Codice Civile art. 2463 bis - Società a responsabilità limitata semplificata (1).


Società a responsabilità limitata semplificata (1).

[I]. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche (2).

[II]. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

6) gli amministratori (3).

[III]. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili (4).

[IV]. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. (5).

[V]. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili

(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.

(2) L'articolo 9, comma 13, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 99, ha soppresso le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione»

(3) L'articolo 9, comma 13, del d.l. n. 76 del 2013,cit., conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 99, ha soppresso le parole: «i quali devono essere scelti tra i soci».

(4) Comma inserito dall'articolo 9, comma 13, del d.l. n. 76 del 2013,cit., conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 99.

(5) Seguiva un comma soppresso dall'articolo 9, comma 13, del d.l. n. 76 del 2013,cit., conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 99. Il testo recitava: «È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo».

Inquadramento

Se già con la riforma del 2003 la società a responsabilità limitata aveva subito una vera e propria «mutazione genetica» (Montalenti, 427), potendo essere la medesima modellata dall'autonomia privata sia come una piccola società per azioni che come una società a forte caratterizzazione personalistica e, dunque, come una società di persone a responsabilità limitata, dal 2012 il legislatore è reiteratamente intervenuto al fine di ridurre i costi di costituzione di nuove società e, in definitiva, al fine di aumentare la competitività delle imprese. Si tratta di interventi spesso non coordinati tra loro che hanno creato una situazione di notevole incertezza, anche in ragione della difficoltà di inscrivere sistematicamente le nuove forme sociali nella complessiva disciplina della società a responsabilità limitata (Benatti, 195; Montalenti, ivi, il quale ritiene, da una parte, condivisibile l'obiettivo di consentire il ricorso a strumenti organizzativi dell'attività economica collettiva in cui i vincoli di capitale siano ridotti ovvero in cui i costi siano diminuiti se il modello statutario è standard, dall'altra, ingiustificabili «le aporie regolatorie dovute all'alluvione dei provvedimenti legislativi»).

Con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita) è stata introdotta (all'art. 44) la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, con disciplina modificata già in sede di legge di conversione (l. 7 agosto 2012, n. 1349).

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto è stata abrogata dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha (i) consentito a tutte le s.r.l. la costituzione con capitale inferiore a 10.000,00 euro e altresì, (ii) modificato la s.r.l. semplificata (di cui all'art. 2463-bis).

In questo modo, i modelli di s.r.l. sono, oggi, due: (1) la s.r.l. «ordinaria» che può costituirsi con capitale inferiore a euro 10.000 con regole, per così dire, «alternative di protezione del capitale»; (2) la s.r.l. semplificata, anch'essa con capitale simbolico, soci senza limiti anagrafici, amministratori anche estranei, statuto standard obbligatorio (cfr. art. 2463-bis) (così, Montalenti, 428).

La società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. in commento si caratterizza per la circostanza di poter essere costituita – tanto per contratto che per atto unilaterale – con un capitale minimo di un euro, ma inferiore a diecimila euro, per una forte riduzione dei costi di start-up e per l'adozione di un atto costitutivo standardizzato (Benatti, 195). Peraltro, nella sua versione originaria (d.l. 22 giugno 2012, n. 83), la società a responsabilità limitata semplificata poteva essere costituita con scrittura privata (e con tale forma poteva procedersi alle modifiche dell'atto costitutivo ed ai trasferimenti delle partecipazioni sociali), ma la forma dell'atto pubblico fu reintrodotta già in sede di conversione del decreto legge (l. 24 marzo 2012, n. 27). Si è così tentato di ridurre i costi di costituzione della società complessivamente valutati senza però perdere le garanzie legate all'intervento notarile (Benatti, 196).

Il contenuto standard dell'atto costitutivo della s.r.l. semplificata è stato, poi, disciplinato dal d.m. Giustizia (emanato di concerto con il Ministro della economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico) 23 giugno 2012, n. 138: detto contenuto è, per espressa disposizione dell'art. 2463-bis, comma 3, «inderogabile».

