Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 18 - Soggetti.Soggetti.
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento e' riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi 1. 2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f). [Le Sgr possono, altresi', prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.] Le societa' di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine2. 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) 3. [3-bis. Le societa' di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g).] 4 4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita' 56 b) adotta le norme di attuazione di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee7.
[1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo. [2] Comma sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274. Vedi l'articolo 25 del medesimo D.Lgs. 274/2003, successivamente dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto e dall'articolo 2, comma 10, del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 44. Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39, con applicazione a decorrere dal 16 aprile 2026. [3] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 11, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo. [4] Comma inserito dall'articolo 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto e successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 11, lettera c), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo. [5] Vedi il D.M. 2 marzo 2007, n. 44 recante l'individuazione di nuove categorie di strumenti finanziari, ai sensi della presente lettera. [6] Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto. [7] Lettera modificata dall' articolo 2, comma 11, lettera d), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo. InquadramentoPer il commento v. sub art. 19. |