Decreto legislativo - 3/07/2017 - n. 112 art. 5 - Costituzione

Loredana Nazzicone

Costituzione

1. L'impresa sociale e' costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformita' alle norme del presente decreto e in particolare indicare:

a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;

b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 15, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Inquadramento

La norma pone requisiti di forma e di contenuto per l'atto costitutivo dell'impresa sociale.

Essa, anzitutto, richiede l'atto pubblico per la costituzione dell'impresa sociale, qualunque sia la veste giuridica prescelta: detta, quindi, una regola speciale, che impone un più gravoso adempimento formale all'impresa sociale la quale scelga di costituirsi secondo il tipo della società personale, in quanto l'art. 2296 c.c. non contiene tale requisito; mentre nulla aggiunge in ipotesi di s.p.a. o s.r.l., attesi gli artt. 2328 e 2463 c.c.

In generale, occorre ricordare che il d.lgs. n. 112/2017 contiene ampi richiami alla disciplina del Libro V, sia quanto alle regole societarie del Titolo V, sia quanto alle regole d'impresa del Titolo II.

Contenuti dell'atto costitutivo

Il contenuto dell'atto costitutivo dell'impresa sociale, che come si è visto deve avere la forma dell'atto pubblico qualunque sia la veste giuridica prescelta, deve essere individuato facendo riferimento, in primo luogo, alle norme che disciplino le diverse forme giuridiche.

In particolare, accanto alle norme delle associazioni riconosciute e non (artt. 16,36,2603 c.c.), rilevano i contenuti richiesti per i vari tipi sociali dal codice civile, come segue: per la società in nome collettivo dall'art. 2295; per la società in accomandita semplice dagli artt. 2295 e 2316; per le società per azioni dall'art. 2328; per le società a responsabilità limitata dall'art. 2463; per le società in accomandita per azioni dagli artt. 2328 e 2455; per le società cooperative dall'art. 2521 e per le società consortili l'art. 2615-ter. Si vedano, dunque, i commenti a tali articoli.

Ulteriori contenuti obbligatori dell'atto costitutivo sono l'indicazione della qualità di impresa «sociale» (cfr. art. 6), l'oggetto sociale come sopra indicato (cfr. art. 2) e la dichiarazione espressa dell'assenza di scopo di lucro (cfr. art. 3).

Ma non basta: perché il contenuto dell'atto costitutivo, oltre a quanto previsto dal codice civile e dall'art. 5 in commento, dovrà altresì essere integrato in base a quanto richiesto dalle altre disposizioni del d.lgs. n. 112/2017, fra cui si ricordano:

1. la disciplina delle cariche sociali, tenendo conto dei seguenti vincoli (cfr. artt. 4 e 7):

- la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni;

- non possono assumere la carica di presidente soggetti nominati da soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative o società unipersonali a persona fisica;

- devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali;

2. l'obbligo di nomina, in ogni caso, dei sindaci (cfr. art. 10);

3. l'obbligo di nomina, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., di un revisore legale o una società di revisione legale o sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, fatte sempre salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita (cfr. art. 10);

4. le modalità di ammissione ed esclusione dei soci (cfr. art. 8);

5. in mancanza di appositi regolamenti, le forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati (cfr. art. 11)

7. le previsioni sull'assenza di scopo di lucro e devoluzione del patrimonio residuo (cfr. artt. 3 e 12, comma 5).

Iscrizione nel registro delle imprese

Analogamente all'art. 2436 c.c., l'atto costitutivo ed ogni modificazione dello statuto, oltre agli altri atti relativi all'impresa – da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio rogante o degli amministratori presso il registro delle imprese competente, da determinare con riguardo al luogo della sede legale.

Si applica l'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in tema di invio per via telematica o presentazione su supporto informatico delle domande di iscrizione nel registro delle imprese, norma che rinvia a provvedimenti ministeriali per l'approvazione delle c.d. specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici sull'iscrizione e deposito degli atti nel registro delle imprese.

L'iscrizione ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale.

Accanto all'atto costitutivo, devono essere iscritti nel registro delle imprese anche altri fatti relativi all'impresa, stabiliti dal decreto ministeriale menzionato.

A tal fine, è stato emanato il d.m. Sviluppo economico del 16 marzo 2018, Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure, il quale ha previsto, all'art. 2, il deposito per via telematica o su supporto informatico, dei seguenti atti e documenti:

a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

b) il bilancio di esercizio;

c) il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112/2017;

d) le indicazioni ex art. 2497-bis, commi 1 e 2, c.c., l'accordo di partecipazione e le sue modifiche, i bilanci di esercizio ed il bilancio sociale in forma consolidata;

e) ogni altro atto o documento previsto dalla legge.

L'art. 4 d.m. 16 marzo 2018 specifica quali siano i controlli demandati all'ufficio del registro delle imprese: come di regola, si tratta del controllo delle condizioni previste dalla legge (art. 2189 c.c.), ossia di regolarità e completezza.

In particolare, l'art. 4 dispone che l'ufficio del registro delle imprese verifichi la completezza formale della domanda, ma anche «la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro», requisiti che, come si è visto, sono integrativi del contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo da iscrivere: si tratterà dunque di controllare che dette clausole non manchino.

L'amministratore dovrà anche dichiarare per iscritto se sussista già l'eventuale iscrizione presso un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore: onde poi l'ufficio del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione, ai fini della cancellazione dell'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'atto viene, quindi, iscritto nell'apposita sezione del registro delle imprese.

È contemplato un procedimento di base, con la facoltà dell'ufficio del registro delle imprese di chiedere integrazioni o modificazioni, ai fini dell'iscrizione, con esito possibile di rifiuto motivato di deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

Si applicheranno, pertanto, gli artt. 2189 ss. c.c. (v.).

Per ogni precisazione circa il regime pubblicitario degli enti, secondo la disciplina della pubblicità introdotta dai d.lgs. n. 112/2017 e n. 117/2017, si rimanda alla dottrina che ex professo se ne è occupata, quanto ai profili derivanti dall'intreccio di più sistemi pubblicitari, imperniati sul registro delle persone giuridiche, sul registro unico del terzo settore e, per gli enti esercenti attività d'impresa, sul registro delle imprese (Ibba, 622). 

Bibliografia

Cusa, Le cooperative sociali come doverose imprese sociali, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 948; Gianola, Il volontariato, causa del negozio?, in Riv. dir. civ., 2020, 1021; Ibba, La pubblicità degli enti del terzo settore, in Riv. dir. civ., 2019, 622.

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