La scelta di rendere inderogabile il contenuto dell'atto costitutivo è stata criticata in dottrina in ragione del fatto che non si comprende il motivo per il quale l'adozione di un regime semplificato debba comportare una riduzione dello spazio dell'autonomia privata su materie tipicamente oggetto del libero apprezzamento dei soci (così Montalenti, 428 che si domanda: «per quale ragione nella s.r.l. semplificata l'amministrazione non può essere limitata ai soci? Per quale ragione è vietata la previsione del regime di amministrazione disgiuntiva? Per quale ragione non possono essere attribuite competenze gestorie ai soci? Per quale ragione non è possibile prevedere il metodo decisionale attraverso consultazione scritta? Se la ratio è giustificare l'esenzione dagli onorari del notaio (...) coerenza e razionalità dell'opzione legislativa mi paiono davvero sfuggenti»).

Peraltro, l'intervento legislativo del 2013 ha significativamente mutato il tipo societario in argomento eliminando i divieti, prima presenti, di partecipazione di soci con oltre trentacinque anni e di affidamento dell'amministrazione a soggetti estranei alla compagine sociale.

Il modello tipizzato dell'atto costitutivo.

Come appena visto, la caratteristica della società semplificata è rappresentata dalla predisposizione, con decreto ministeriale, di un atto costitutivo tipizzato: per la sua redazione è, comunque, richiesto l'atto pubblico ma, al fine di ridurre i costi di avvio delle società, è stato imposta la gratuità della prestazione professionale del notaio (che è giustificata, nelle intenzioni del legislatore, dal minore intervento del notaio che dovrà limitarsi all'accertamento dell'identità e della legittimazione dei soci costituenti).

Nel contrasto insorto dopo l'introduzione dell'articolo in commento, tra chi riteneva ammissibile la possibilità di integrare lo statuto standard secondo i criteri previsti per la società a responsabilità limitata ordinaria e chi propendeva per la negativa, è intervenuto l'art. 9 d.l. n. 79/2013 cit. il quale ha introdotto, all'interno dell'art. 2463-bis, il terzo comma il quale prevede espressamente che le clausole del modellostandardtipizzato sono inderogabili. Il contenuto standard dell'atto costitutivo della s.r.l. semplificata è stato, poi, disciplinato dal ricordato d.m. Giustizia, 23 giugno 2012, n. 138.

Secondo alcuni autori, quindi, il modello legale può essere completato nelle parti lasciate in bianco, ma senza possibilità di omettere clausole previste dal modello ed integrarlo con ulteriori clausole (Benatti, 199; Cian, 1113; Busani, 1073). Peraltro, ove inserite clausole non consentite, esse sarebbero nulle per contrarietà a norma imperativa (Nardone-Ruotolo, secondo i quali ogni integrazione o variazione al modello non consentita implica una difformità rispetto al modello che si traduce nella nullità delle relative clausole, salva l'automatica sostituzione di diritto con le regole codicistiche), con la conseguenza che, dapprima, il notaio non potrebbe riceverle sotto pena di responsabilità ex art. 28 l.not. e, successivamente, comunque, non potrebbero essere iscritte nel registro delle imprese (Benatti, ibidem; Fico).

