Codice Civile art. 2422 - Diritto d'ispezione dei libri sociali (1).

Claudio Sottoriva

Diritto d'ispezione dei libri sociali (1).

[I]. I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

[II]. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.

(1) V. nota al Capo V.

Inquadramento

L'articolo in commento completa le previsioni dell'art. 2421 c.c. disciplinando il diritto d'ispezione dei libri sociali da parte di soggetti diversi da quelli che ne curano la tenuta e diversi dagli organi di amministrazione e controllo.

Tali soggetti sono, a seconda dei singoli libri considerati:

- i soci;

- il rappresentante comune degli obbligazionisti;

- i singoli obbligazionisti;

- il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari;

- i singoli possessori di tali strumenti.

Il diritto di ispezione va esercitato presso la sede sociale.

L'ampiezza del diritto d'ispezione dei libri sociali

Non sembrano esservi ragioni che rendano legittima una limitazione (Rigotti) dell'esercizio dei diritti a quella parte dei libri riguardanti eventi occorsi nel periodo in cui il soggetto legittimato aveva in essere il legame con la società.

Un diritto di consultare la generalità dei libri sociali spetta ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società. In particolare, la verifica del regolare aggiornamento dei libri sociali rientra nell'ambito delle attribuzioni proprie del collegio sindacale ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza spettante a tale organo. Ulteriormente non sembra che possano essere opposte ragioni di riservatezza o di altro tipo al fine di negare l'accesso ai libri sociali ai componenti dell'organo amministrativo.

In base all'art. 2476 c.c. i soci che non partecipano all'amministrazione della società a responsabilità limitata hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio che richiede di esercitare i propri diritti di controllo e la consultazione della documentazione sociale può effettuare copie a proprie spese.

Il diritto di ispezione e controllo trova limite pressoché esclusivo nell'abuso che il socio intenda farne.

L'organo amministrativo non può limitare l'esercizio di tale diritto procrastinando arbitrariamente a suo piacimento e senza alcuna seria e concreta giustificazione i tempi di consultazione della documentazione.

Se la società vuole legittimamente opporre formale diniego, deve fornire elementi a sostegno del comportamento abusivo del socio.

L'incompatibilità tra diritto di ispezione del socio e carica amministrativa cessa quando il socio termina di ricoprire quest'ultima.

Potrebbe essere comunque considerata pretestuosa la richiesta di ispezione o di informazione concernente documenti e circostanze palesemente noti all'ex amministratore. Il diritto nonostante ciò rimane inalterato per quanto riguarda documenti riferibili a quel periodo ma potenzialmente influenzati da scelte contabili successive.

In tema, si rappresenta che l'art. 14 della l. 19 ottobre 2017, n. 155, ha previsto l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo, in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega.

 La singolarità del potere ispettivo riconosciuto ai singoli soci nell'ambito della s.r.l. é resa ancor più evidente con riferimento all'esercizio dell'azione di responsabilità nel raffronto con l'esercizio della medesima azione nell'ambito della S.p.A. Ai sensi dell'art. 2393 c.c., l'azione di responsabilità nell'ambito della s.p.a., non a caso rubricata “sociale”, può essere promossa solo in seguito a deliberazione dell'assemblea ovvero a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Alla stregua dell'art. 2476 c.c., rubricato “Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”, il socio, individualmente considerato, costituisce pertanto il fulcro dello strumento a tutela della corretta gestione della società, la cui azione può essere esercitata, iure proprio, da ogni singolo socio indipendentemente dalla quota sociale detenuta. Requisito positivo necessario per l'esercizio dell'azione é perciò costituito dalla qualità di “quotista” della s.r.l. a nulla rilevando l'entità della partecipazione, mentre il requisito negativo è comprensibilmente rappresentato dal non rivestire funzioni gestorie/amministrative all'interno della società. Con riferimento al profilo soggettivo della titolarità del controllo, quanto fin qui esposto, é basato sul tenore letterale della norma in esame che, fungendo pertanto da criterio selettivo, legittima espressamente all'esercizio del potere ispettivo “chi”, partecipa la società senza partecipare all'amministrazione. L'esercizio del diritto di controllo mediante la consultazione dei libri e dei documenti relativi all'amministrazione si instaura invece con la proposizione di una istanza formulata dal socio non amministratore all'organo gestore. L'iter, fondamentalmente giurisprudenziale, attraverso il quale é attualmente possibile configurare l'ampiezza di tale diritto passa da contrastanti orientamenti taluni dei quali nel senso di un semplice diritto di prendere visione della documentazione della società3 mentre altri, attualmente consolidati, favorevoli invece al riconoscimento di un vero e proprio diritto potestativo4 di accedere a tutti “i documenti relativi all'amministrazione”, delimitato dai soli principi di correttezza (ex art. 1176 c.c.) e buona fede (ex art. 1375 c.c.).

