Legge - 6/06/2016 - n. 106 art. 6 - Impresa socialeImpresa sociale 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attivita' d'impresa per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalita' di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il piu' ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attivita' e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore; b) individuazione dei settori in cui puo' essere svolta l'attivita' d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi; d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilita' e' esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale; e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili; f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti; g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunita' e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate; h) possibilita', nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo; i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attivita' d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; l) previsione della nomina, in base a principi di terzieta', fin dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. InquadramentoPer il commento v. sub art. 9. |