Codice Civile art. 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza 1 .Cause d'ineleggibilità e di decadenza1. [I]. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale 2 e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.3 [II]. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
[2] Le parole «dei revisori contabili» sono state sostituite dalle parole «dei revisori legali e delle società di revisione legale» dall'art. 37, comma 6, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39. [3] L'originario primo comma è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera aa), d.lgs. 27 marzo 2026 n. 47. Il testo era il seguente: «Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.» InquadramentoLa norma in commento si compone ora solo degli originari commi 2 e 3, come residuano dopo l’abrogazione del primo comma, che il legislatore di cui al d.lgs. n. 47/2026 ha dislocato nell’art. 2396-septies, ora dedicato ai rapporti personali o patrimoniali, che non debbono sussistere in capo al componente dell’organo di controllo, impedendone la nomina e costituendo causa di decadenza. In particolare, residuano nella norma in commento, riferito al collegio sindacale, le seguenti due previsioni: 1) la decadenza, in ipotesi di cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, o di perdita dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397; 2) la facoltà per lo statuto di dettare altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. Cancellazione e sospensione dal registro dei revisoriIl secondo comma dell'articolo in commento dispone che la sospensione e la cancellazione dal registro dei revisori integrano cause di decadenza dalla carica di sindaco operando, indirettamente, un richiamo alla previsione ex art. 2397, comma 2, c.c. Dunque, la decadenza deriva automaticamente, in ipotesi di cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, o di perdita dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397: su cui v. il commento a tale disposizione. La dottrina si è interessata della questione inerente l'eleggibilità di una società quale sindaco di un'altra compagine, a causa della necessaria iscrizione al registro dei revisori legali. Alcuni autori ritengono che l'art. 2397, comma 2, non ponga distinzioni tra persone fisiche e società, convenendosi che anche una società di revisione possa rivestire la qualifica di sindaco (Campobasso, 395); comunque, nel registro dei revisori possono iscriversi, oltre alle persone fisiche, le società aventi i requisiti previsti dalla legge (art. 2 d.lgs. n. 39/2010, come modificato dal d.lgs. n. 135/2016). Altra parte della dottrina, invece, è contraria, dal momento che numerose norme di riferimento si applicano solo alle persone fisiche e non a soggetti diversi, ed in base alla circostanza che la limitazione dell'oggetto sociale, appena riferita, riguardi attività diversa da quella richiesta ai sindaci (Domenichini, 730; Fauceglia, 588). Alcuni autori sostengono che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. n. 39/2010 – che, a differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, contenuta nell'art. 6 d.lgs. n. 88/1992, non richiede più che, ai fini dell'iscrizione nel relativo registro dei revisori legali, la società abbia come oggetto esclusivo la revisione e l'organizzazione contabile delle società – sia venuto meno uno degli impedimenti a che quelle società possano assumere la veste di sindaco. Ciò in considerazione del fatto che a tal organo spettano attività diverse e più ampie di quelle cui, viceversa, risultavano in pregresso vincolate le società di revisione (Cavalli). L’autonomia statutariaIl legislatore tuttora consente – nell’art. 2399 in commento, nei commi conservati , in riferimento ai sindaci, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 47/2026 – all'autonomia statutaria di prevedere ulteriori cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché di incompatibilità ed ulteriori limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. A tale ultimo riguardo è stato osservato che l'assemblea non potrebbe introdurre ipotesi di automatica cessazione dall'incarico di tipo sanzionatorio, in quanto queste integrerebbero altrettante ragioni di giusta causa di revoca così traducendosi in indebolimento della indipendenza dei sindaci (Ambrosini, 206; Aiello, 483), utilizzabile a fini ritorsivi da parte della maggioranza. BibliografiaAiello, Sub artt. 2397-2407, Delle società-Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di D. Santosuosso, in Commentario del codice civile, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2015; Ambrosini, L'amministrazione ed i controlli nella società per azioni, in Giur. comm. 1999; Campobasso, Diritto Commerciale, II, Torino, 2013; Cavalli, I sindaci, Torino, 1988; Cavalli, Il nuovo volto del collegio sindacale dopo il decreto legislativo 88/92, in Soc. 1997; Cera, Art. 2399, in La riforma delle società, in Commentario, a cura di Sandulli, Santoro, Torino, 2003; Domenichini, Sub art. 2397, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004; Fauceglia, Impresa e società, Pisa, 2018; Franzoni, Sub art. 2399, in Società per azioni, in Comm. S.B., Bologna, 2015; Matera, Ineleggibilità e decadenza dei sindaci con riferimento alla disciplina dei gruppi di società, in Contr. impr. 1991; Providenti, Sub art. 2399, in Nazzicone, Providenti, Società per azioni. Amministrazione e controlli, Milano, 2010; Rigotti, Cause di ineleggibilità e di decadenza, Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Bianchi, Ghezzi, Marchetti, Notari, Milano, 2005; Sasso, A proposito dell'indipendenza del sindaco, in Giur. comm. 1999; Tantini, L'indipendenza dei sindaci, Padova, 2010; Tedeschi, Il collegio sindacale, in Comm. S., Milano, 1992. |