Codice Civile art. 2501 quater - Situazione patrimoniale (1).Situazione patrimoniale (1). [I]. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa (2). [II]. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma (3). [III]. La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (4). (1) V. nota al Capo X. (2) L'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole «deve redigere» con la parola «redige» e ha aggiunto, dopo le parole: «nella sede della società» le parole «ovvero pubblicato sul sito Internet di questa». (3) L'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole «del giorno del deposito indicato nel primo comma» con le parole: «del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma». (4) Comma aggiunto dall'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123. InquadramentoLa fusione, in quanto operazione straordinaria, pone un'esigenza di tutela dei soci delle società che partecipano alla fusione, nonché dei creditori e terzi, i quali possono essere lesi dalla medesima operazione. Tale funzione di tutela e conseguentemente di informazione è assolta dall'art. in esame, il quale pone in capo all'organo amministrativo la redazione della situazione patrimoniale della società che rispecchi un andamento societario che sia quanto più aderente e prossimo al momento in cui i soci dovranno provvedere all'approvazione della fusione. La funzione della situazione patrimoniale è quella di fornire informazioni aggiornate sullo stato patrimoniale della società ai soci ed ai terzi, inclusi i soci delle altre società partecipanti alla fusione (Santagata, 309). Essa va redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio: si tratta quindi di un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale (c.d. bilancio di fusione), anche se si ritiene non debba essere oggetto di una esplicita approvazione assembleare (Vicari, 1511; Cacchi Pessani, 234). L'art. 2501-quater fa a tal fine riferimento ad un termine che non può essere anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione debba essere depositato nella sede della società. Coerentemente, il legislatore consente che la situazione patrimoniale possa essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio purché questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet della società. Trattandosi di un documento richiesto per consentire ai soci di valutare adeguatamente l'opportunità di deliberare in senso favorevole alla fusione, i soci stessi e i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto possono rinunciare all'unanimità, esonerando gli amministratori dall'obbligo di redigere la situazione patrimoniale. Situazione patrimoniale: finalità e criteri di redazione.A seconda che si aderisca alla tesi per cui la situazione patrimoniale assolva ad una funzione informativa verso i soci o piuttosto sia richiesta al fine di tutelare i creditori delle società che partecipano alla fusione, si deve concludere per la inclusione di taluni documenti in luogo di altri e per la redazione secondo determinati principî. Avendo riguardo alla Relazione ministeriale del d.lgs. n. 22/1991, che prescrive l'obbligo che l'organo amministrativo proceda alla redazione di un bilancio straordinario, ovvero di una situazione patrimoniale destinata all'informazione dei creditori e terzi, si deve concludere che la redazione del documento in esame sia volta unicamente a consentire un consapevole ed eventuale esercizio del diritto di opposizione ex art. 2503 c.c. Di conseguenza, evidente è la necessità che si provveda alla redazione della situazione patrimoniale secondo principî civilistici. Sulla determinazione del rapporto di cambio, v. il commento all'art. 2501-bis. Se invece si aderisse alla tesi per cui la situazione patrimoniale assolva alla funzione informativa verso i soci in merito alla modalità di formazione del rapporto di cambio, è evidente come la stessa dovrebbe illustrare il valore del capitale economico della società (Perrotta, Garegnani, 192). La funzione informativa dei soci è assolta tuttavia da altri documenti ed è pertanto agevole desumere che la situazione patrimoniale sia finalizzata alla tutela dei creditori e dei terzi. Anche la giurisprudenza propende verso la prima conclusione ed, anzi, ha concluso in alcune pronunce che la funzione di tale documento sia quella di «assolvere al compito di creare la possibilità di una verifica diretta, soprattutto da parte dei creditori, delle condizioni delle società partecipanti alla fusione» (Trib. Milano 9 marzo 1992; Trib. Cassino 30 novembre 1988). Il richiamo all'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio si giustifica con la necessità che l'informazione sulla situazione patrimoniale delle società coinvolte sia facilmente usufruibile dagli interessati, in virtù della standardizzazione dei criteri di redazione del bilancio (così, Vattermoli, 854). Gli amministratori devono procedere alla redazione del documento in esame secondo criteri di continuità tra i dati che si evincono dal bilancio precedente alla fusione e i dati post-fusione, in aderenza alle norme dettate in tema di bilancio d'esercizio e sugli stessi incombe il dovere di aggiornare la situazione patrimoniale, finanziaria od economica delle società nell'ipotesi in cui siano intervenuti eventi tali da incidere sulla legittimità del progetto di fusione. La giurisprudenza ritiene invece che non sussista un dovere di aggiornamento in capo agli amministratori, poiché dalla norma si può evincere che nel quadrimestre o semestre si possano essere verificate delle variazioni dei valori patrimoniali (Trib. Napoli 18 aprile 1996). Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di situazioni aziendali fortemente diversificate che giustificano il riferimento a parametri di valutazione differenti, si impone una ponderazione dei criteri adoperati, una esposizione dei motivi che inducono ad adottarli, nonché un raffronto tra le soluzioni alternative e una descrizione dei risultati altrimenti ottenibili (Lodo arbitrale, 10 gennaio 2008). Considerato che la funzione della situazione patrimoniale è informativa verso i creditori e che i soci possono attingere alla stessa, così come ad altri documenti, al fine di esprimere un voto consapevole in merito alla fusione, si ritiene che non necessiti dell'approvazione da parte dell'assemblea, contrastando altrimenti con la ratio di semplificazione che permea la riforma in tema di operazioni straordinarie. Dalle su esposte considerazioni si deve desumere quindi che la situazione patrimoniale deve constare dello stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, cui può ovviarsi secondo il principio contabile nazionale n. 30 purché vengano indicati i criteri di valutazione adottati se diversi da quelli dell'ultimo bilancio approvato ed ogni altra informazione che sia idonea a fornire una rappresentazione fedele della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico. La legge si astiene dal fissare criteri direttivi per la determinazione del rapporto di cambio, onde essi restano affidati alla discrezionalità tecnica (non all'arbitrio) degli amministratori, con la previsione di un'adeguata informazione per i soci e di un controllo preventivo imparziale sulla congruità del detto rapporto (Cass. n. 15599/2000). Tuttavia, nel valutare la congruità del rapporto di cambio della fusione, il giudice può solo verificare che non sia stata effettuata una scelta arbitraria o basata su dati incompleti o non veritieri (Cass. n. 15599/2000; Trib. Roma, 12 ottobre 2001, Soc., 2002, 886). In senso contrario, la determinazione del rapporto di cambio nella fusione costituisce attività valutativa tecnica, la quale è soggetta al sindacato di merito del giudice, se del caso a mezzo di apposita consulenza (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Foro it., 2000, I, 1935).
BibliografiaCacchi Pessani, in Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Commentario alla riforma delle società. Trasformazione. Fusione. Scissione (artt. 2498 - 2506-quater), Milano, 2006; Civerra, Le operazioni di fusione e di scissione, Milano, 2003; Libonati, I bilanci straordinari, in Giur. Comm. 1982; Magliulo, La fusione delle società, Milano, 2009; Perrotta, Garegnani, Le operazioni di gestione straordinaria, Milano, 1999; Picciau, Osservazioni alle istruzioni del Tribunale di Milano per le omologazioni in materia di fusione, in Giur. It. 1991; Vattermoli, La fusione, in Trattato delle società, tomo I, diretto da Donativi, Milano, 2022, 826; Vicari, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell’azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso, Torino, 2015. |