimersi con una decisione di accoglimento o di rigetto (App. Roma 3 luglio 2013, in Riv. dir. soc., 2015, 149, con nota di D'Errico). Una diversa interpretazione, che riconoscesse al presidente o all'assemblea, a maggioranza, il potere di decidere se concedere il rinvio, frustrerebbe la ratio legis, rendendo improbabile, di fatto, l'accoglimento della richiesta di rinvio proveniente dalla minoranza.

La norma non prevede eccezioni ratione materiae; onde, il rinvio deve ritenersi consentito anche se all'ordine del giorno siano posti provvedimenti necessitati e urgenti: come ad esempio, l'approvazione del bilancio, la nomina di amministratori e sindaci venuti meno e le operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 (Laurini, 209).

Nella ricorrenza del presupposto soggettivo, la norma prevede il differimento della riunione, non superiore a cinque giorni: con una disciplina diversa, quindi, da quella dettata dall'art. 2367 in tema di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, che esige la minor percentuale di un decimo dell'intero capitale; ridotta ad un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (salva l'eventuale quota più ridotta prevista nello statuto).

La formulazione testuale dell'art. 2374 non lascia spazio alcuno ad un sindacato di merito sulla motivazione addotta dai richiedenti, e cioè sull'accertamento dell'effettiva sussistenza di un'insufficiente informazione sull'oggetto all'ordine del giorno; né, come detto, ad una votazione assembleare, cui subordinare l'accoglimento della richiesta: onde, la delibera assunta nonostante la richiesta di differimento espressa ai sensi dell'art. 2374 sarebbe annullabile per violazione di legge (Trib. Milano 25 agosto 2006, in Soc., 2007, 1507, con nota di Fusi; Trib. Roma 3 agosto 1998, in Soc., 1999, 455, con nota di Taurini).

Parimenti da escludere, per le considerazioni suesposte, è il potere del presidente, o dell'assemblea, di concedere un termine più breve, senza il consenso dei richiedenti (Ungari Trasatti, Il rinvio dell'assemblea ed i limiti imposti dall'art. 2374 codice civile, in Riv. not., 2003, 2, 788, 790).

Non mancano però pronunce ammissive del potere del presidente o della maggioranza assembleare di respingere la richiesta di rinvio palesatasi chiaramente pretestuosa (Trib. Roma 14 giugno 2005, in Riv. not., 2006, 1584, con nota di Ungari Trasatti).

La giurisprudenza più recente ha chiarito che il diritto di richiedere il differimento dell'assemblea di una società per azioni, ai sensi dell'art. 2374 c.c., ha natura potestativa, assolvendo la funzione di assicurare ai soci una maggior informazione sui temi all'ordine del giorno, e prescinde dalla prova di una situazione obiettiva di deficit conoscitivo in capo ai richiedenti: tanto, da poter determinare, nell'ipotesi del rifiuto del rinvio, l'annullabilità della delibera adottata. Ciò non comporta, tuttavia, l'assoluta insindacabilità della dichiarazione di insufficienza informativa, fondante la richiesta, restando configurabile, come limite esterno al suo esercizio, l'abuso del diritto, qualora la richiesta sia stata dettata da finalità ostruzionistica, incoerente con lo scopo previsto dalla norma (Cass. n. 29792/2017, in Giur. comm., 2019, 2, 554, con una nota di Cicatelli; Trib. Napoli 19 gennaio 2023, n. 605).

L'assemblea rinviata è la prosecuzione di quella originaria, e non una nuova riunione, bisognosa di un'ulteriore convocazione, e proprio per questa ragione il suo ordine del giorno deve rimanere inalterato. La convocazione appare invece necessaria, ove si ecceda il termine di cinque giorni per il rinvio, a tutela dei soci assenti (Di Girolamo, 1650).

Nella prosecuzione dell'assemblea, alla nuova data, possono intervenire gli assenti nella prima riunione.

La fattispecie in esame presuppone, peraltro, una regolare convocazione dell'assemblea; e differisce quindi dall'ipotesi di assemblea totalitaria, non preceduta da rituale convocazione, nella quale è sufficiente, invece, l'istanza anche di un singolo partecipante per provocare il rinvio, sulla base della medesima ragione della mancata informazione dei soci sugli argomenti da trattare.

Altro presupposto del rinvio, entro il termine massimo di cinque giorni, è che la proposta di deliberazione da votare fosse ritualmente enunciato nell'ordine del giorno. È da ritenere che tale condizione sussista laddove si ponga in votazione, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'azione di responsabilità verso l'amministratore per fatti di competenza dell'esercizio in esame: argomento, immanente per legge all'ordine del giorno, seppur non enunciato espressamente tra le materie da trattare nella medesima assemblea (art. 2393, secondo comma).

È dubbio se l'art. 2374 abbia natura imperativa, o consenta deroghe su base statutaria: ad. es., sulla durata massima del rinvio (per l'invalidità di una clausola statutaria che escluda il diritto al rinvio, Grippo, 383); così come se la legittimazione alla richiesta competa anche agli amministratori e sindaci, indipendentemente dalla loro partecipazione sociale.

Pure controverso è il problema se l'assemblea possa accettare una proposta di rinvio superiore a cinque giorni; o proveniente da meno di un terzo del capitale; o ancora, motivata con ragioni atipiche. La tesi affermativa non potrebbe fondarsi sulla concezione, ormai tramontata, dell'assemblea come organo sovrano della società; ma, d'altra parte, la natura ordinatoria, in parte qua, della disposizione e la sua modesta incidenza sull'attività organizzativa sociale ne rendono poco plausibile la natura tassativa, nonostante l'omessa salvezza, nel testo, di una clausola statutaria difforme. Sembra piuttosto preferibile ritenere che, nel concorso del presupposto tipizzato della provenienza della richiesta da un terzo del capitale rappresentato, il rinvio dell'assemblea sia atto necessitato, a pena di illegittimità della delibera eventualmente assunta; laddove, richieste di aggiornamento con motivazioni atipiche rientrerebbero nel potere di autoregolamentazione dell'assemblea, soggette a decisione assunta a maggioranza (in questo senso, Trib. Milano 24 aprile 2002, in Giur. it., 2002, 2101, secondo cui il rinvio dell'assemblea su richiesta della minoranza, rientrando tra i poteri deliberativi dell'assemblea, non soggiace al vincolo dei tre giorni previsto dall'art. 2374 c.c., testo previgente).

Chiara natura tassativa sembra invece avere il divieto di ulteriori rinvii sullo stesso oggetto, data l'univoca formulazione del secondo comma.

Bibliografia

Busani, Sub art. 2374, in Commentario breve al diritto di società, Milano-Padova, 201; Cian, Sub art. 2374, in Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Cicatelli, Abuso del diritto e rinvio dell’assemblea di società per azioni: l’eterno ritorno dell’uguale?, in Giur. comm., 2019, 2, 554; De Giorgi, Sub art. 2374, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004; Di Girolamo, Sub art. 2374, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Torino, 2015; Grippo, L’Assemblea, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, 383; Laurini, Sub art. 2374, in Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008; Serra, Il procedimento assembleare in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, 68.

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