Decreto Legge - 10/02/2009 - n. 5 art. 3 - Distretti produttivi e reti di impreseDistretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse1. 2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) fiscali: 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; 3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria; 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti; 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti; 10) resta fermo l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6)2; 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso; 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti; 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato; »3. 3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317»4. 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto 5 6. 3-ter. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria 7 8. 4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 20109. 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell’ articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell’assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle [piccole e medie] imprese per finalità di sostegno dell’economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle [piccole e medie] imprese per finalita' di sostegno dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione 10. 4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi 11:12 [1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;] 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile13. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza 14; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo15. 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico16. 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4- ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse 17. 4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 18. 4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’ articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta19. 4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi20. 4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali21. 4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono: a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi; b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo; d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano; e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater22. 4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione23. 4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete24. 4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27625. 4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di categorie e di territori26. [1] A norma dell' articolo 1, comma 583, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. [2] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione. [3] A norma dell' articolo 1, comma 583, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. [4] A norma dell' articolo 1, comma 583, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. [5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione. [6] A norma dell' articolo 1, comma 583, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. [7] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione. [8] A norma dell' articolo 1, comma 583, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. [9] A norma dell' articolo 1, comma 583, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. [10] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 235, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'articolo 1, comma 42, lettere a), b) e c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. [11] Alinea modificato dall'articolo 36, comma 4, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. [12] Numero soppresso dall'articolo 36, comma 4, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. [13] Numero modificato dall'articolo 17, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154. [14] Lettera modificata dall'articolo 36, comma 4, lettera c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. [15] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, successivamente sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e da ultimo modificato dall'articolo 45, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. [16] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99. [17] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99. [18] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione, successivamente sostituito dall'articolo 42, comma 2-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e da ultimo modificato dall'articolo 45, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'articolo 36, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. [19] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99. [20] Comma aggiunto dall'articolo 35-bis, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. [21] Comma aggiunto dall'articolo 35-bis, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 [22] Comma aggiunto dall'articolo 35-bis, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 [23] Comma aggiunto dall'articolo 35-bis, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 [24] Comma aggiunto dall'articolo 43-bis, comma 1, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'articolo 12, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21. [25] Comma aggiunto dall'articolo 43-bis, comma 1, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. [26] Comma aggiunto dall'articolo 43-bis, comma 1, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. InquadramentoIl contratto di rete si colloca essenzialmente quale figura giuridica che trae i propri contorni nella e dalla realtà economica. Tale dato pone questa fattispecie nell'ambito dell'estrema variabilità delle caratteristiche connotanti. Se ne inferisce l'ulteriore conseguenza per cui dalla sua recente introduzione ad oggi la figura giuridica del contratto di rete è stata oggetto di continue modificazioni da parte del legislatore che, in taluni casi, è riuscito a porre rimedio ad alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base della lettura del dato normativo vigente; in altri casi il legislatore, purtroppo, non è riuscito in tale medesimo intento. La preesistenza del contratto di rete (o, forse più correttamente, delle reti) nell'ambito delle scienze sociologiche e, come detto, economiche è colta da parte della letteratura giuridica che definisce tale figura nei termini di «spettro di relazioni tendenzialmente stabili nell'ambito delle quali le imprese, pur restando unità decisionali sul piano giuridico, si coordinano (e spesso cooperano) al solo scopo di realizzare economie di scala o di acquistare ulteriori vantaggi dalla condivisione di risorse complementari o dalla gestione di situazioni di interdipendenza associate ai loro rapporti» (in questi termini, in particolare, Cafaggi, Iamiceli, 159 e ss.). Il nostro ordinamento accoglie la figura del contratto di rete attraverso l'art. 3, commi 4- ter, quater e quinquiesd.l. n. 5/2009. Tale provvedimento, come è noto, è stato convertito attraverso la l. n. 33/2009. Il quadro normativo relativo a tale fattispecie non è tuttavia rimasto immutato per molto tempo; esso, invece, è immediatamente cambiato in quanto sono intervenute modificazioni attraverso la l. n. 99/2009. Tale ultimo provvedimento non può di certo dirsi l'unico intervento volto a rettificare il quadro normativo nel quale si colloca la figura del contratto di rete. Intervengono, infatti, in questa medesima direzione, a breve distanza di tempo, l'art. 42 (commi da 2 a 2- septies ) d.l. n. 78/2010 (convertito dalla l. n. 122/2010) e poi, ancora, la l. n. 134/2012, che ha convertito, modificandolo, il d.l. n. 83/2012 e la l. n. 221/2012, che ha convertito il d.l. n. 179/2012. Il fenomeno in esame ha ad ogni modo giovato di una prima definizione a mezzo dell'art. 3 comma 4-ter della l. n. 33/2009; la disposizione richiamata definisce, sebbene indirettamente, il contratto di rete statuendo che «con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato». La introduzione di un minimo e scarno schema definitorio e di una disciplina del contratto di rete hanno dato vita a reazioni differenti nel contesto della letteratura giuridica. Da un lato, infatti, parte di essa ha posto in risalto come la fattispecie contratto di rete sia di fatto sprovvista di una compiuta definizione (cfr. sul punto in particolare Villa, 504 e ss.); dall'altro lato, si colloca quella dottrina che anche sulla base dei riferimenti disciplinari a carattere definitorio ai quali abbiamo fatto riferimento sottolinea come in realtà carente sarebbe non tanto la definizione di cosa sia un contratto di rete, ma la disciplina della figura medesima (in tal senso, ad esempio, Libertini, 425 e ss.). Secondo quest'ultima lettura, in altri termini, il legislatore, definendo il contratto di rete, ha consentito la realizzazione del processo di sussunzione ai sensi del quale è possibile risalire da una fattispecie concreta ad una fattispecie astratta (tale processo, come è noto, contribuisce alla individuazione della disciplina e ancor prima agevola il c.d. procedimento di qualificazione giuridica); ciò che non ha fatto — attraverso i differenti interventi che, come anticipato, si sono susseguiti nel tempo — sarebbe la creazione di un sistema di regolamentazione assolutamente organico ed autosufficiente. Occorre far presente come la variazione dell'accezione di contratto di rete contenuta nell'art. 42 del d.l. n. 78/2010 consente di parlare della fattispecie, evidenziando come in funzione della realizzazione dello scopo sopra richiamato, le imprese possono obbligarsi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie attività, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (in arg. sia consentito il rinvio a Bevivino, 106 e ss.). Ai sensi del nuovo testo dell'art. 3, comma 4-ter, lett. b) il contratto di rete deve contenere gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. Alla luce di tali dati normativi, rapidamente richiamati in questa parte della trattazione, si è osservato come «il modello di relazione reticolare possa rappresentare uno schema utile ad accrescere l'attitudine delle imprese alla condivisione di risorse critiche per la loro crescita; in questo scenario, la