Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 126 bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera 1 .Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera1. Art. 126-bis. 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarita' della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa'. Colui al quale spetta il diritto di voto puo' presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all’articolo 135 23 2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine e' ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3. 3. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1. 4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno. La relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalita' indicate all'articolo 125-ter, comma 1. 5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con le modalita' previste dall'articolo 125-ter, comma 1.
[1] Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e, da ultimo, dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. [2] Comma modificato dall'articolo 23-quater, comma 2, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. [3] A norma dell'articolo 77-bis, comma 2, lettera b), del DLgs. 1 settembre 1993, n. 385, come introdotto dall' articolo 1, comma 22, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 il termine di cui al presente comma e' ridotto a cinque giorni. InquadramentoL'articolo, già inserito dall'art. 5 della l. n. 262 del 28 dicembre 2005, è stato successivamente sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012. È stato infine modificato dall'art. 23-quater del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012. Ai sensi dell'art. 2325-bis c.c. nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale; nella domanda deve essere indicati gli argomenti da trattare. Nelle società quotate è anche previsto che i soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possano chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare e presentare proposte di delibere. La norma è applicabile anche agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante ex art. 116, comma 2-ter, TUF. Le limitazioni previstePremesso che ai sensi dell'art. 2367, comma 3, c.c. la convocazione dell'assemblea non è ammessa per argomenti sui quali delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta (come, ad esempio, nel caso del progetto di bilancio), non possono essere oggetto di integrazione dell'ordine del giorno gli argomenti che esulano dalla competenza deliberativa dell'assemblea medesima nonché gli argomenti relativi ad un tema che, ove il processo deliberativo si completasse, determinerebbe una fattispecie di deliberazione viziata da nullità. Si veda, altresì, nel commento a tale disposizione, nel presente Codice. Gli adempimenti a carico dei soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assembleaI soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione deve mettere a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF. La normativa, pertanto, non richiede la necessità che la relazione illustrativa sia consegnata dai soci contestualmente alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ma solo che la relazione sia consegnata all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Gli obblighi a carico dell'organo amministrativoL'organo di amministrazione, ricevuta la domanda con l'indicazione degli ulteriori argomenti proposti per la trattazione, deve mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte ricevute, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. L'art. 126-bis, comma 5, TUF collega espressamente l'intervento sostitutivo del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, ad una situazione di inerzia o di rifiuto ingiustificato della istanza di integrazione presentata da soci che dispongano delle aliquote di capitale a ciò necessarie da parte del consiglio di amministrazione. Occorre quindi che l'organo amministrativo sia stato inerte ossia che la richiesta formulata dai soci istanti non sia oggetto di disamina e valutazione nell'ambito di una seduta dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo può omettere di integrare l'ordine del giorno quando risulti evidente che la richiesta dei soci costituisce un abuso del diritto loro riconosciuto o in presenza di palese violazione dei principî generali di correttezza e buona fede. L'organo amministrativo deve in ogni caso (e quindi anche a fronte di richieste illegittime e patologiche) giustificare il proprio rifiuto. 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