Decreto legislativo - 4/03/2010 - n. 28 art. 5 - (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) 1 2 .1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale 3. 3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481; d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 4. 4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. 5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2065. [1] Articolo modificato dall'articolo 84, comma 1, lettera b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dall'articolo 1-bis, comma 2, del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, dall'articolo 11-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'articolo 2, comma 10, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023, come stabilito dall'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera c), punto 1), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. [2] Vedi inoltre Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216. [4] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216. [5] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, con applicazione a decorrere dal 25 giugno 2023. InquadramentoPer il commento v. sub art. 16. |