Decreto legislativo - 20/06/2005 - n. 122 art. 7 - Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Rosaria Giordano

Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

 

1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.»;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.

6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.

6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.».

Inquadramento

La norma in esame amplia l'ambito dei soggetti aventi diritto a chiedere la suddivisione del finanziamento aggiungendo il promissario acquirente e l'assegnatario e si prevede il ricorso all'Autorità Giudiziaria per la nomina di un notaio che provveda ai predetti adempimenti, qualora la Banca ometta di provvedervi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

La S.C. ha precisato, in particolare, che nel procedimento previsto dall'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385/1993, il contenuto del frazionamento del mutuo è determinato dalla legge e non dal presidente del tribunale che, accertata la legittimazione del ricorrente e l'inadempimento della banca all'obbligo di frazionare il mutuo, si limita a designare il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca. Ove, peraltro, il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente o dall'assegnatario, l'ipoteca, dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato, e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall'ipoteca, con la conseguenza che al relativo procedimento non devono partecipare altri soggetti, oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento (Cass. I, n. 15685/2013).

Bibliografia

AA.VV., Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d.lgs. 122/2005 e prospettive, Milano, 2006; Alcaro, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. n. 122/2005), in Obbl. e contr., 2006, 492; Cerini, La protezione degli acquirenti di beni immobili da costruire nel decreto legislativo n. 122/2015: prime riflessioni su finalità e strategie, in Dir. econ. ass. 2005, n. 4, 1247; Chiesi, Immobili da costruire: acquirenti tutelati....ma non troppo?, in Immobili e proprietà, 2018, n. 7, 421; Leo, Le nuove norme a tutela degli immobili da costruire, in Contratti, 2005, n. 8-9, 745; Palermo, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in Giust. civ., n. 6, 319; Paolini, Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not. 2005, n. 4, 887; Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005; Tondo, Tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not. 2006, n. 5, 1249.

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