rete può prendere in considerazione quei valori che orientano le scelte imprenditoriali verso obiettivi di crescita di rilievo sociale oltre che meramente economico» (in questi termini, sia consentito il rinvio a Bevivino, 106 e ss.; cfr., inoltre, le osservazioni di Cafaggi, Iamiceli, 159 e ss.). La letteratura pone in evidenza come alcuni riferimenti espliciti al contratto di rete si trovino anche nello Statuto delle imprese, regolamentato attraverso la l. n. 180/2011, che sebbene sprovvisto di un efficace contenuto precettivo rispetto alla materia in esame, definisce proprio il contratto di rete nei termini di «aggregazione funzionale di imprese» (cfr. Saccomanno, 674). Da tale definizione emergerebbero due profili di particolare interesse; il primo sarebbe rappresentato dal fatto che quando si parla di contratto di rete si parla di un nesso di interdipendenza fra imprese; il secondo attiene al fatto che questa sorta di aggregazione avrebbe i caratteri della funzionalità; ci sarebbe, in altri termini, un'aggregazione in virtù del raggiungimento di un obiettivo o della realizzazione di una determinata funzione. Sempre la dottrina giuridica ha posto in risalto come il susseguirsi delle regolamentazioni (ad alcune di esse abbiamo fatto riferimento sopra nel testo) abbia contributo a mutare in maniera progressiva la fisionomia dell'istituto. Questi è passato da una connotazione che potremmo definire istituzionale a una valorizzazione dell'elemento contrattuale; collaborazione e scambio diventano gli aspetti caratterizzanti il fenomeno, mentre l'esercizio in comune di un'attività caratterizza soltanto una delle possibili attività della rete (in arg., fra gli altri, Camardi, 232 e ss.). In altre parole, la scansione a livello di progressione diacronica delle varie fasi dell'evoluzione normativa del contratto di rete ha condotto ad una altrettanto progressiva valorizzazione dell'elemento contrattuale all'interno di questa figura proveniente, come detto, dalla realtà socio-economica. La molteplicità delle forme che può assumere il contratto di rete induce a ritenere che probabilmente sarebbe più corretto parlare di contratti di rete e, inoltre, che i rapporti ai quali l'istituto può dar vita spaziano enormemente, dando vita alla possibilità che il medesimo assuma sembianze molto semplici ed essenziali, ma al contempo generando la possibilità di un accostamento alla c.d. società consortile. Si evidenzia infine, con riferimento al quadro normativo attualmente vigente, che l'art. 43-bis d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, ha inserito all'interno dell'art. 3 d.l. n. 5/2009 i commi dal 4-sexies al 4-octies al fine di offrire una disciplina del contratto di rete con causale di solidarietà. Il nuovo quadro normativo prevede, in estrema sintesi, per l'anno 2020, che il contratto di rete possa essere stipulato allo scopo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali da parte delle imprese di filiere colpite da crisi economiche, conseguenti a situazioni di crisi oppure a stati di emergenza dichiarati con provvedimento dell'Autorità governativa. L'effetto di questa novità è quello di provocare l'affiancamento delle finalità solidaristiche a quella normalmente prevista per le reti di impresa di crescita, consentendo un utilizzo più flessibile delle risorse umane all'interno della rete mediante il distacco e la codatorialità fra le imprese retiste (Rausei, p. III e ss.). In applicazione di tali principi la giurisprudenza di merito (ad es. Appello Sassari I, n. 311/2023) ha affermato che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del d.l. n. 5 del 2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 c.c. Ha inoltre ricordato che è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con le regole stabilite nel contratto e che ai fini della validità del contratto di rete di impresa, il d.l. n. 5 del 2009 prescrive l'obbligo di iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipe, che la sua efficacia è vincolata alla decorrenza dell'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte per acquisire la soggettività giuridica e che il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata ovvero firmato digitalmente a mente dell'art.25 del d.lgs. n. 82 del 2005. Nella stessa direzione si colloca la pronuncia del Trib. Roma lav., n. 12369/2024. Reti di imprese e realtà economicaLe reti di impresa sono quindi, possiamo anche ritenere, delle vere e proprie forme organizzative. Le cc.dd. forme reticolari, come del resto già anticipato, si sono prima diffuse nel sistema economico e poi, gradualmente, hanno ottenuto un riconoscimento giuridico in quanto sono state oggetto, come abbiamo visto per l'Italia, di progressive forme di regolamentazione. Le ragioni dell'introduzione anche nel tessuto giuridico di queste forme organizzative possono essere ricondotte alla situazione di crisi economica che nei tempi a noi più prossimi ha attraversato il nostro modello produttivo e al marcato immobilismo che caratterizza sempre il nostro sistema economico e che ha indotto a innovare i modelli economici al fine di garantire un più efficiente accesso alla politica