È, invece, dubbio se la nullità si propaghi all'intero atto oppure che da essa consegua (pur sempre comunque permanendo la non iscrivibilità dell'atto nel registro delle imprese) una radicale riqualificabilità dell'atto costitutivo di s.r.l.s. in atto costitutivo di altro tipo societario (ad esempio, in una s.r.l. con capitale sotto i 10 mila euro o in una s.n.c.): è stato osservato sul punto che la questione può trovare una risposta sono attraverso l'esame del singolo caso concreto (Busani, 1073). Alla soluzione indicata, tuttavia, ostano le difficoltà concettuali che si pongono con riferimento alla «riqualificazione» di una società in un diverso tipo (o sottotipo) societario derivanti dalla efficacia della iscrizione nel registro delle imprese (Cian, 1114, secondo il quale, a fronte dell'introduzione di clausole incompatibili, resterebbe l'alternativa di una riqualificazione della società concretamente costituita come società a capitale ridotto, al di là del nomen adottato; sennonché le ragioni di tutela dell'affidamento e del mercato, comuni a tutte le società di capitali, inducono ad escludere che, una volta iscritta come s.r.l. semplificata, la società possa essere puramente e semplicemente ricondotta all'altra variante, giacché la denominazione adottata segnala ai terzi una certa disciplina e certe regole organizzative e in particolare proprio l'invariabilità e l'elementarità della struttura interna, su cui essi devono poter contare).

La nullità rimane peraltro sanabile (ex nunc), in virtù di una delibera di conversione verso altra variante delle s.r.l. o con la trasformazione in altro tipo societario.

Parimenti nulle sarebbero le clausole incompatibili con il modello standard introdotte mediante modificazioni dell'atto costitutivo. Si è, infatti, correttamente affermato in dottrina (Cian, 1114, spec., 1115), che la chiusura a qualsivoglia variante statutaria appare totale ed estesa al tempo successivo al momento genetico: le modificazioni dell'atto costitutivo sono legittime solo nella misura in cui incidano sugli elementi variabili, il cui completamento è rimesso alla volontà delle parti già in sede di fondazione della società (indicazione della sede o dell'oggetto sociale, aumento di capitale nei limiti dei 9.999 euro); ogni ulteriore arricchimento o scostamento, rispetto al testo standardizzato, rimane per contro inammissibile, con conseguente nullità della delibera per impossibilità (giuridica) dell'oggetto, a meno che non si abbandoni al contempo, anche nominalmente, la variante semplificata.

Un problema che si pone, cui si è già accennato, è quello della eventuale integrazione dell'atto costitutivostandardmediante ulteriori previsioni. Immediatamente dopo l'introduzione del nuovo modello di società a responsabilità limitata semplificata, una parte della dottrina era favorevole alla possibilità di integrazione del modello standard. Si evidenziava che le parti possono in sede di costituzione integrare il modello purché le integrazioni non siano in contrasto con quanto stabilito dalla legge in modo non derogabile e dalle previsioni del modello; in questa prospettiva si ritenevano ammissibili le clausole in materia di durata della società, circolazione delle quote, diritti particolari ex art. 2468 c.c. relativi all'amministrazione, e decisioni dei soci, con l'eccezione però delle regole in materia di presidenza dell'assemblea (Rescigno, 65, spec. 76). Se, infatti, la ratio della tipizzazione dello statuto è quella di ridurre al minimo l'intervento notarile nella configurazione delle regole statutarie, allo scopo di giustificare la regola della gratuità della prestazione, non vi sono motivi per escludere la possibilità, per i soci, di integrare ed ampliare il contenuto dello statuto standard, subordinatamente alla negoziazione tra i soci costituenti ed il notaio circa il profilo relativo alla gratuità della prestazione notarile (Revigliono, 658).

Anche secondo Assonime (Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 18), è preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.

