Codice di Procedura Civile art. 840 quinquies - Procedimento 1Procedimento1 [I] Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualita' di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe. [II] Il tribunale, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio. [III] Quando e' nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico. [IV] Ai fini dell'accertamento della responsabilita' del resistente il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. [V] Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda, il giudice puo' ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilita'. [VI] Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove e' individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e' richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria. [VII] Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto e' proporzionato alla decisione e, in particolare: a) esamina in quale misura la domanda e' sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione; b) esamina la portata e i costi dell'esibizione; c) valuta se le prove di cui e' richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi. [VIII] Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilita' di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali. [IX] La parte nei cui confronti e' rivolta l'istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda. [X] Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso. [XI] Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende. [XII] Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende. [XIII] Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce. [XIV] Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito. [1] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che : «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8. InquadramentoLa l. n. 31/2019 ha disciplinato in maniera organica, con i nuovi artt. 840-bis-840-sexiesdecies, l'azione di classe nel nostro sistema processuale (per una panoramica sull'assetto degli altri ordinamenti v., diffusamente, Metafora, 5047 ss.): si tratta di una scelta che esprime la volontà di generalizzare e regolare in modo tendenzialmente compiuto questa forma di tutela rispetto all'assetto pregresso costituito, essenzialmente, dall'art. 140-bis d.lgs. n. 206/2005, cd. codice del consumo. Come autorevolmente osservato, si tratta di una scelta volta a dare piena attuazione all'art. 24 Cost., fornendo ai cittadini lesi da micro-illeciti seriali un'idonea tutela giurisdizionale ed impedendo, in tal modo, alle imprese responsabili di programmare tutto al fine di avvantaggiarsi impunemente rispetto ai loro concorrenti più fair (così Consolo-Stella). La nuova disciplina, per effetto di una serie di rinvii, è entrata in vigore solo dal 19 aprile 2021 e trova applicazione, secondo quanto già previsto dall'art. 7, comma 2, della l. n. 31 del 2019, solo per le condotte illecite poste in essere successivamente a tale data. RinvioPer il commento v. sub art. 840-bis. BibliografiaAgnino, Aspetti processuali della nuova class action, in ilprocessocivile.it; Alpa, L’art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato. Prime note, in Futuro Giustizia Azione collettiva Mediazione, a cura di Vigoriti – Conte, Torino 2010; Asprella, Il regime dell’ammissibilità dell’azione di classe nelle nuove disposizioni introdotte con la legge 12 aprile 2019 n. 31, in ridare.it, 28 agosto 2019; Caputo, Class actions, in ilprocessocivile.it, 30 marzo 2016; Carratta, I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura, in Id. (a cura di), La class action riformata, in Giur. it., 2019, 2297; Carratta, L’azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, in Riv. dir. proc., 2008, 723 ss.; Chiarloni, Per la chiarezza di idee in tema di tutela collettiva dei consumatori, in Riv. dir. proc., 2007, 568; Consolo, L’azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c., in Riv. dir. proc., 2020, n. 2, 714; Consolo, È legge una disposizione sull’azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dell’«opt-in» anziché quella danese dell’«opt-out» e il filtro, in Corr. Giur., 2008, 6; Consolo- Stella, La nuova azione di classe, non più solo consumeristica, in una proposta di legge da non lasciar cadere, in Riv. diritto bancario, n. 12/2018; Consolo – Zuffi, L’azione di classe ex art. 140-bis Codice del consumo, Padova 2012; Costantino, La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, in Foro it., 2009, V, 388; De Cristofaro, L’azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e processuali, in Resp. civ. e prev., 2010, n. 10, 1932 ss.; A.D. De Santis, I procedimenti collettivi. L’azione di classe e l’azione inibitoria collettiva nell’ambito del codice di procedura civile, in Giusto proc. civ., 2019, 708; A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli 2013; Farina, Commento agli artt. 840-novies/840 sexiesdecies c.p.c., in Codice di procedura civile diretto da Picardi, a cura di Vaccarella, Milano 2021, 5123 ss.; Farina, La riforma della disciplina dell’azione di classe e l’esecuzione forzata collettiva, in Riv. esec. forz., 2019, 657; Giordano, Brevi note sulla nuova class action, in ilprocessocivile.it; Giussani, Diritti omogenei e omogeneizzati nell’azione di classe, in Riv. dir. proc., 2020, n. 1, 356; Metafora, La prima fase del processo di classe: le domande azionabili e il giudizio di ammissibilità, in IUS-processocivile.it; Metafora, Commento agli artt. 840-bis/840 octies c.p.c., in Codice di procedura civile diretto da Picardi, a cura di Vaccarella, Milano 2021, 5040 ss.; Monteleone, Note a prima lettura sulla nuova legge sull’azione di classe (legge 12 aprile 2019, n. 31), in Giusto proc. civ., 2019, 635; Pagni, L’azione di classe nel nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive tutelate, l’introduzione del giudizio e l’ammissibilità della domanda, in Riv. dir. civ., 2010, 370 ss.; Punzi, L’azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti, in Riv. dir. proc., 2010, n. 2, 253; Santangeli – Parisi, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l’azione di classe dopo le recenti modifiche dell’art. 140-bis cod. cons., in judicium.it; Sassani, Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31, Pisa 2019; Scarpa, Inammissibilità dell’azione di classe e ricorso per cassazione, in ilprocessocivile.it, 6 marzo 2017; Scarselli, La nuova azione di classe di cui alla legge 2 aprile 2019 n. 31, in judicium.it, 12 aprile 2019; Scognamiglio, Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. e prev., 2011, n. 3, 501; Tedoldi - Sacchetto, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., in Riv. dir. proc., 2021, n. 1, 230; Trocker, La class action negli Stati Uniti: lo stato dell’arte, in Riv. dir. proc., 2020, n. 2, 752. |