Decreto legislativo - 20/06/2005 - n. 122 art. 6 - Contenuto del contratto preliminareContenuto del contratto preliminare
1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata devono contenere 1: a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile; b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto; c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti; d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti; e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione; f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento; g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformita' al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis 2; h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita; i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione; l) l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi. 2. Agli stessi contratti devono essere allegati: a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti; b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. [1] Alinea modificato, a decorrere dal 16 marzo 2019, dall'articolo 388, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. [2] Lettera sostituita, a decorrere dal 16 marzo 2019, dall'articolo 388, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. InquadramentoIn relazione alla specifica tutela prevista per l'acquirente di immobili da costruire, la norma in esame fissa il «contenuto minimo» del contratto preliminare ed individua, altresì, gli allegati allo stesso (per tutti, Luminoso, 713 ss.). Ratio della disposizione è, come indicato nella stessa Relazione illustrativa, assicurare all'acquirente una idonea rappresentazione dei termini dell'affare, in modo tale da metterlo «al riparo da possibili pregiudizi in fase esecutiva conseguenti ad una stesura approssimativa e lacunosa dello stesso testo contrattuale». Contenuto «necessario» del contratto preliminareLa disposizione in esame effettua una predeterminazione legale del contenuto del contratto preliminare, nonché di qualsiasi altro contratto avente ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà di immobili da costruire, dando particolare importanza alla individuazione e descrizione (tecnica) dell'immobile oggetto di contrattazione. La finalità è quella di assicurare all'acquirente una idonea rappresentazione dei termini dell'affare, in modo tale da metterlo «al riparo da possibili pregiudizi in fase esecutiva conseguenti ad una stesura approssimativa e lacunosa dello stesso testo contrattuale «, come evidenziato nella stessa Relazione governativa illustrativa del d.lgs. n. 122/2005). In sostanza, si vuole così assicurare la completezza del regolamento contrattuale, mediante una precisa determinazione dell'oggetto dello stesso e degli impegni assunti reciprocamente dalle parti, per evitare rischi di invalidità del negozio o per indeterminatezza dell'oggetto e problemi nella fase esecutiva del rapporto (cfr. Cilento, 159). Conseguenze della violazione della normaNel silenzio del legislatore sulla questione, sono dibattute le conseguenze della violazione della norma in esame. Per alcuni, la mancanza delle indicazioni imposte implica una violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione e, pertanto, la sanzione debba essere quella che consegue ad un inadempimento precontrattuale, poiché l'obbligo delle parti di inserire in contratto tutte le previsioni imposte dalla legge costituirebbe espressione di un dovere di informazione precontrattuale, dal cui inadempimento consegue un'ipotesi di responsabilità per difetto di informazione ai sensi dell'art. 1337 c.c. (Luminoso, 713 e ss.) . Per altri, invece, ove il contratto sia carente di una o più delle indicazioni previste dalla disposizione in commento deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative di ordine pubblico, trattandosi di nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418 c.c. A riguardo, si è in particolare osservato che sarebbe integrata un'ipotesi di nullità virtuale generata dalla violazione di norme appartenenti all'ordine pubblico di protezione, mediante le quali si tende a garantire il riequilibrio tra le posizioni contrattuali in tutti quei rapporti connotati da evidente squilibrio contrattuale (Petrelli, 181 ss.) A fondamento di tale tesi l'interesse generale che sarebbe posto a fondamento della norma in esame viene talora individuato in quello costituzionalmente garantito dell'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione ex art. 47, comma 2, Cost. (Mezzasoma, 78 ss.) nell'interesse generale dell'ordinamento giuridico alla correzione di squilibri contrattuali (Petrelli, 181 ss.). Secondo una tesi intermedia, invece, la soluzione non può essere univoca in un senso ovvero nell'altro, dovendo la sanzione essere valutata e definita volta per volta, poiché, se le finalità perseguite dal legislatore vogliono assicurare una maggiore specificazione dell'oggetto del contratto e del contenuto delle prestazioni dovute, l'indagine, caso per caso, di ogni specifica indicazione dell'articolo 6 porterà a verificare se detta mancanza comporti una indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e quindi la nullità del contratto, mentre non può escludersi l'inadempimento e la conseguente responsabilità del costrutte ove quest'ultimo non abbia denunciato l'esistenza di situazioni giuridiche o di fatto (soprattutto qualitative) attinenti all'immobile (Leo, 745 ss.). In accordo con un'impostazione ancora diversa, dalla violazione della norma in esame dovrebbe derivare un obbligo di rinegoziazione del contratto, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 c.c., ossia in forza dell'equità della clausola generale di buona fede, generatori di obblighi integrativi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti dalle parti, con diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno in caso di mancato adempimento al suddetto obbligo di rinegoziazione (Baralis, 746; contra Petrelli, 177 ss., il quale sottolinea l'assenza di un fondamento positivo su cui basare l'obbligo di rinegoziazione, della sua estrema aleatorietà e della sua inadeguatezza a tutelare adeguatamente l'interesse dell'acquirente). BibliografiaAA.VV., Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d.lgs. 122/2005 e prospettive, Milano, 2006; Alcaro, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. n. 122/2005), in Obbl. e contr., 2006, 492; Calandrino, L'irrinunciabilità delle tutele dell'acquirente di immobili da costruire, la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa, in Nuove leggi civ., 2015, 66 ss.; Chiesi, Immobili da costruire: acquirenti tutelati....ma non troppo?, in Immobili e proprietà, 2018, n. 7, 421; Ciarleglio, Non è ammessa la rinuncia alle garanzie previste dal decreto 122/2005, in Immobili e proprietà, 2015, 279 ss.; D'Arrigo, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. not. 2006, n. 4, 911; Leo, Le nuove norme a tutela degli immobili da costruire, in Contratti, 2005, n. 8-9, 745; Luminoso, Sulla predeterminazione legale del contenuto dei contratti di acquisto di immobili da costruire, in Riv. dir. civ. 2005, n. 6, 713; Palermo, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in Giust. civ., n. 6, 319; Paolini, Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not. , 2005, n. 4, 887; Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005; Tondo, Tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not.2006, n. 5, 1249. |