Regolamento - 8/10/2001 - n. 2157 art. 1

Eleonora Reggiani

1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata "SE"), nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

2. La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni. Ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.

3. La SE ha personalità giuridica.

4. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 9.

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