Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 95 - Imprese obbligateImprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica [e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2,] che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali1. 2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite. 2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 2. 3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 103, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [2] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53. InquadramentoPer il commento v. sub art. 101. |