Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 75 - Protocolli di autonomia


Protocolli di autonomia

 

1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, [diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale], una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa1.

2. L'IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione2.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 87 bis.

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