Codice di Procedura Civile art. 840 bis - Ambito di applicazione 1 2[I] I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. [II] A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. [III] L'azione di classe puo' essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. [IV] In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma. [V] Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105. [VI] Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe. [1] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che : «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8. [2] V. il d.m. 17 febbraio 2022, n. 27 per il Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui al presente articolo e di cui all'art.196-ter disp.att. c.p.c. InquadramentoLa l. n. 31/2019 ha disciplinato in maniera organica, con i nuovi artt. 840-bis-840-sexiesdecies, l'azione di classe nel nostro sistema processuale (per una panoramica sull'assetto degli altri ordinamenti v., diffusamente, Metafora, 5047 ss.): si tratta di una scelta che esprime la volontà di generalizzare e regolare in modo tendenzialmente compiuto questa forma di tutela rispetto all'assetto pregresso costituito, essenzialmente, dall'art. 140-bis d.lgs. n. 206/2005, cd. codice del consumo. Come autorevolmente osservato, si tratta di una scelta volta a dare piena attuazione all'art. 24 Cost., fornendo ai cittadini lesi da micro-illeciti seriali un'idonea tutela giurisdizionale ed impedendo, in tal modo, alle imprese responsabili di programmare tutto al fine di avvantaggiarsi impunemente rispetto ai loro concorrenti più fair (così Consolo-Stella). La nuova disciplina, per effetto di una serie di rinvii, è entrata in vigore solo dal 19 aprile 2021 e trova applicazione, secondo quanto già previsto dall'art. 7, comma 2, della l. n. 31 del 2019, solo per le condotte illecite poste in essere successivamente a tale data. Profili generali dell’azione di classeSu un piano generale, anche in altri sistemi processuali, la previsione della cd. class action è finalizzata a consentire ai soggetti che abbiano subito micro-danni analoghi a quelli di altri, per effetto della condotta di una medesima impresa, e per la tutela di ciascuno dei quali la proposizione di un'azione individuale potrebbe risultare “antieconomica”, di agire in giudizio mediante un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro ovvero aderendo all'azione proposta da un altro soggetto della classe (cfr. Caputo, § 1). Invero, l'azione di classe ha quale propria peculiarità quella di avere ad oggetto diritti soggettivi individuali omogenei, cd. isomorfi, facilmente accertabili senza peculiarità individuali, di entità tendenzialmente assai piccola e tale dunque da giustificare il venir meno dell'obbligo di individuale partecipazione diretta e propria difesa tecnica e la - funzionalmente necessaria - privazione in capo ai class members che aderiscono alla azione dei tradizionali poteri processuali che sono prerogativa di chi è parte del processo civile (così Consolo–Stella). Due sono i sistemi mediante i quali, di regola, siffatto meccanismo può realizzarsi, ossia: a) quello dell'opt-in, nel quale gli effetti si producono solo nei confronti dei soggetti che hanno proposto l'azione o vi hanno aderito; b) quello dell'opt-out nel quale gli effetti si manifestano nei confronti di tutti gli appartenenti alla classe, salvo quelli che dichiarino espressamente di dissociarsi dall'azione. La l. n. 31/2019 ha, rispetto a tali modelli astratti, configurato una sorta di “ibrido”, in quanto l'appartenente a ciascuna classe non si considera ex se aderente se non manifesta una volontà contraria, in quanto è tenuto a prestare espressamente adesione all'azione incardinata, entro i termini previsti in limine litis ovvero a seguito della sentenza sul merito della domanda. Questo significa che, in conformità al sistema generalmente vigente in altri sistemi europei ed a differenza di quanto avviene in quello statunitense, la decisione non avrà un'efficacia di giudicato universale anche per i membri della classe che non abbiano dichiarato espressamente di non aderire all'azione. Ambito di applicazione e legittimazioneMediante l'introduzione degli artt. 840-bis e ss. l'azione di classe è stata estesa a tutti i soggetti che vogliano tutelare mediante la stessa diritti individuali omogenei, a prescindere, quindi, dalla circostanza che