Oggi, tuttavia, sembra prevalere l'opinione contraria secondo la quale il modello legale non può essere neppure integrato con ulteriori clausole (Benatti, 199; più dubitativo, Busani, 1072, che si pone la domanda «può dunque il modello standard che nulla dica sul punto essere integrato con previsioni del tipo che “la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione”? oppure che “la rappresentanza della società spetta, oltre che a detto presidente, anche a quei membri del consiglio di amministrazione che (per categorie di atti o caso per caso) siano investiti di tale potere con decisione del board”?». L'A., poi, evidenzia che la previsione del «modello standard» appare categorica e quindi rende difficilmente sostenibile ogni opinione di sua modificabilità, ma, dovendo l'atto costitutivo della s.r.l.s. contenere «le norme relative» alla «rappresentanza», ciò pare legittimare l'impressione di una possibile integrazione del «modello standard»). In questa prospettiva, si evidenzia come una s.r.l.s. «modificata» equivarrebbe invero ad una s.r.l. a capitale ridotto ex art. 2463 comma 4, c.c., provocando una sovrapposizione tra sottotipi, antitetica alla logica sulla cui base il sistema, per dargli un senso e una compiutezza, va ricostruito (così, esattamente, Cian, 1115).

Con riferimento al suo contenuto, l'atto costitutivo è un unico atto, redatto in forma di atto pubblico, che, secondo il combinato disposto dell'art. 2463-bis, comma 2, e del d.m. 23 giugno 2012, n. 138, deve contenere le seguenti indicazioni: le generalità complete dei soci; la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata; l'ubicazione della sede della società e delle eventuali sedi secondarie; l'attività costituente l'oggetto sociale; l'attestazione dell'ammontare del capitale sociale (pari almeno ad un euro ed inferiore a diecimila euro) e della sottoscrizione, da parte di ciascun socio, delle relative quote, indicate in valore assoluto ed in percentuale; la previsione che all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società; la previsione che l'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del c.d.a.; le dichiarazioni dei soci in ordine all'esecuzione dei rispettivi conferimenti ed alle loro modalità nonché le dichiarazioni dell'amministratore di quietanza delle somme ricevute da ciascun socio e di ricezione di somma complessivamente pari al capitale sociale nonché attestazione in ordine al versamento dell'intero capitale sociale; l'attestazione che l'atto è esente da diritti di bollo e segreteria e che non sono dovuti gli onorari notarili.

Il modello standard non è stato successivamente modificato a seguito delle novità introdotte nel 2013, con la conseguenza che esso continua a prevedere l'attestazione che è vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i 35 anni alla data del trasferimento medesimo e che l'eventuale atto compiuto in violazione del divieto è nullo (punto 4). Parimenti, il legislatore ha eliminato la previsione che riservava l'attribuzione del potere di amministrare la società ai soli soci, previsione che, pure, è ancora contenuta nel modello standard (punto 5). Deve, però, ritenersi che, a seguito delle modifiche normative, tali punti siano inefficaci e che, dunque, possano essere omessi in sede di redazione dell'atto costitutivo (Benatti, 203).

Le principali caratteristiche del modello legale sono (Benatti, 200): la durata indeterminata della società (con conseguente possibilità di recesso, con preavviso, da parte dei soci); la necessità del modello assembleare per l'assunzione delle decisioni dei soci; l'attribuzione della gestione dell'impresa esclusivamente agli amministratori con esclusione dei soci; la possibilità di prevedere che l'attività gestoria sia devoluta ad un amministratore unico ovvero ad un consiglio di amministrazione, con esclusione dell'amministrazione pluripersonale non collegiale; l'attribuzione all'organo amministrativo della rappresentanza generale della società.

La costituzione della società semplificata è soggetta alla sola imposta fissa di registro, in esenzione, quindi, oltre che degli onorati notarili, dei diritti di bollo e di segreteria.

Come già detto, il modello standard non può essere integrato neppure attraverso una successiva modificazione dell'atto costitutivo. Le modifiche dell'atto costitutivo che sono legittime solo nella misura in cui incidano sugli elementi variabili (Cian, 1114) devono essere deliberate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis e alle quali troverà applicazione l'art. 2480 c.c. (Benatti, 229). Inoltre, si evidenzia come la modificazione dell'atto costitutivo non goda del trattamento economico di favore (costituito dall'esenzione dagli oneri notarili, dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria) previsto per l'atto costitutivo: ancorché essa si risolva in una pura e semplice sostituzione di taluni elementi dell'atto standard originario, la modificazione dell'atto costitutivo non importa un nuovo atto pubblico semplificato e dunque per esso non valgono le esenzioni di cui all'art. 2463-bis (Benatti, ivi).

