Legge - 23/03/1981 - n. 91 art. 12 - Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi 1 .Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi1. 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati. [1] Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586. Successivamente abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2023, dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 10, comma 13-quater, lettera b) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14. InquadramentoPer il commento v. sub art. 13. |