dei finanziamenti. Le reti di impresa rappresentano, quindi, uno strumento in mano all'autonomia privata per fronteggiare questo periodo di crisi; ma, come vedremo e qui solo per inciso, la loro essenza deve essere valutata non soltanto in un'ottica economica che potremmo definire meramente utilitaristica; il collegamento delle reti di impresa al fenomeno della responsabilità sociale delle imprese, sul quale torneremo più diffusamente nel corso della trattazione, rappresenta conferma esplicita di quanto appena sopra rilevato. Il substrato economico delle reti di imprese ha fatto sì che, quasi naturalmente, queste ipotesi venissero studiate in primo luogo dalla letteratura economica anglosassone; in tale conteso è emersa la qualificazione nei termini di ibrido: ciò in virtù della loro possibile collocazione nella zona grigia che si colloca fra le possibili forme organizzative, vale a dire fra markets e hierarchies. Le prime rappresentano il simbolo della massima indipendenza; le seconde, invece, sono l'emblema della massima dipendenza. Qualche primissima macro-distinzioneProvando a individuare una tassonomia che si mostri in grado di mettere un po' di ordine nella messe di possibili forme che le reti possono assumere è opportuno ricorrere a delle formule definitorie che valgano quanto meno a chiarire le idee di chi si affaccia allo studio di questa complessa materia. È possibile pertanto distinguere, in primo luogo, la categoria delle cc. dd. reti giuridiche. Esse sono, in estrema sintesi, quelle reti qualificabili attraverso l'attività interpretativa e ricorrendo a istituti di origine civilistica o anche, in taluni casi, commercialistica. Emergono, inoltre, ricorrendo a una ulteriore categoria definitoria, le cc.dd reti per la competitività e per lo sviluppo. La dottrina, nell'ambito di quest'ultima categoria, ha considerato il contratto di rete quale species del genus rappresentato dalle reti (cfr. Zanelli). Un'ulteriore distinzione che vale a districare l'intricata matassa della materia delle reti di impresa è quella fra reti contrattuali e reti organizzative. Le prime sono le reti che rappresentano il risultato di contratti plurilaterali o di contratti bilaterali e plurilaterali collegati. Le seconde sono invece promosse e partecipate dalle cc.dd. imprese nodo. Le reti miste sono, invece, quelle nelle quali sembrano coabitare l'elemento contrattuale e l'elemento organizzativo ai quali abbiamo appena sopra fatto riferimento. Nonostante l'ammissibilità di questa tipologia di distinzioni non si può comunque sottacere il dato, richiamato già in principio di questa trattazione, di come il costante evolversi normativo abbia dato vita ad una maggiore valorizzazione dell'elemento contrattuale. Una ulteriore distinzione che assume una certa rilevanza nella materia in esame è quella fra rete patrimonio e rete soggetto. Queste ultime sono configurabili quali veri e propri soggetti di diritto; tale qualifica consente una ripercussione disciplinare anche sull'assetto patrimoniale e sulla separazione dei patrimoni (dei partecipanti e delle reti medesime) nei termini di vera e propria autonomia. Naturalmente quest'ultima non sarà presente o sarà comunque attenuata nelle ipotesi di reti patrimonio (per un affresco sulle differenti ipotesi Saccomanno, p. 673 e ss.). Il contratto di rete fra tipicità e atipicitàLe varie modifiche legislative che hanno attraversato la figura giuridica del contratto di rete, e alle quali abbiamo già più volte fatto riferimento, hanno influito anche sulla tematica relativa all'accostamento della fattispecie qui in esame — sempre che di fattispecie si possa parlare — con i modelli contrattuali già esistenti. L'estrema genericità dei contenuti della formula definitoria della prima versione normativizzata del contratto di rete e lo scopo individuato in maniera quasi, si potrebbe dire, retorica o forse addirittura superflua o pleonastica «nell'accrescere capacità innovativa e competitività» avevano indotto parte della dottrina giuridica a esprimersi in termini certamente non entusiastici rispetto alla figura di nuova introduzione. Si era a riguardo addirittura parlato di «formula propagandistica, inutile ai fini civilistici» (in dottrina in questi termini Granieri, 937 e ss.). Il dato che emerge in maniera evidente dalla introduzione del contratto di rete è che, a differenza di molti altri processi di tipizzazione avvenuti all'interno del nostro ordinamento, in questo caso si era giunti alla tipizzazione, appunto, di una fattispecie senza che tale procedimento fosse preceduto dalla c.d. tipizzazione sociale, cioè, in altri termini, da una ripetuta utilizzazione di un dato schema contrattuale nella prassi socio-economica largamente diffusa in un contesto giuridico-economico-sociale ben determinato. Parte della letteratura giuridica ha tradotto le peculiarità sopra prese in esame osservando come il contratto di rete non rappresenta assolutamente un nuovo tipo contrattuale, ma, bensì, un contratto transtipico utilizzabile per differenti funzioni (Cafaggi, 919 e ss.). In questa prospettiva la figura giuridica rappresenterebbe una sorta di frammento di disciplina