Decreto legislativo - 20/06/2005 - n. 122 art. 11 - Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: «72-bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire). In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.». InquadramentoLa disposizione in commento aggiunge alla legge fallimentare l'art. 72-bis per il quale nell'ipotesi di situazione di crisi del costruttore, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. A tutela dell'acquirente dell'immobile da costruire viene quindi posta una deroga rispetto alla regola generale dell'art. 72 l.fall. che demanda in linea di principio al curatore la scelta se proseguire nell'esecuzione dei contratti in corso al momento del fallimento. Si precisa che, tuttavia, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto. Portata della normaNella prospettiva di tutela dell'acquirente di un immobile da costruire che permea il decreto in esame, si prevede una deroga alla regola generale sancita dall'art. 72 l.fall. che, nell'ipotesi di fallimento di una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive, rimette al curatore la scelta se proseguire nell'esecuzione dello stesso. Invero, si stabilisce che se l'acquirente ha optato per l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 2 dello stesso decreto il curatore, salvo che non lo abbia già comunicato, non potrà dare corso all'esecuzione del contratto. Detto subentro non può peraltro avvenire se il contratto si sia sciolto prima della situazione di crisi (cfr. Trib. Bologna, 18 marzo 2015). Nella delineata prospettiva si è affermato che la regola generale dettata dall'articolo 72, comma 1, legge fallimentare — secondo la quale l'esecuzione del contratto rimane sospesa sino a quando il curatore dichiari di volere subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo — deve ritenersi operante ed applicabile anche all'ipotesi di contratto preliminare di vendita per il quale sia stata proposta domanda ex articolo 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento. A detta regola fa eccezione l'ipotesi, espressamente prevista dalla legge (articolo 72-bis, l. fall.) di contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado (Trib. Torino, 7 settembre 2011). Con riferimento all'ipotesi speculare, ossia di esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento del contratto, le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno tuttavia chiarito che, ove il promissario acquirente di un immobile abbia trascritto anteriormente al fallimento del promittente venditore la domanda ex art. 2932 c.c., l'esercizio del diritto di scioglimento dal contratto da parte del curatore, previsto dall'art. 72 l. fall., non è opponibile nei confronti del promissario acquirente medesimo a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c. (Cass. S.U., n. 18131/2015). ApplicazioniDalla disciplina concorsuale dello scioglimento del contratto di leasing pendente in ambito fallimentare o concordatario (ex artt. 72-bis e 169-bis l. fall.), discende il superamento della distinzione tra leasing traslativo e di godimento, e la necessità di evitare che lo scioglimento del rapporto comporti l'indebito arricchimento di una parte, dovendosi privilegiare, invece, l'equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. (Trib. Bergamo II, 3 maggio 2016, in Ilfallimentarista.it). BibliografiaAA.VV., Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d.lgs. 122/2005 e prospettive, Milano, 2006; Alcaro, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. n. 122/2005), in Obbl. e contr., 2006, 492; Cerini, La protezione degli acquirenti di beni immobili da costruire nel decreto legislativo n. 122/2015: prime riflessioni su finalità e strategie, in Dir. economia assicur., 2005, n. 4, 1247; Chiesi, Immobili da costruire: acquirenti tutelati....ma non troppo?, in Immobili e proprietà, 2018, n. 7, 421; Ferrucci, Ferrentino, Amoresano, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ed istituti collegati, Milano 2008; Leo, Le nuove norme a tutela degli immobili da costruire, in Contratti, 2005, n. 8-9, 745; Palermo, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in Giust. civ., n. 6, 319; Paolini, Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. notariato, 2005, n. 4, 887; Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005; Tondo, Tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. notariato, 2006, n. 5, 1249. |