Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 149 - Doveri.


Doveri dell'organo di controllo​1

1. L'organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila:

a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi;

c) sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;

d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;

e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. L'organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell'attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.

[1] Articolo modificato dall'articolo 9.78 , comma 1,del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Da ultimo il presente articolo è stato modificato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262e successivamente sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 151.

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