Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 148 bis - Limiti al cumulo degli incarichi 1Limiti al cumulo degli incarichi 1
1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, [nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,] possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa 2. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo[, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,] informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo 3.
[1] Articolo inserito dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. [2] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 1), della Legge 5 marzo 2024, n. 21. [3] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2), della Legge 5 marzo 2024, n. 21. InquadramentoPer il commento v. sub art. 151. |