Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 126 - Convocazioni successive alla prima 1

Claudio Sottoriva

Convocazioni successive alla prima 1

Art. 126

[ 1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile. ] 2

2. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non e' indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni 3.

[ 3. In terza convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano più di un quinto del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una quota di capitale più elevata. ]4

[ 4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L'atto costitutivo può richiedere una maggioranza più elevata. ] 5

[ 5. Restano ferme per le società cooperative le disposizioni del codice civile. ] 6

 

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 .

[2] Comma abrogato dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[4] Comma abrogato dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[5] Comma abrogato dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[6] Comma abrogato dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Inquadramento

Con la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003 e con il d.lgs. n. 377/2004 la disciplina concernente i quorum della società quotata è assimilabile a quella di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c. Ulteriormente, l'attuale formulazione dell'art. 126 TUF consente di indicare in un unico avviso di convocazione le date delle convocazione successive tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2369 c.c., comma 1, all'assemblea in unica convocazione si applicano in sede ordinaria i quozienti previsti per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, quelli previsti per la terza convocazione.

La facoltà di adottare il regime in unica convocazione

Il d.lgs. n. 27/2010 ha consentito alle società aperte di prevedere statutariamente l'esclusione di convocazioni successive e di limitare ad un'unica convocazione il procedimento assembleare. Tale possibilità facilita l'adozione delle deliberazioni assembleari e l'efficienza del relativo procedimento di convocazione. Nelle ipotesi in cui lo statuto scelga di mantenere il sistema tradizionale ed il ricorso alle successive convocazioni, il legislatore consente all'organo amministrativo di indire convocazioni successive o di indicare le date di ognuna in unico avviso di convocazione; da ultimo si può procedere a riconvocare l'assemblea entro trenta giorni qualora l data delle convocazioni successive sia omessa nell'avviso di convocazione.

Bibliografia

Balp, I consulenti di voto, Milano, 2017; Balzola, Record date e rappresentanza assembleare nelle società quotate: armonie e disarmonie (anche alla luce del d.lgs. 18 giugno 2012 n. 91), in Banca, borsa tit. cred. 2013, I, 754; Calandra Bonaura, Commentario breve al testo unico della finanza, 2020; Calvosa, L’intervento e il voto in assemblea dopo l’attuazione della direttiva sull’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in Riv. dir. soc. 2011, 348; Campus, Intervento e informazione nelle assemblee on line di società quotate tra legislazione nazionale e comunitaria, in Riv. dir. soc. 2010, 457; Cera, Presti, Il Testo Unico finanziario. Vol. 2: Mercati ed emittenti, Bologna, 2020; Cera, Le società con azioni quotate nei mercati, Bologna, 2022; Erede, L’esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea di società con titoli quotati: alcune riflessioni in tema di legittimazione e titolarità in seguito all’introduzione della record date, in Banca, borsa tit. cred. 2013, I, 754; Guizzi, Gli azionisti e l’assemblea nelle società quotate tra mito e realtà, in Riv. dir. soc. 2011, 2; Furgiuele, Record date ed esercizio dei poteri di impugnazione e di recesso, in Riv. dir. comm. 2011, I, 157; Gargantini, Identificazione dell’azionista e legittimazione all’esercizio del voto nelle spa quotate, Torino, 2013;  Guidotti, Sub art. 125-bis, in Commentario T.U.F., a cura di Vella, Torino, 2012; Sacchi, L’informazione nella e per la assemblea delle società quotate, in Analisi giur. dell’economia 2013, 101.

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