Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 93 - Deposito e pubblicazioneDeposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, [e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,] sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile1. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione [insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società] 2. [3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.] 3 4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. [5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.] 4 [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 102, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 102, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [3] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 102, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [4] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 102, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 101. |