rivestano la qualità di consumatori o utenti, che invece era richiesta nell'assetto dall'art. 140-bis d.lgs. n. 206/2005, cd. codice del consumo (in senso favorevole a tale estensione cfr. Consolo—Stella): si è realizzata, quindi, una sorta di “de-consumerizzazione” dell'azione (Carratta, 2297). Nella vigenza dell'art. 140-bis del codice del consumo era stata ad esempio esclusa la possibilità di utilizzare l'azione di classe per la tutela dei diritti dei risparmiatori (cfr. App. Torino, 30 giugno 2016, in Giur. it., 2017, 64). Le disposizioni in esame consentono invece che sul piano soggettivo l'azione possa essere esercitata da chiunque, ad esempio da persone fisiche, giuridiche, consumatori, professionisti, investitoti, risparmiatori, imprese, enti pubblici e privati (DE SANTIS, 708). Sul piano oggettivo, la nozione di diritti individuali omogenei appare invece riconducibile a quella che era già stata coniata, da autorevole dottrina, con riferimento all'analoga espressione contenuta nell'art. 140-bis codice del consumo, in termini di situazioni giuridiche soggettive attribuite ai membri di una classe, nella quale i diritti dei singoli sono diversi e distinti, ma dipendono tutti da una comune questione di fatto o di diritto idonea a rendere possibile un provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme ed i cui elementi caratterizzanti, ai fini della tutela collettiva, sono i requisiti dell'origine comune e dell'omogeneità, come preminenza delle questioni comuni o collettive su quelle individuali (Santangeli- Parisi, 1 ss.; cfr. anche De Santis, 586 ss.; la condotta illecita lesiva delle situazioni giuridiche soggettive omogenee deve essere la medesima ed assume, pertanto, carattere plurioffensivo: v., tra gli altri, Giussani, 604; Scognamiglio, 502). In sostanza, la classe da una parte è composta da più soggetti che fanno valere diritti individuali ma, dall'altra, ai fini dell'ammissibilità dell'azione assume rilievo non la sommatoria degli interessi individuali bensì l'interesse della categoria (Alpa, 3 ss.; Giuggioli, 32; Metafora, 5057). Sulla questione la S.C. sembra essersi spinta ancora oltre, estendendo il requisito dell'omogeneità all'evento dannoso (e cosi escludendo una possibilità di personalizzazione del danno non patrimoniale: Cass. n. 14886/2019). La circostanza che l'art. 840-bis, comma 2, stabilisca, con un'espressione ampia, che l'azione può essere proposta nei confronti “dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni” dovrebbe far venir meno le perplessità, sollevate nell'assetto previgente, con riguardo all'operatività dell'azione di classe anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (in arg. cfr. Scognamiglio, 503) e in genere nell'amplissima area della responsabilità civile in ogni sua declinazione (De Santis, 708). Questa considerazione appare corroborata dalla formulazione del comma 3 della stessa disposizione, laddove prevede che l'azione può essere proposta nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità (soggetti rispetto ai quali deve essere delimitata la legittimazione sul piano passivo: cfr. Metafora, 5060), con riguardo “ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività”. Come già l'art. 140-bis del codice del consumo è escluso espressamente l'intervento di terzi ex art. 105 nel procedimento incardinato con la proposizione dell'azione di classe e ciò in quanto detta azione deve configurarsi quale processo solo tra due parti, quali la classe e il resistente (v., ancora, Metafora, 5061). La competenza e la proposizione del ricorso nella prima faseLa competenza - da ritenersi assoluta e inderogabile (Monteleone, 635) - sulla domanda proposta mediante l'azione di classe è attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa, competente per il luogo nel quale ha sede la parte resistente. Questa scelta normativa desta qualche perplessità in quanto le azioni in questione sono di solito volte al risarcimento di microdanni derivanti da condotte poste in essere da imprese di grandi dimensioni nei confronti di consumatori e di utenti, e quindi sono di una tipologia molto diversa dal contenzioso attribuito alle sezioni specializzate in materia di impresa, riconducibile, essenzialmente, a quello in materia societaria e di proprietà industriale ed intellettuale (rispetto al quale ha creato già difficoltà, in termini di efficienza, la devoluzione