applicabile a una serie di contratti prevedibili e identificabili in maniera assolutamente trasversale. Altra parte della dottrina giuridica pone in evidenza come il contratto di rete rappresenti, in realtà, una nuova fattispecie negoziale, ma non un nuovo tipo contrattuale; ciò poiché non sarebbero presi in considerazione, da un punto di vista delle previsioni normative, prestazioni, diritti e doveri. La fattispecie legale, in questo caso, lascerebbe ampia autonomia ai privati attribuendo agli stessi il potere di tratteggiare differenti tipologie di contratti di rete; le specifiche incentivazioni sono riconducibili soltanto alla figura che rientri nella fattispecie normativamente prescritta (Gentili, 617 e ss.). L'impossibilità di considerare il contratto di rete quale vero e proprio tipo legale potrebbe anche indurre a una enfatizzazione della esistenza di determinati presupposti e requisiti, normativamente previsti e disciplinati, utili a far sì che le parti di determinati contratti volti alla cooperazione inter-imprenditoriale si possano avvalere di agevolazioni e benefici. La letteratura giuridica ha, ad ogni modo, posto in risalto come, gradualmente, il contratto di rete abbia assunto una fisionomia sempre meglio definita, pur resistendo ancora dei vuoti normativi che sono da colmare attraverso l'attività dell'interprete. Il contratto di rete assume così le vesti di un contratto plurilaterale che può essere fornito (rectius supportato) di differenti cause. È possibile pertanto combinare scambio e comunione di scopo, confermando la messa in discussione di queste antiche categorizzazioni e contrapposizioni (Saccomanno, 673 e ss.). La distinzione fra contratti di scambio e contratti con comunione di scopo ha, come è noto, avuto una grande eco soprattutto all'interno della letteratura giuridica commercialistica e, in particolare, all'interno di quelle correnti dottrinarie che proprio su questa differenziazione hanno fondato le peculiarità e le specifiche caratteristiche del contratto di società. Occorre tuttavia porre in risalto che nel tempo, anche su questa tematica, le tradizionali e rigide contrapposizioni si stanno gradualmente attenuando col venire meno del ruolo dogmatico/classificatorio delle stesse categorie giuridiche. Il percorso della cultura giuridica su questi aspetti è molto lungo e complesso e può pertanto soltanto essere evocato in questa sede. Le parti del contratto di reteUn ulteriore quesito che occorre porsi a questo punto della trattazione è il seguente: chi può essere parte di un contratto di rete? Sono parti del contratto di rete esclusivamente le imprese; e, quindi, il riferimento all'art. 2082 c.c. diviene fondamentale ai fini della sussunzione della parte concreta nella figura giuridica tratteggiata dall'art. 2082 c.c. In altri termini perché si possa diventare parte del contratto di rete è necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti prescritti dall'art. 2082 del codice civile. Ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del d.l. n. 5/2009 «più imprenditori» devono essere parti del contratto di rete; se ne inferisce che il contratto di rete deve essere stipulato da almeno due imprenditori; tale negozio può assumere le vesti quindi anche di un negozio meramente bilaterale. La dottrina ritiene che, sulla base dei dati normativi sopra richiamati, possano essere parti del contratto di rete tutte le imprese, siano esse individuali o collettive (quindi anche in forme societarie), di qualsiasi dimensioni esse siano (piccole, medie e grandi), siano esse artigiane o agricole (Bassi, 57 e ss.). La conclusione appena sopra espressa deriva dal fatto che il modello societario — al di là di ogni inutile digressione, in questa sede, sul dibattito sulla soggettività e/o sulla personalità giuridica delle società — è tradizionalmente utilizzato quale strumento ai fini dello svolgimento di un'attività imprenditoriale e, quindi, munita delle caratteristiche descritte dall'art. 2082 c.c. Occorre evidenziare che l'Agenzia delle entrate ha di recente posto in evidenza come anche le società fra professionisti possano essere parti di un contratto di rete; ciò sul presupposto che la medesima società va iscritta nel Registro delle imprese. Deve aggiungersi che la giurisprudenza dell'Unione europea, con orientamento che potremmo definire costante, ha statuito la qualificazione dell'attività professionale nei termini di attività d'impresa. Ciò principalmente ai fini dell'assoggettabilità anche di questa peculiare caratteristica alla disciplina della concorrenza (cfr., ad esempio, Corte CE, 19 febbraio 2002, Wouters c. Algemene Read van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, in Racc.1577). Anche la disciplina consumeristica, che affonda la propria origine nell'ordinamento euro-unitario, pare andare nella medesima direzione e pare, al contempo, favorire un processo di progressivo avvicinamento fra la figura del professionista e la figura dell'imprenditore. Questi dati espressi attraverso l'analisi del formante giurisprudenziale sembrano confermati anche da alcuni inequivocabili indici normativi. A riguardo, infatti, in estrema