Codice Civile art. 2545 terdecies - Insolvenza 1 .Insolvenza1. [I]. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale2. [II]. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
[2] Periodo così sostituito dall'art. 381, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Tale modifica, ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14, cit., come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto. Il testo del periodo era il seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento». InquadramentoL'art. 2545-terdecies afferma con tutta evidenza tre principî: 1) tutte le cooperative – e quindi non soltanto quelle a mutualità prevalente – che versano in stato di insolvenza sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa su disposizione dell'autorità governativa alla quale spetta il controllo; 2) le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale; 3) il concorso fra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale è regolato dal criterio della prevenzione temporale, come si evince anche dal disposto dell'art.295, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. In considerazione della sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale e della diversa procedura di quest'ultima, l'art. 381, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha modificato il comma 1 dell'art. 2545-terdecies, stabilendo che le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette a liquidazione giudiziale, invece che a fallimento (Di Bernardo, 343; Verna, 204). Poiché nella nuova formulazione della norma, si accenna espressamente all'insolvenza come presupposto per la procedura concorsuale, evocando l'art. 5 l. fall., secondo alcuni la fattispecie deve essere accertata dal tribunale fallimentare, e non dall'autorità di controllo, per cui il regime della prevenzione sarebbe obsoleto (Bonfante, 2664). Su queste premesse, è stato osservato che non vi possono essere dubbi sull'applicabilità di questi stessi principî anche ai consorzi di cooperative di cui all'art. 27, d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, dato che, essendo cooperative di secondo grado, non si può ipotizzare un regime diverso da quello delle cooperative, e dubbi restano, invece, soltanto per i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, se si ritengono ancora vigenti alcune norme del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1554, che, pur assoggettando tali consorzi alla liquidazione coatta amministrativa, stabiliva altresì che «il decreto reale che ordina la liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento e, qualora questo sia stato dichiarato, la procedura di liquidazione di cui al presente decreto si sostituisce alla procedura fallimentare in corso» (Salvato, 874). Accertata l'insolvenza di una cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non può trovare applicazione la previsione normativa di cui all'art. 15 l. fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui esclude la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti e dall'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro 30.000,00 che, introducendo una eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale non è suscettibile di applicazioni analogiche ad ipotesi diverse da quella regolata. Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quanto essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento (Cass. I, n. 14250/2016). Ai fini dell'esonero dal fallimento delle società cooperative fra imprenditori agricoli e dei consorzi di produttori che commercializzano i prodotti degli associati, occorre procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricole in senso proprio o di attività «connesse» alle prime, anche in via esclusiva, da parte della società o del consorzio, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente a questi ultimi di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228/2001. Nessuna regola è stabilita per le possibili interferenze tra la liquidazione coatta amministrativa e le c.d. procedure concorsuali minori, come il concordato preventivo e l'amministrazione controllata. Si deve, quindi, ritenere che l'Autorità amministrativa possa disporre la liquidazione coatta almeno fino a quando sia omologato il concordato preventivo e durante tutto il corso dell'amministrazione controllata (Salvato, 875). BibliografiaBonfante, Trattato di diritto commerciale, Le società cooperative, V, Padova, 2014; Salvato, Presupposti del fallimento delle società cooperative, in Foro amm. 2014, 870, Di Bernardo, Modifiche al codice civile (Parte II – articoli 375 – 384), in M.C. Giorgetti, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Pisa, 2019, 341; Verna, Le modifiche al codice delle società (artt. 375-384), in Studio Verna, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Santarcangelo di Romagna, 2019, 181. |