Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 147 quater - Composizione del consiglio di gestione 1Composizione del consiglio di gestione 1
[1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.]2 1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter 3. [1] Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. [2] Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera z), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo. [3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 147-quinquies. |