Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 93 - Deposito e pubblicazione


Deposito e pubblicazione

 

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, [e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,] sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile1.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione [insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società]  2.

[3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.] 3

4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

[5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.] 4

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 101.

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