delle cause in tema di appalti sopra-soglia delle quali siano parti alcune tipologie di società). Invero, l'efficienza delle sezioni specializzate per l'impresa è, con evidenza, inversamente proporzionale rispetto al numero ed all'eterogeneità delle materie attribuite (cfr., in termini analoghi, Farina, 2019, 657). Il procedimento è regolato nelle forme di quello sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. (con espresso divieto, tuttavia, di mutamento del rito in quello ordinario per l'ipotesi nella quale non sia possibile un'istruttoria non sommaria, come nel modello “generale” di tale rito). A seguito della “sostituzione” ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022 di tale rito con quello semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c. (ricondotto più correttamente nell'ambito del Secondo Libro del codice di procedura civile) il recentissimo d.lgs. n. 164 del 2024 è intervenuto sull'art. 840-ter c.p.c. per precisare (risultato cui poteva comunque pervenirsi anche in via interpretativa) che detto rito trova applicazione anche per le controversie collettive. Il giudizio va dunque introdotto, ancora una volta, con ricorso. Una prima peculiarità è che tale ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, per assicurare l'agevole reperibilità delle relative informazioni. Una volta decorsi sessanta giorni da tale pubblicazione non possono essere proposte, almeno per i medesimi fatti, ulteriori azioni di classe nei confronti del medesimo resistente. Analoga pubblicità non è prevista, tuttavia, anche per la comparsa di costituzione dell'impresa convenuta (in senso critico cfr. Consolo–Stella). Il regime dell’ammissibilità dell’azione di classeE' contemplata, anche nel sistema attuale, una prima fase volta a consentire al tribunale una delibazione sull'ammissibilità della domanda che deve avvenire con ordinanza, reclamabile dinanzi alla corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della prima udienza. In particolare, l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata in una delle ipotesi indicate dall'art. 840-ter, comma 4, ossia: a) quando è manifestamente infondata; b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'art. 840-bis; c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente; d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. In sostanza, l’azione di classe potrà essere dichiarata inammissibile sia ove ad un primo esame la domanda appaia manifestamente infondata, sia ove ricorrano vizi processuali impedienti (Metafora, 5073, ove ampi riferimenti). Il settimo comma dell’art. 840-ter stabilisce che l’ordinanza che decide sull’ammissibilità dell’azione di classe è reclamabile dalle parti dinanzi alla Corte d’appello che decide secondo un procedimento in camera di consiglio (che dovrebbe svolgersi entro il termine, evidentemente ordinatorio, di 30 giorni). Quanto alla ricorribilità per cassazione della decisione assunta dalla Corte d’appello, con riguardo analogo provvedimento reso nella vigenza dell'art. 140-bis del codice del consumo, all'esito di un ampio dibattito che aveva coinvolto dottrina e giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano chiarito che la decisione emessa in sede di reclamo non può essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass. S.U., n. 2610/2017, in ilprocessocivile.it, con nota di Scarpa). L'art. 840-quinquies stabilisce che, mediante l'ordinanza con la quale ammette l'azione di classe il tribunale fissa un termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, dalla pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia per l'adesione all'azione stessa da parte di soggetti portatori di diritti individuali omogenei. Si prevede espressamente che l'aderente non assume la qualità di parte e che i diritti dello stesso si sostanziano nel diritto ad accedere al fascicolo informatico ed a ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento. Pertanto, l'aderente, come già avveniva nel sistema ex art. 140-bis d.lgs. n. 206/2005, continua a non essere altro che una parte in senso sostanziale, e non anche processuale, avendo riguardo all'espressa precisazione di cui al sesto comma dell'art. 840-bis. Peraltro, era già stato autorevolmente osservato che un simile assetto solleva perplessità rispetto alla conformità ai principi costituzionali, in quanto viene inibito all'aderente l'esercizio di