Codice Civile art. 1971 - Transazione su pretesa temeraria.InquadramentoLa disposizione in commento consente l'annullamento della transazione fondata sulla pretesa temeraria di una delle parti. Tale fattispecie ricorre, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, in presenza di due elementi concorrenti, uno oggettivo e l'altro soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (Cass. sez. lav., n. 19023/2015). Presupposti dell'annullamentoÈ stato più volte precisato, in giurisprudenza, che l'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (Cass. lav., n. 12744/2022; Cass. sez. lav., n. 19023/2015; Cass. III, n. 5139/2003). In sostanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1971 c.c. non deve farsi riferimento né al dolo vizio della volontà, anche nella forma del dolo omissivo, né all'errore motivo quale errore essenziale, ma al particolare tipo di dolo costituito dalla coscienza dell'infondatezza e della consapevolezza della temerarietà della pretesa dedotta (cfr. App. Perugia 14 aprile 1990, in Foro pad., 1991, I, 301, che ha ritenuto annullabile la transazione conclusa fra la compagnia di assicurazioni e l'assicurato, che, avendo subito l'infortunio alla guida di un motociclo di 400 CC. escluso dalla copertura assicurativa, aveva taciuto tale circostanza al momento della conclusione dell'accordo transattivo). I presupposti per l'annullamento della transazione dovranno essere dimostrati dalla parte che lo richiede (Colangeli, 400). Ne deriva che, presupponendo l'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c., che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti, la mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971 c.c., richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo (Cass. sez. lav., n. 712/1997). Casistica Poiché il presupposto della res dubia che caratterizza la transazione,è costituito non dall'incertezza obiettiva circa lo stato di fatto e diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti, nessuna incidenza sulla validità ed efficacia del negozio può attribuirsi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1971 e ss. c.c., all'accertamento ex post della assoluta infondatezza delle contrapposte pretese, la sentenza di mero accertamento con cui in sede di opposizione all'esecuzione venga affermata l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, non vale a fondare la domanda giudiziale rivolta a conseguire, a titolo di liquidazione di un debito la restituzione di quanto il debitore esecutato abbia in via transattiva pagato al creditore per ottenerne la desistenza dall'azione esecutiva o addirittura la rinuncia al credito (Cass. III, n. 4448/1996). La transazione non è annullabile ex art. 1971 c.c. nell'ipotesi di domanda di accertamento della natura subordinata di rapporto di lavoro giornalistico, per carente consapevolezza, in capo al preteso datore di lavoro, della temerarietà della pretesa di qualificare come autonomo il rapporto medesimo, tenuto conto dell'assenza d'iscrizione all'albo, del mancato inserimento nella «cucina redazionale» e del difetto di sovrapponibilità alla posizione di altro lavoratore (Cass. sez. lav., n. 19023/2015). Qualora il titolare di un contratto di agenzia veda risolvere il proprio rapporto in base ad una transazione che lo impegna a rinunciare ai compensi provvigionali maturati, egli può lamentare la temerarietà della transazione stipulata — e la sua conseguente nullità — solo se è in grado di provare che essa verteva su una res dubia e che, quindi, non esiste certezza in merito ai rispettivi diritti delle parti (Trib. Roma sez. lav., 15 maggio 2007, n. 14734, in Il merito, 2008, n. 5, 30). Non può essere considerata temeraria la pretesa creditoria dell'istituto bancario convenuto (art. 1971 c.c.), sulla quale è intervenuta la transazione, dal momento che essa riguardava crediti derivanti da un contratto di mutuo, e da uno scoperto di conto corrente, laddove la temerarietà presuppone la totale infondatezza della pretesa e la mala fede della parte (Trib. Lucera 15 maggio 2007). BibliografiaCarresi, Transazione (dir. vig.), in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Carresi, La transazione, Milano, 1992; Colangeli, La Transazione, Milano, 2012; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Falzea, voce Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Galletto, La transazione: complessità dell'istituto ed attualità della funzione, in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1379; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur., Roma, 1994; Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1986. |