Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 89 - Disposizioni particolariDisposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'IVASS, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate 12. [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [2] Vedi il Regolamento 4 aprile 2008, n. 22, riguardo le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. InquadramentoPer il commento v. sub art. 101. |