sintesi, la Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il regolamento n. 651/2014 e le disposizioni sulla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 equiparano i liberi professionisti alle imprese. Alcune riflessioni sull'impiego delle reti nel settore agricoloOccorre — per esigenze di completezza della trattazione — prendere in considerazione alcune specifiche disposizioni che sono state previste nell'ambito del contratto di rete del settore agro-alimentare. Si tratta di disposizioni non contenute in un articolato unitario e organico, ma, potremmo dire, frammenti di disciplina che regolamentano specifici aspetti di questa fattispecie in determinati contesti. In primo luogo, può pertanto farsi riferimento al d.l. n. 83/2012 che all'art. 45, comma 3 dispone che al contratto di rete nel settore agricolo non si applica il contenuto precettivo delle disposizioni di cui alla legge n. 203/1982. Sembra pertanto cadere, rispetto alla materia qui in esame e quindi rispetto alla fattispecie rappresentata dal contratto di rete, il divieto di contratti associativi nel settore dei contratti agrari. Sempre il d.l. sopra richiamato stabilisce, all'art. 36, che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che abbiano partecipato alla redazione finale dell'accordo. Per quanto concerne sempre il settore agricolo occorre far presente che la legislazione speciale ha introdotto misure di finanziamento agevolato utilizzabili per il caso di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica effettuati da imprese agricole che partecipano ad un contratto di rete. Questa tipologia di imprese hanno inoltre priorità nell'accesso ai finanziamenti che siano previsti dalle misure di programmi di sviluppo rurale, siano esse regionali che nazionali, attinenti alla programmazione 2014-2020 (in arg. Saccomanno, 673 e ss.). Reti e disciplina europeaAnche il diritto dell'Unione europea ha dedicato una particolare attenzione al contratto di rete. Di certo uno dei documenti che si è occupato maggiormente di questo istituto è il c.d. Small Business Act (SBA); si tratta di una Comunicazione della Commissione europea del 2008 che ha fissato un programma d'azione essenzialmente basato su dieci principi ai quali si sono ispirate una serie di iniziative legislative volte a promuovere le piccole e medie imprese (cc.dd. pmi). Questa attività di promozione è stata volta, soprattutto, ai fini della crescita e della creazione di posti di lavoro. Al documento sopra richiamato è seguita una Risoluzione del parlamento europeo del 4 dicembre 2008 e un'altra Comunicazione della Commissione europea del febbraio 2011. Questo documento si segnala in particolare in quanto al suo interno si incontrano alcune proposte per rendere più efficace e per attuare maggiormente i principi contenuti nel c.d. SBA. Per completezza espositiva occorre segnalare, inoltre, la Comunicazione del 9 gennaio del 2013 e il Regolamento (UE) dell'11 dicembre 2013. La prima ha tratteggiato una serie di azioni da intraprendere da parte dell'Unione e degli Stati membri al fine di supportare lo sviluppo e la diffusione dell'imprenditorialità; il secondo istituisce, invece, un programma di azioni dell'Unione teso a rendere migliore il livello di competitività delle imprese e, soprattutto, di quelle piccole e medie. Occorre segnalare inoltre che il modello relazionale fra imprese, espresso anche dall'Enterprise Europe Network e espresso, alla luce di quanto abbiamo chiarito, anche a livello europeo, è in realtà un modello polifunzionale idoneo a, fra le altre cose, ricercare partner per collaborazioni transfrontaliere, trasferimenti di know how e di tecnologie e a rafforzare la capacità gestionale al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese. Il legame fra la tendenza espressa dalla normazione diffusa a livello europeo e la normativa interna si desume, esemplificando, dall'art. 1, comma 2 dello Statuto delle imprese nel quale si dichiara che lo scopo perseguito con questo documento è quello di garantire la piena applicazione dello Small Business Act; l'art. 2, comma 1 lett. h) indica fra i principi generali «la promozione di politiche volte all'aggregazione fra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese» (sulla dimensione europea della disciplina Saccomanno, 678 e ss.). Reti e disciplina internazionaleEccezion fatta per alcuni brevi cenni contenuti nella parte speciale relativa al contratto di franchising, nel Draft Common Frame of reference (DCFR) manca ogni riferimento ai modelli reticolari dei quali ci siamo occupati in questa parte della trattazione. Questo dato non è privo di importanza, soprattutto in ragione del fatto che il DCFR rappresenta il progetto più ampio e organico volto a fornire una regolamentazione della materia contrattuale che possa rifluire nella scelta conclusiva e finale di armonizzazione a livello europeo di tutta la materia contrattuale. Le reti di imprese, come è noto, non sono disciplinate nemmeno nei PECL (Pinciples of European Contract Law) e nei cc.dd. principi UNIDROIT. Più nello specifico, la dottrina ha osservato che l'assenza di una disciplina dei multilateral contracts