poteri difensivi, sebbene l'adesione implichi la rinuncia e quindi la consumazione di ogni azione risarcitoria o restitutoria fondata sul medesimo titolo (Punzi, 256). Fase istruttoriaLa fase istruttoria è disciplinata dal comma 3 dell'art. 840-quinquies allo stesso modo di quanto avviene per l'istruttoria nel procedimento sommario di cognizione (sicché la norma appare in parte qua superflua). In pratica, si stabilisce che “il tribunale omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio”. Peraltro, sono contemplate anche ulteriori disposizioni specifiche che vanno a connotare in maniera peculiare l'istruttoria nei procedimenti in esame. Più in particolare, oltre alla possibilità per il giudice di decidere in base a dati statistici ed a presunzioni semplici e al dovere di porre, di regola, l'acconto del compenso del consulente tecnico d'ufficio a carico del resistente (previsione che per alcuni pone un problema di legittimità costituzionale: v., tra gli altri, Scarselli, § 4), appare significativo l'ampio potere attribuito al giudice stesso in ordine all'esibizione documentale che sembra trovare il proprio modello nella disciplina contemplata dal d.lgs. n. 3/2017 per le azioni risarcitorie antitrust (cfr. Consolo–Stella). Inoltre, stante l'obiettiva difficoltà dei proponenti del procedimento collettivo, di accedere alle prove necessarie alla dimostrazione dei propri assunti in giudizio, in quanto tali prove sono di norma nella disponibilità dell'impresa, si prevede, sostanzialmente in deroga alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio ed in consonanza con il principio di cd. vicinanza della prova, che “su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità”. La conseguenza più rilevante dell'inadempimento a tale ordine di esibizione senza giustificato motivo da parte della resistente è che il giudice può, a quel punto, valutato ogni elemento di prova, ritenere dimostrato il fatto al quale la prova in questione si riferisce. Per altro verso, l’art. 840-quinquies consente al tribunale, così agevolando ulteriormente l’onere probatorio del proponente, di fondare il proprio convincimento su dati statistici (oltre che su presunzioni semplici, regola, quest’ultima che però poteva trarsi anche dai principi generali, stante la valenza di prova vera e propria delle presunzioni). La dottrina peraltro è divisa circa l’effettiva valenza che possono gli stessi assumere sul piano istruttorio (v., anche per i riferimenti, Metafora, 5085). Fase decisoriaA differenza di quanto avviene di regola al termine del procedimento sommario di cognizione, la decisione sul merito della domanda è assunta nella forma della sentenza e non in quella dell'ordinanza. La sentenza – salvo che nei confronti del titolare del diritto che abbia incardinato l'azione “in proprio” – non provvede direttamente sulle domande risarcitorie e restitutorie ma si limita ad accertare la lesività (o meno) della condotta del resistente. Con la sentenza di accoglimento viene dichiarata aperta la procedura di adesione con la fissazione di un termine perentorio, ricompreso tra sessanta e centocinquanta giorni dalla pubblicazione della stessa nel portale dei servizi telematici del Ministero, entro il quale potranno aderire all'azione di classe anche soggetti portatori di diritti individuali omogenei che non lo abbiano già fatto nella fase iniziale del procedimento. Le modalità di adesione, in entrambe le ipotesi, sono disciplinate dall'art. 840-septies e semplificate, per rendere effettiva la possibilità di aderire senza il ministero di un difensore tecnico, dalla presentazione delle stesse su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilirà anche le istruzioni per la relativa compilazione. La possibilità di aderire, dopo la decisione, e quindi secundum eventum litis, costituisce una significativa novità rispetto alla regolamentazione dettata dall'art. 140-bis codice del consumo volta evidentemente a favorire l'adesione a fronte di una decisione favorevole. In ogni caso, come si desume dall’ultimo comma dell’art. 840-octies, non è necessario l’ausilio di un difensore tecnico per l’adesione (Metafora, 5095). Autorevole dottrina ha criticato tale scelta normativa poiché la stessa finirebbe con il confliggere con il principio di parità delle armi tra le parti, consentendo “ad un soggetto di giovarsi di un giudicato inter alios solo se favorevole, senza aver partecipato al processo in cui è reso e senza aver corso il rischio della soccombenza (e senza che ricorra affatto qui la unicità della causa obligandi, che giustifica la peculiare regola dell'art. 1306 c.c.)”