Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 152 - Denunzia al tribunale 1 .

Salvatore Providenti

Denunzia al tribunale1.

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o a una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2396-quater, settimo comma, del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori. Si applica l'articolo 2409-octiesdecies, settimo comma, del codice civile.

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza dell'organo di controllo, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2396-quater del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario

[1] Articolo modificato dall'articolo 9.82 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004Successivamente il presente articolo è stato sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 154.

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