Anche nella prassi notarile, si osserva che le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l.s. sono inderogabili, mentre le formule dell'atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo. Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio manca l'intestazione «Repubblica Italiana» e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella legge notarile e nelle altre norme speciali. Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale (Consigli notarili Triveneto, massima R.A.1).

Inoltre, sempre secondo la prassi notarile, l'assemblea dei soci di s.r.l. semplificata e di s.r.l. a capitale ridotto può legittimamente deliberare, mantenendo la propria «forma» giuridica originaria, tutte le modificazioni dell'atto costitutivo che siano compatibili con l'insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l'uno o l'altro sotto-tipo. Siffatte modificazioni sono assoggettate alla medesima disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo delle s.r.l. «ordinarie» (Consiglio notarile Milano, massima 132 che, peraltro, in motivazione precisa che occorre distinguere gli elementi durevoli da quelli contingenti alla costituzione).

I soci.

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita (per contratto o per atto unilaterale) soltanto da persone fisiche (art. 2463-bis, comma 1). Inizialmente, i soci non dovevano avere compiuto, al momento della costituzione della società, trentacinque anni di età, ma tale previsione – che pure continua a permanere nel modello standard dell'atto costitutivo di cui al d.m. Giustizia 23 giugno 2012, n. 138 – è stata abrogata dall'art. 9 d.l. 28 giugno 2013, n. 76.

Consentita, dunque, la partecipazione di soci che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, resta il divieto per persone giuridiche o enti di assumere la qualità di soci in società a responsabilità limitata semplificata (Benatti, 207).

Qualora un ente partecipi alla società come socio fondatore, il notaio dovrebbe rifiutarsi di rogare l'atto costitutivo e, comunque, l'ufficio del registro delle imprese dovrebbe rifiutare l'iscrizione ex art. 2189 c.c. (Rescigno, 74, secondo il quale ove ciò avvenisse, tuttavia, non potrebbe ravvisarsi nullità della società attesa la tassatività delle sue cause, ma dovrebbe concludersi che manca un elemento essenziale della fattispecie non già in senso di invalidità della società, ma della legittimità della fissazione del capitale sociale al di sotto della soglia minima prevista per le s.r.l.: conseguentemente, comunque sia denominata, la società si troverà sottoposta alla disciplina della s.r.l. e gli amministratori, a pena di loro responsabilità, dovranno accertare l'esistenza di una causa di scioglimento e aprire la fase di liquidazione. Sulla difficoltà, tuttavia, di operare una riqualificazione del sottotipo societario, si richiamano i dubbi sopra espressi).

Secondo la dottrina, nel caso di partecipazione di un ente alla costituzione della società, si verificherà una ipotesi di nullità della singola partecipazione, ma non della società, una volta intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese; ma, qualora la partecipazione affetta da nullità fosse determinante (come nel caso di socio unico o di socio maggioritario), la società dovrebbe considerarsi in stato di scioglimento (Benatti, 207 ss.; Revigliono, 643).

Ovviamente, anche il trasferimento della partecipazione sociale potrà avvenire solo in favore di persone fisiche (Cian, 1117, che precisa che ciò vale sia per i trasferimenti inter vivos che mortis causa): infatti, ancorché un simile divieto non sia esplicitato l'art. 2463-bis comma 1, laddove dispone che la società deve essere costituita da persone fisiche, esso deve essere interpretato nel senso che i soci della s.r.l.s. (indipendentemente dal modo con il quale essi hanno assunto tale qualità) devono essere persone fisiche (Benatti, 211). La limitazione alle persone fisiche della partecipazione alla società semplificata costituisce, come è stato efficacemente affermato, un elemento imprescindibile ed essenziale dello statuto normativo (Circolare Assonime, 28; Benatti, 211).