. Inoltre la possibilità di aderire al termine del giudizio potrebbe incidere, si è osservato, su quella di stipulare transazioni vantaggiose per la classe in quanto la entità della stessa è una variabile cruciale nel calcolo costi-benefici che l'impresa deve a tal fine effettuare (Consolo–Stella). Con la sentenza che decide sul merito dell'azione di classe, inoltre, vengono nominati il giudice delegato per la procedura di adesione ed il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare. Può inoltre essere disposto un fondo spese a carico degli aderenti. La domanda di adesione deve essere rispettosa, a pena di inammissibilità, delle prescrizioni formali di cui all’art. 840-septies e depositata secondo le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, e successive modifiche, c.d. codice dell’amministrazione digitale (cfr. Giuggioli, 159). Entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per le adesioni successive alla sentenza, il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, mediante la quale può prendere posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda e proporre eccezioni rispetto agli stessi. Si precisa – forse in maniera superflua, atteso che troverebbe in ogni caso applicazione l'analoga regola generale sancita dall'art. 115 – che i fatti dedotti dagli aderenti e non specificamente contestati devono ritenersi ammessi. Nella procedura sono ammesse solo prove documentali. Nell'ulteriore termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza di quello posto a carico della parte resistente, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue conclusioni motivate. Sia gli aderenti che il resistente hanno poi trenta giorni per formulare osservazioni e produrre documentazione rispetto al progetto depositato che il rappresentante comune potrà eventualmente variare. A questo punto, il giudice delegato, vagliato il progetto, provvederà in concreto con decreto motivato sulle richieste di ciascun aderente, condannando, ove accolga le stesse, il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento del danno o di restituzione. Esecuzione collettivaIl decreto costituisce titolo esecutivo che, ex art. 840-undecies, può essere opposto con ricorso depositato presso la cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La proposizione dell'opposizione non determina la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, che può essere disposta dal tribunale solo per gravi e fondati motivi a seguito della proposizione di su istanza di parte. Sull'opposizione il tribunale decide in composizione collegiale, al termine di un procedimento camerale - che dovrebbe svolgersi in un'unica udienza, e nel quale non sono ammesse nuove prove, salvo che la parte dimostri di non averle potute dedurre o produrre prima per causa a sé non imputabile – con decreto motivato, che può confermare, modificare o revocare il provvedimento impugnato. Nell’ipotesi di mancato adempimento spontaneo, l’art. 840-terdecies contempla un’innovativa esecuzione forzata “colletiva” del decreto, incardinata dal rappresentante comune degli aderenti, chiamato a compiere per gli stessi tutti gli atti nel loro interesse, compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Azione inibitoria collettivaE' disciplinata dall'art. 840-sexiesdecies e consente l'introduzione di un'azione inibitoria collettiva nei confronti degli autori di condotte pregiudizievoli che hanno coinvolto più soggetti affinché il giudice possa inibitore alle imprese o agli enti il comportamento lesivo o comunque ordinare il divieto di reiterazione di una condotta commissiva o omissivia (cfr. Farina, 2021, 5134). La legittimazione, a differenza dell'assetto previgente, è riconosciuta anche a singoli individui purché vi abbiano interesse. L'azione in questione ha natura cautelare perché tende ad evitare un pregiudizio futuro. Il procedimento da seguire p quello camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. BibliografiaAgnino, Aspetti processuali della nuova class action, in ilprocessocivile.it; Alpa, L’art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato. 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