Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 1 .Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 1. 1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento. 1-bis. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani possono richiedere il trasferimento delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su di un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) il gestore del mercato regolamentato accerti che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole che assicurano un livello di tutela equivalente a quello di cui al titolo II capo II, sezione II in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento; b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 2437-quinquies del codice civile, l'assemblea straordinaria della società abbia approvato, almeno due mesi prima che esso abbia luogo, il trasferimento delle negoziazioni con le maggioranze previste dalla Consob con regolamento; c) la società abbia assicurato, almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento, la diffusione di informazioni circa le ragioni dell'operazione e le relative conseguenze per gli investitori, con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento2. [1] In attuazione del presente articolo vedi deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971. [2] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo. InquadramentoIl TUF prevede la possibilità di richiedere l'esclusione dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari previa ammissione degli stessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato italiano o di un Paese dell'Unione europea che assicuri una tutela equivalente degli investitori. La normativa previgente è stata integrata (articolo 6, comma 1, lettera q) con la previsione della possibilità di effettuare il trasferimento delle negoziazioni dei propri titoli dal mercato regolamentato al sistema multilaterale di negoziazione (c.d. downlisting) con una deliberazione dell’assemblea straordinaria con le maggioranze individuate da un regolamento della Consob e a condizione che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole che assicurano un livello di tutela equivalente in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento. L’obiettivo anche in questo caso è quello di favorire l’accesso e la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali. Per la categoria degli emittenti di nuova quotazione è altresì previsto che, qualora procedano a deliberare il downlisting, mantengano le opzioni della disciplina eventualmente adottate (tranne l’esclusione delle cause di recesso), se l’assetto statutario è compatibile col mercato di destinazione e solo a condizione che le relative azioni siano state negoziate sul mercato regolamentato per un periodo continuativo non inferiore a 3 anni. Ulteriormente per le PMI che abbiano adottato il regime speciale proprio degli emittenti di nuova quotazione, trova applicazione quanto previsto per il medesimo caso in relazione alle società neoquotate: tali società manterranno le opzioni della disciplina eventualmente adottate (tranne l’esclusione delle cause di recesso), se l’assetto statutario è compatibile col mercato di destinazione e solo ove le relative azioni siano state negoziate sul mercato regolamentato per un periodo continuativo non inferiore a 3 anni. In base al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 47/2026, le piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1, del Testo unico della finanza, emittenti azioni quotate che non abbiano superato il limite di capitalizzazione di mercato previsto (pari a 1 miliardo di euro) nei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore del D.Lgs. 47/2026, possono decidere di avvalersi del regime normativo previsto dalla Sezione V.1 del Capo II, Titolo III, Parte IV del Testo Unico, modificando conformemente il proprio statuto sociale, a condizione che non superino il suddetto limite neppure al momento dell’opt-in. Le modificazioni statutarie in esame dovranno essere assunte anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell’emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (meccanismo c.d. whitewash). La definizione dei criteri al ricorrere dei quali i soci sono ritenuti detenere, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza ai fini dell’applicazione del whitewash è rimessa ad un regolamento della Consob, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 47/2026. Ai soci che non concorrono all’approvazione della deliberazione spetta il diritto di recesso secondo le previsioni degli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile. La disciplina dell'esclusione dalle negoziazioni prevista dal Regolamento EmittentiL'art. 144 del Regolamento Emittenti prevede che l'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie sia condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob. Per l’applicazione della nuova normativa occorre attendere l’apposito regolamento della Consob, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 47/2026. L'iter proceduraleIl procedimento di trasferimento prevede il coinvolgimento dell'assemblea straordinaria degli azionisti; la relativa delibera deve identificare gli strumenti finanziari oggetto di trasferimento e il mercato di destinazione. In presenza di trasferimento di tutte le azioni quotate di una società italiana quest'ultima perderà lo status di società quotata divenendo conseguentemente applicabile l'art. 2437-quinquies c.c. (v.). Per l’applicazione della nuova normativa occorre attendere l’apposito regolamento della Consob, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 47/2026. BibliografiaGhetti, Sub art. 133, in Commentario T.U.F.: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a cura di Vella, Torino, 2012; Sottoriva, I nuovi modelli di amministrazione e controllo nelle società non quotate, Milano, 2026. |