Qualora, invece, durante la vita della società, la partecipazione sociale fosse trasferita ad un soggetto diverso da una persona fisica, l'atto di trasferimento sarebbe affetto da nullità con la conseguenza che il cessionario non potrebbe acquisire la qualità di socio né la conseguente legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (Revigliono, 643; Rescigno, 74; Benatti, 212).

Se si condivide l'impossibilità di inserire nell'atto costitutivo ulteriori clausole, ancorché non incompatibili con quelle previste dal decreto ministeriale, deve giungersi alla conclusione circa l'inammissibilità di prevedere clausole di gradimento e clausole di prelazione e, comunque, più in generale, clausole che limitino il trasferimento delle partecipazioni.

L'amministrazione della società a responsabilità limitata semplificata.

A seguito delle modifiche legislative del 2013, l'amministrazione della s.r.l.s. non è più riservata alle persone dei soci: conseguentemente, l'atto costitutivo può prevedere che gli amministratori siano soggetti esterni alla compagine sociale. La difforme previsione, ancor oggi contenuta nel decreto ministeriale disciplinante il contenuto del modello standard, deve considerarsi inefficace.

Tuttavia, a parte tale ultima eccezione, non possono essere inserite nell'atto costitutivo clausole relative all'amministrazione ed alla rappresentanza diverse da quelle contenute nel modello standard (Benatti, 209). Possono essere nominati uno o più amministratori e, in questo secondo caso, essi operano in forma collegiale.

Si ritiene comunque ammissibile che: 1) gli amministratori rimettano singole decisioni gestorie ai soci (art. 2479, comma 1, c.c.); 2) i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale chiedano che una decisione gestoria sia assunta dall'assemblea (Benatti, 209).

Il capitale sociale.

Il capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro. Il mantenimento del capitale sociale, nel limite minimo di un euro, si giustifica in ragione della circostanza che l'eliminazione integrale del capitale minimo avrebbe potuto danneggiare la considerazione del tipo s.r.l., sia perché l'indicazione di un capitale, sebbene insignificante, consente ancora di determinare la quota di partecipazione dei soci sia in ragione della necessità di commisurare a quella partecipazione l'esercizio dei diritti sociali (Revigliono, 654).

I conferimenti, necessariamente in danaro, devono essere interamente liberati all'atto della sottoscrizione e versati nelle mani dell'organo amministrativo (Benatti, 213). Non sembrerebbe, tuttavia, da escludere che i soci possano attribuire alla società beni in natura, ma in tal caso si tratta di qualificare tali apporti che non potrebbero comunque essere imputati a capitale e che, quindi, dovrebbero essere iscritti in apposita riserva (Boggiali-Ruotolo, 8). Nulla esclude, poi, che i soci possano decidere il versamento di un sovrapprezzo in denaro, il cui importo complessivo possa anche superare, se sommato al capitale sociale, la soglia di 10.000 euro (Boggiali-Ruotolo, ivi; Tassinari, 19).

È discusso se alle società in argomento si applichi l'art. 2463, comma 5, secondo il quale la società deve accantonare a riserva legale almeno un quinto degli utili risultanti da bilancio fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente con il capitale sociale, la somma di euro 10.000,00.

Se, da una parte, si può evidenziare la specificità della disciplina della semplificata, dall'altra, si rileva che l'art. 2463, comma 5, c.c. ha portata generale che trova applicazione a tutte le società che si costituiscono con un capitale sociale inferiore a quello previsto, come minimo, nelle società a responsabilità limitata ordinaria.