nella parte generale del DCFR rappresenta una delle principali ragioni della mancanza di una previsione di un unico modello di cooperazione reticolare a livello europeo (cfr. Guzzardi, Note preliminari allo studio del contratto di rete, 501 e ss.). Contratto di rete e responsabilità sociale delle impreseUna ulteriore possibile modalità di studio e approfondimento del contratto di rete è quella di percepirne le possibili interrelazioni con il fenomeno, di grande attualità anche all'interno del nostro ordinamento, della responsabilità sociale delle imprese (nota anche come RSI). Alcune recenti analisi hanno infatti dimostrato come il contratto di rete possa rientrare fra quegli strumenti che consentono la internalizzazione della responsabilità sociale delle imprese. In altri termini, i contratti di rete, assieme a atto costitutivo/statuto, codici etici, codici di auto-disciplina, nozione di interesse sociale (preferibilmente in senso contrattuale) rappresentano gli strumenti in mano alle società al fine di consentire l'inserimento delle regole di RSI nei modelli societari. Quest'ultimo fenomeno è rappresentato, in estrema sintesi e nell'economia di questa trattazione, da tutti quegli strumenti che consentono l'integrazione all'interno del modello societario di istanze volte al soddisfacimento di finalità sociali e degli interessi degli stakeholders e da tutte le regole contenute in questi medesimi strumenti. Più precisamente — occorre tuttavia precisare — il fenomeno della responsabilità sociale dell'impresa, a dispetto di quanto ritenuto da una parte considerevole della letteratura, si mostra come fenomeno fornito di una discreta autonomia disciplinare. Ciò soprattutto a livello di ordinamento euro-unitario. Si può infatti sottolineare come il Libro Verde «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale dell'impresa», pubblicato dalla Commissione europea il 18 luglio del 2001, definisce la responsabilità sociale delle imprese nei termini di «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Questa definizione di RSI è importante perché è la più diffusa nel quadro delle fonti giuridiche che regolano il fenomeno e mette bene in evidenza l'aspetto volontaristico della RSI e, quindi, la rilevanza di tutti quegli strumenti — ai quali abbiamo sopra fatto riferimento — che consentono il recepimento delle regole di responsabilità sociale delle imprese all'interno dei modelli societari (fra essi, naturalmente, anche il contratto di rete). Per mere esigenze di completezza della trattazione deve tuttavia farsi presente come la definizione sopra richiamata non sia stata comunque l'unica a premurarsi di tratteggiare i contorni della responsabilità sociale dell'impresa. A questa definizione è subentrata, infatti, anche quella contenuta nella Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre del 2011, dove la responsabilità sociale dell'impresa è definita nei termini di «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società». Questo passaggio da un modello definitorio ad un altro modello definitorio è stato considerato da parte della letteratura giuridica come espressione di un cambio di paradigma all'interno dell'approccio al fenomeno in esame. In particolare, si è posto in evidenza la necessità di una valorizzazione dell'aspetto delle conseguenze giuridiche (cc.dd. responsabilità) per il caso di violazioni delle regole di responsabilità sociale delle imprese. Tali conseguenze sarebbero, secondo alcune tassonomie, ulteriormente distinguibili sulla base della distinzione fra profilo endo-societario e profilo eso-societario; vale a dire fra modelli di responsabilità conseguenti alla violazione delle regole di RSI da parte degli organi societari e con conseguenti danni per la società; e fra modelli di responsabilità conseguenti alla lesione di posizioni giuridicamente rilevanti dei cc.dd. stakeholders, cioè di quei soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti variamente strutturati con le società che adottano modelli improntati alla responsabilità sociale dell'impresa. In realtà, occorre precisare che l'aspetto volontaristico e quello incentrato sulle conseguenze giuridiche non sono aspetti inconciliabili, ma sono funzionali soltanto alla valorizzazione di due distinti momenti in cui il fenomeno si dispiega. Uno, l'ultimo, come detto, quello collegato ai modelli di responsabilità giuridica; l'altro, il primo, quello della individuazione degli strumenti attraverso i quali conferire rilevanza giuridica al fenomeno della responsabilità sociale dell'impresa. Fra questi, come più volte posto in rilievo nella trattazione, si colloca certamente anche il c.d. contratto di rete. Si è scritto di recente come «il contratto di rete, in quanto negozio essenzialmente normativo, può rappresentare strumento in grado di assicurare la vincolatività degli impegni di responsabilità sociale delle imprese» (in questi termini, sia concesso il rinvio a Bevivino, 108 e ss.). La valorizzazione delle istanze sociali e la protezione degli interessi degli stakeholders, sottesi al fenomeno della responsabilità sociale delle imprese, si gioverebbero di uno strumento negoziale, in