Codice Civile art. 2420 ter - Delega agli amministratori (1).

Benedetto Paternò Raddusa

Delega agli amministratori (1).

[I]. Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

[II]. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

[III]. Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.

(1) V. nota al Capo V.

Inquadramento

La norma replica, nei suoi tratti sostanziali, per le obbligazioni convertibili, la disciplina dettata dal codice in tema di aumento del capitale sociale dal disposto dell'art. 2443 c.c. Si ascrive pertanto all'organo gestorio, con ambiti temporali (cinque anni dalla costituzione o dalla modifica statutaria) e limiti quantitativi (predefiniti dallo stesso statuto), la competenza sia sulla emissione delle obbligazioni convertibili, sia sul correlato, differito, aumento di capitale contestuale.

Manca una esplicita indicazione della riferibilità, della relativa disciplina, alle sole obbligazioni convertibili. Ma tanto non sembra in discussione, giacché, per le obbligazioni non qualificate, la previsione ordinaria è quella della competenza degli amministratori occorrendo, per contro, una apposita previsione statutaria in favore dell'assemblea. Letta diversamente, dunque, la norma in commento non avrebbe ragion d'essere.

Piuttosto, in linea con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2381, la deroga di competenza in questione non pare suscettibile di sub-delega ai singoli organi delegati, restando di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione (Blandini, 941).

Nel caso, è particolarmente forte la correlazione che corre tra la disposizione in esame ed il tema che attiene all'aumento di capitale, confermata dalla già rimarcata sostanziale sovrapponibilità della norma in commento con il citato portato dell'art. 2443 c.c. Ciò pare impedire l'estensibilità, in via di analogia, della relativa disciplina ad obbligazioni convertibili diverse da quelle tipizzate dal codice (con il disposto dell'art. 2420-bis c.c.), che non vedono un passaggio imprescindibile nella contestuale previsione dell'aumento del capitale sociale tramite azioni di nuova emissione.

Così è a dirsi, ad esempio, per quelle in cui la conversione è destinata ad operare per azioni già nel portafoglio della emittente (Cavallo Borgia, 343).

Contenuti del potere esercitato in delega.

Oltre che nel dato normativo, il perimetro di azione degli amministratori risulta ulteriormente circoscritto dal contenuto dell'atto autorizzativo, sia esso immediatamente espresso dallo statuto, sia che trovi fonte in una delibera di modifica statutaria in tal senso.

Cosi, se la delega limita la conversione solo ad un tipo di azioni, di conseguenza anche la delibera veicolerà il prestito obbligazionario siccome esclusivamente rivolto a consentire il tramutamento limitatamente a quella determinata categoria.

Per contro, in assenza di una determinazione specifica in tal senso in seno alla delega, si ritiene che gli amministratori possano emettere obbligazioni convertibili in azioni di categorie diverse da quelle delle azioni in circolazione (Cavallo Borgia, 342).

Per quanto non espressamente richiamato, nulla esclude, inoltre, che possa delimitarsi o escludersi l'opzione correlata alle emissione delle obbligazioni convertibili deliberate dagli amministratori al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2441, commi 4 e 5. Non manca tuttavia in dottrina chi sostiene che l'operatività della delimitazione di cui al citato comma 5 presuppone una apposta previsione in tal senso in seno alla delega (Brancadoro, 973)

Infine, il richiamo al comma 2 dell'art. 2410 c.c. impone che anche la delibera assunta dagli amministratori in attuazione della delega venga adottata con l'assistenza del notaio e iscritta nel registro delle imprese.

Bibliografia

Blandini, Sub art. 2420-ter c.c., in Commentario al Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2014; Brancadoro, Sub art. 2420-ter, in Società di capitali: commentario, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004; Cavallo Borgia, Sub artt. 2410-2420 -ter, Della società per azioni, Delle obbligazioni, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2005.

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