In senso favorevole, si osserva poi che, poiché ai sensi del comma 5 dell'art. 2463-bis alla semplificata si applicano le disposizioni della s.r.l. ordinaria in quanto compatibili, trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, essa sarebbe soggetta anche al comma 5 dell'art. 2463 c.c., che in deroga all'art. 2430 c.c. impone di accantonare un quinto, e non un ventesimo, degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro e non, invece, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale (Boggiali-Ruotolo, 27; Marasà, 1086 ss.; Dentamaro, 1805). In senso contrario, si potrebbe ipotizzare che, poiché l'art. 2463-bis c.c. contiene una disciplina specifica del capitale sociale, la quale si limita a prevedere l'importo minimo e massimo e l'obbligo di conferire esclusivamente denaro, l'accantonamento della riserva legale debba avvenire secondo i criteri di cui all'art. 2430, in quanto nell'art. 2463-bis è riprodotto soltanto il contenuto del comma 4 dell'art. 2463, e cioè la previsione sull'importo minimo e massimo e sui conferimenti in denaro, ma non anche il contenuto del successivo comma 5 e cioè i criteri per la formazione del capitale sociale (in questo senso, Busi, 29). Tale ultimo orientamento è stato, però, criticato in dottrina in quanto nella prospettiva indicata si potrebbe riconoscere all'aggettivo «semplificata» l'ulteriore funzione di evidenziare il fatto che la società non deve sottostare alle regole di formazione della riserva legale previste dal comma 5 dell'art. 2463; ma, aderendo a quest'ultima interpretazione, si applicherebbe una disposizione relativa alle società con capitale superiore a 10.000 euro, laddove, invece, sembrerebbe più coerente applicare la regola dettata per le società con capitale inferiore a tale importo, quali d'altronde sono le stesse s.r.l.s. (così, testualmente, Boggiali-Ruotolo, 28; Tassinari, 20; Marasà, 1092, il quale evidenzia che l'esigenza di patrimonializzazione delle società che fruiscono del privilegio della irresponsabilità dei soci, ma che nascono sottocapitalizzate, è comune tanto alle s.r.l. che ricorrono al disposto dell'art. 2463, comma 4, quanto alle s.r.l.s.).

In definitiva, poiché alle s.r.l. semplificate si applicano le norme sulle s.r.l. in quanto compatibili, trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere elementi di incompatibilità con l'applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell'art. 2463, che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la successiva patrimonializzazione della società (ancora Boggiali-Ruotolo, ivi).

La trasformazione in società a responsabilità limitata ordinaria.

Discusse sono in dottrina le modalità con le quali una società a responsabilità limitata semplificata possa divenire una ordinaria s.r.l.

Secondo un primo orientamento, detto passaggio implicherebbe una trasformazione in senso tecnico. Si è sul punto osservato che la circostanza che la s.r.l. semplificata costituisca un sottotipo di s.r.l. ordinaria nulla toglie al fatto che il passaggio implica comunque il «mutamento» di taluni aspetti essenziali relativi all'organizzazione della società e l'«adozione» di regole, anche organizzative, che sono esclusive del tipo ordinario, quali ad es., la necessità di stabilire il capitale sociale nella misura minima di diecimila euro (Revigliono, 646, il quale precisa che una simile conclusione è coerente con l'esigenza che l'adozione della forma di s.r.l. avvenga nel rispetto dei requisiti che l'ordinamento richiede per la sua costituzione, quali ad es., l'atto pubblico). Consegue da una simile interpretazione che, in primo luogo, dovrà essere predisposta la relazione di stima di cui all'art. 2500-ter, al fine di verificare che il patrimonio netto della società trasformanda sia almeno pari ad euro diecimila e, sotto altro aspetto, a seguito dell'adozione della deliberazione di trasformazione, i soci che non vi hanno prestato il consenso avranno diritto di recedere dalla società (Revigliono, ivi).