particolare contrattuale, «inteso quale vincolo giuridico acconcio a formalizzare un contesto giuridico, oltre che socio-economico, di interdipendenza strategica fra imprese». La letteratura giuridica ha infatti posto in evidenza come «dagli ulteriori dati normativi che consentono di ricostruire la regolamentazione del contratto di rete emerge, infatti, come i contraenti debbano dimostrare l'esistenza di un nesso causale fra l'interdipendenza delle attività economiche e l'idoneità a produrre valore» (cfr. sempre G. Bevivino, 108 e ss.). Ai sensi del nuovo testo dell'art. 3, comma 4-ter, lett. b), al quale abbiamo già fatto riferimento nella prima parte della trattazione, il contratto di rete deve evidenziare gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. Il medium contrattuale consente di imprimere alle attività poste in essere dalle imprese per la realizzazione del programma del contratto di rete una connotazione che si realizza anche attraverso la previsione di effetti protettivi nei confronti di terzi che consentono, a loro volta, accanto alla valorizzazione di finalità sociali, l'attribuzione di rilevanza giuridica alle posizioni dei cc.dd. stakeholders. In questo scenario, rileva certamente il riconoscimento di un nuovo ruolo per il paradigma contrattuale inteso in senso ampio; ruolo rinnovato e sempre più importante, naturalmente, sul quale non è possibile soffermarsi oltre nell'economia di questa trattazione. Giova rilevare, tuttavia, come la letteratura giuridica abbia opportunamente di recente posto in risalto come il contratto rappresenti oramai «un fenomeno polivalente, rilevante non necessariamente solo tra le parti, ma potenzialmente espansivo nei confronti di terzi estranei» (in questo senso, le riflessioni di Moscati, 362 e ss.). Il contratto di rete, alla luce dei riferimenti appena sopra fatti, rappresenta esemplificazione di come le rigidità di alcuni principi alla base del diritto contrattuale moderno si stiano gradualmente attenuando e affievolendo. Fra essi certamente può prendersi in considerazione, sempre rispetto al processo sopra stilizzato, quello, normativamente consacrato all'art. 1372 c.c., di relatività del contratto. Tale disposizione, come è noto, statuisce, infatti, che «Il contratto ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi che nei casi previsti dalla legge». Per quel che qui interessa, la modificazione della funzione contrattuale sembra in grado di sciogliere il vincolo di tipizzazione riferito alle ipotesi in cui il contratto dispiega efficacia nei confronti dei terzi; in altri termini, l'efficacia del contratto nei confronti dei terzi si può dispiegare anche nelle ipotesi in cui non vi sia una espressa previsione di legge che giustifichi un tale effetto o un tale rilievo. Da questo punto di vista, può affermarsi che è il contratto stesso (sulla base dell'esercizio dei poteri di autonomia privata) in grado di stabilire le ipotesi in cui il medesimo può esplicare la sua efficacia giuridica anche nei confronti di soggetti terzi. Il contratto di rete rappresenterebbe, come anticipato, una delle possibili esemplificazioni di una tale attenuazione. Lo stesso strumento, impiegato ai fini del soddisfacimento delle istanze alla base del fenomeno della responsabilità sociale delle imprese, consentirebbe di far sviluppare a quest'ultimo istituto potenzialità applicative non circoscritte soltanto all'ambito endo-societario (a quello, cioè, relativo ai rapporti fra organi societari), ma anche a quello eso-societario e relativo pertanto ai rapporti fra società e stakeholders. BibliografiaBassi, Le parti, in Aa.Vv., Il contratto di rete di impresa, Milano, 2016, 57 e ss.; Bevivino, Responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi, Napoli, 2018, passim; Cafaggi, Iamiceli, Responsabilità sociale e reti di imprese, in Sacconi (a cura di), Guida critica alla Responsabilità sociale e al Governo d'impresa, Roma, 2005, 159 e ss.; Cafaggi, Il contratto di rete ed il diritto dei contratti, in Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito, a cura di Macario e Scognamiglio, in I Contratti, 2009, 919 e ss.; Camardi, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in I Contratti, 2009, 232 e ss.; Gentili, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in I Contratti, 2011, 617 e ss.; Fabiano, Le reti di imprese: uno strumento giuridico a favore della sostenibilità?, in Nuova giur. civ. comm., 2022, VI, 1364 ss.; Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in I Contratti, 2009, 937 e ss.; Guzzardi, Note preliminari allo studio del contratto di rete, in Contr. impr., 2013, 501 e ss.; Libertini, Contratti di rete e concorrenza, in Giust. civ., 2014, 425 ss.; Lippolis, Contratto di rete, distacco e codatorialità: obblighi per i datore di lavoro, in Dir. prat. lav., 2022, XIII, 676 ss.; Maltoni, L’accordo di foresta, in Riv. not., 2023, IV, 805 ss.; Moscati, I rimedi contrattuali nei confronti di terzi, in Riv. dir. civ., 2003, 115 e ss.; Rausei, Contratti di rete d’impresa: solidarietà, distacco, codatorialità, in Diritto e pratica del lavoro, 2020, p. 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