Nell'ambito delle società in accomandita, ai sensi dell'art. 2320 c.c., i soci accomandanti hanno diritto ‘‘di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite'' e ‘‘di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società''.

Il primo diritto riconosciuto agli accomandanti è dunque quello di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti/perdite. Tale comunicazione è finalizzata a consentire l'esercizio di un controllo; la norma prevede difatti che al fine di verificare il bilancio e conto profitti/perdite è possibile consultare i libri e gli altri documenti della società.

I soci accomandanti possono inoltre consultare i libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari) ai sensi dell'art. 2214, comma 1, c.c., le scritture contabili e gli altri documenti indicati nell'art. 2214, comma 2, c.c.

Nell'ambito di una s.r.l. la cui attività principale è la gestione di più partecipazioni sociali, l'oggetto del potere di controllo del socio della stessa, in ordine alle modalità di esercizio del potere di amministrazione della società da lui partecipata, viene necessariamente a coincidere con l'esercizio del potere di gestione spettante ai “propri” amministratori sulle società partecipate, ricomprendendosi nell'ambito di tale potere il controllo della documentazione necessaria o in concreto utilizzata per i fini di gestori dell'organo amministrativo.

In particolare, “la posizione del socio non amministratore di una s.r.l in posizione di controllo su altre società deve essere ai presenti fini confrontata e parametrata non già con la posizione e i poteri dei soci o azionisti delle società partecipate ma piuttosto con quelli degli amministratori della controllante” (Trib. Milano,  I, ord. del settembre 2017). Alla luce di quanto sopra, secondo il Tribunale di Milano, tra i documenti visionabili dal socio di s.r.l. ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2476, comma 2 del Codice civile, non rientrano in documenti relativi ai redditi fiscalmente rilevanti delle controllate.

Sempre il Tribunale di Milano ha statuito che “il contrasto tra diritto d'accesso del socio di S.r.l. e le esigenze di riservatezza debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale “comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione – attraverso l'accoglimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori – laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale – cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 cc secondo comma – si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società” (Trib. Milano, sez. impresa, ord. del 28 novembre 2016).

 Il Tribunale di Torino, ord. 20 febbraio 2019, ha precisato che “l'organo amministrativo della holding debba senz'altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/ordinamento” e che “attesi l'oggetto sociale e l'attività effettivamente svolta dalla società controllante, è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente o indirettamente, ritenere che il socio ricorrente della holding abbia il diritto di essere informato (dall'organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succeda nelle società controllate, la cui gestione è l'attività specifica della capogruppo”.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, per poter esercitare il diritto di accesso alle informazioni contabili e sociali delle società controllate, occorre provare in concreto l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento da parte della s.r.l. sulla s.p.a. e il materiale informativo necessario al raggiungimento dello scopo. La dichiarazione dei redditi e i prospetti di determinazione dei redditi delle controllate non sono attinenti all'amministrazione della s.r.l., bensì alle risultanze reddituali/fiscali delle controllate e, conseguentemente, la visione di tali documenti esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'articolo 2476 codice civile.

Bibliografia

Bocchini, Diritto della contabilità delle imprese, Milano, 2016; De Angelis, Elementi di diritto contabile, Milano, 2019; Rigotti, Sub artt. 2421-2422 c.c., in Obbligazioni-Bilancio, a cura di Notari e Bianchi, in Commentario alla riforma del diritto societario, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Strampelli, Del bilancio, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da Abbadessa e Portale, Milano, 2016.

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