Diverso orientamento, invece, valorizza la circostanza che la s.r.l. semplificata (al pari della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro) appartiene al tipo sociale della s.r.l. ordinaria costituendone un sottotipo. Pertanto, il passaggio da s.r.l. ordinaria a semplificata non può essere qualificato in termini di trasformazione in senso proprio (Circolare Assonime, 30; Boggiali-Ruotolo, 38), attuandosi, al contrario, mediante una deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo, accompagnata dalla correzione della denominazione sociale (Cian, 1109) e dalla variazione dell'ammontare del capitale sociale (Benatti, 233; Marasà, 1093; Tassinari, 21). Consegue che l'operazione non dà luogo a recesso e che dovrà integralmente rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2480 c.c. (Boggiali-Ruotolo, 38).

È dubbio se, al contrario, sia ammissibile l'evoluzione regressiva della ordinaria in società a responsabilità limitata semplificata.

Sebbene non manchi chi sostenga la tesi favorevole, l'opinione prevalente è che, rappresentando quella della semplificata una disciplina della fase costitutiva della società, essa non sia replicabile rispetto ad un soggetto già esistente. In senso contrario alla praticabilità di una simile operazione, infatti, si evidenzia che la funzione limitata all'avvio di una «nuova impresa» pare facilmente desumibile da una serie di indici normativi, compresa la riduzione dei costi, che ben si spiega con riguardo a tale fase con la conseguenza che, laddove la variante s.r.l.s. funga da modello di approdo certamente l'operazione non godrà delle agevolazioni previste dal d.l. 1/2012 per la sola fase genetica (Boggiali-Ruotolo, 39; Tassinari, 21; Benatti, 234, spec. 235, secondo il quale, mentre non vi sono ostacoli al fatto che una s.r.l.s. deliberi di divenire una s.r.l. ordinaria a capitale ridotto o unitario, risulterà problematico il passaggio di segno opposto).

Dubbio anche che una società di persone possa trasformarsi in una società a responsabilità limitata semplificata adottando volontariamente lo statuto standard (Boggiali-Ruotolo, 39, secondo i quali appare più corretto qualificare la società, risultante dalla trasformazione, come s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro, le cui regole organizzative, per scelta dei soci, siano quelle previste dal d.m. n. 138/2012, ma che non potrà in ogni caso fruire delle agevolazioni di cui al d.l. n. 1/2012; Cian, 1110, secondo il quale quando «il tipo di partenza sia una società di persone, le incertezze si manifestano su un piano diverso, dovendosi procedere alla determinazione del capitale mediante la stima di cui all'art. 2500-ter c.c. e potendosi pertanto profilare una incompatibilità di tale meccanismo di formazione del capitale con il divieto di conferimenti in natura, sancito nelle due varianti in esame»).

Bibliografia

Benatti, Sub art. 2463-bis, in Della società a responsabilità limitata, in Comm. S.B., Bologna, 2014; Busani, La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro, in Soc. 2013, 1068; Busi, La controriforma delle s.r.l. e le operazioni straordinarie, in Società e contratti 2013, 25; Cian, S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?, in Riv. soc. 2012, 1101; Dentamaro, Sub art. 2463-bis, in Codice delle società, a cura di Abriani, Torino, 2016; Fico, Brevi riflessioni sul ruolo del capitale sociale nella S.r.l., in IlSocietario.it, 29 settembre 2015; Marasà, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, in Soc. 2013, 1093; Montalenti, Il diritto societario dai «tipi» ai «modelli», in Giur. comm. 2016, 420; Nardone, Ruotolo, Società a Responsabilità Limitata Semplificata. Questioni applicative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012; Rescigno, La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata, in Nuove leggi civ. comm. 2013, 1; Rescio, Le s.r.l. con capitale ridotto (semplificate e non semplificate), in Riv. soc. 2013; Revigliono, La società a responsabilità limitata semplificata, in La nuova società a responsabilità limitata, a cura di Bione, Guidotti, Pederzini, Padova, 2012; Tassinari, «Ne sexies in idem»: la ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle s.r.l., in Società e contratti 2013, 8.

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